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Document C2004/217/59

    Causa T-249/04: Ricorso di Philippe Combescot contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 giugno 2004

    GU C 217 del 28.8.2004, p. 33–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 217/33


    Ricorso di Philippe Combescot contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 giugno 2004

    (Causa T-249/04)

    (2004/C 217/59)

    Lingua processuale: l'italiano

    il 21 giugno 2004, Philippe Combescot, con gli avvocati Alberto Maritati e Viola Messa, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    riconoscere l'assoluta illiceità dei comportamenti realizzati dai funzionari, superiori del Combescot, e la loro incidenza sulla vita professionale, sulla carriera e, quindi, sulle sue condizioni di salute con il conseguente riconoscimento del diritto all'assistenza previsto dall'art. 24 dello Statuto

    riconoscere l'illegittimità del CDR determinatasi in conseguenza della condizione di grave ed insanabile inimicizia esistente fra il ricorrente ed il suo superiore gerarchico

    riconoscere il diritto del Combescot al risarcimento dei danni patiti, sia sul piano morale che dal punto di vista della vita professionale e della carriera, da determinarsi in misura non inferiore a Euro 1 000,00

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorrente nella presente causa afferma avere sofferto da parte del suo diretto superiore gerarchico, durante il periodo in cui stato destinato nella Delegazione della Commissione in Guatemala, svolgendo le mansioni di Consigliere residente, delle minacce, delle intimidazioni e delle umiliazioni personali e professionali. Si tratterebbe insomma di una serie di atteggiamenti discriminatori che avrebbero danneggiato la sua vita professionale e prodotto grave conseguenze sul suo stato di salute.

    Il rifiuto della domanda di assistenza, nel senso dell'articolo 24 dello Statuto, dovrebbe considerarsi dunque giuridicamente non giustificata. D'altra parte anche il CDR per il periodo litigioso dovrebbe considerarsi giuridicamente illegittimo.


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