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Document C2004/217/53

Causa T-239/04: Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 giugno 2004

GU C 217 del 28.8.2004, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/30


Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 giugno 2004

(Causa T-239/04)

(2004/C 217/53)

Lingua processuale: l'italiano

l'11 giugno 2004, la Repubblica italiana, con l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla e mai avvenuta la decisione impugnata

condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione C(2004)930 fin del 30 marzo 2004, relativa al procedimento n. C62/2003 (ex NN 7/2003), che ha dichiarato incompatibile col mercato comune l'aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione, cui l'Italia ha dato esecuzione in base al decreto legge del 14 febbraio 2003, convertito nella legge del 17 aprile 2003, n. 81. La Convenuta ha ritenuto, in particolare, che la misura di aiuto in questione determina un vantaggio economico per gli acquirenti di imprese in difficoltà finanziarie, sottoposte ad amministrazione straordinaria ed aventi almeno 1000 dipendenti, che abbiano concluso un contratto collettivo entro il 30 aprile 2003 con il Ministero del Lavoro per l'approvazione del trasferimento di lavoratori, nonché per le imprese in difficoltà finanziaria sottoposte ad amministrazione straordinaria, che abbiano almeno 1000 dipendenti e che formino oggetto di cessione.

A sostengo delle sue pretensioni, lo Stato ricorrente fà valere:

che l'aiuto in questione costituisce una misura di carattere generale volta a promuovere l'occupazione, che come tale non falsa né minaccia di falsare la concorrenza, e che pertanto non costituisce aiuto di Stato, nel senso dell'articolo 87, par. 1, del Trattato CE.

che la valutazione della Commissione sulla compatibilità dell'aiuto risulta smentita dalla durata temporale della misura, giustificata dalla necessità di far fronte ad una situazione temporanea di grave crisi occupazionale e circoscritta al lasso di tempo strettamente necessario a farsi fronte, in applicazione del principio di proporcionalita

la violazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, nella misura in cui, per quanto riguarda la vendita di Ocean SpA a Brandt Italia, il punto 100 di detti orientamenti fa espresso riferimento agli aiuti non notificati, stabilendo che la Commissione debba esaminare la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione che sia stato concesso senza autorizzazione della Commissione.

la violazione del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (1), nella misura in cui la Convenuta non ha considerato la misura di aiuto in questione compatibile con lo stesso.


(1)  GU CE L 337 del 13.12.2002, p. 3


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