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Document C2004/217/52

Causa T-236/04: Ricorso dell'Ufficio europeo dell'ambiente e della Stichting Natuur en Milieu contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 giugno 2004

GU C 217 del 28.8.2004, p. 29–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/29


Ricorso dell'Ufficio europeo dell'ambiente e della Stichting Natuur en Milieu contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 giugno 2004

(Causa T-236/04)

(2004/C 217/52)

lingua processuale: l'inglese

Il 9 giugno 2004 l'Ufficio europeo dell'ambiente, Bruxelles, Belgio, e la Stichting Natuur en Milieu, Utrecht (Paesi Bassi) rappresentati dagli avv.ti P. van den Biesen e B. Arentz, hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della Commissione 2004/248/CE (1), con riferimento agli artt. 2, n. 3, e 3, lett. b);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Con la decisione controversa, la Commissione ha deciso di non modificare l'Allegato I della direttiva 91/414 (2), così da includere l'«Atrazina» tra le sostanze ivi elencate. L'art. 4 della direttiva 91/414 stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare soltanto i prodotti fitosanitari contenenti sostanze elencate nell'allegato I. Rifiutando di inserire l'atrazina nell'allegato I, la Commissione ha deciso di non consentire l'ulteriore uso di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza.

I ricorrenti non impugnano questo aspetto della decisione, bensì talune disposizioni transitorie, le quali consentono, sino al 30 giugno 2007, un uso limitato e soggetto a condizioni limitative del rischio di prodotti contenenti atrazina. Nel preambolo della sua decisione, la Commissione ha giustificato dette misure transitorie in base all'attuale mancanza di valide alternative e in base alla necessità di prevedere il tempo necessario al loro sviluppo.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti affermano che le disposizioni controverse violano la direttiva 91/414. L'art. 8 di quest'ultima prevede che gli Stati membri possono continuare ad autorizzare, per un periodo di 12 anni, le sostanze presenti sul mercato due anni dopo la notifica della direttiva. L'atrazina è una di queste sostanze. Tuttavia, se nel frattempo tali sostanze non sono state inserite nell'allegato I, secondo i ricorrenti non vi sarebbe alcuna base normativa, nella direttiva 91/414, per consentire di continuarne l'uso dopo la scadenza del periodo transitorio di 12 anni. I ricorrenti rilevano pertanto che con le disposizioni controverse la Commissione ha creato una nuova base per continuare l'autorizzazione dell'atrazina, pur non avendone il potere ai sensi della direttiva 91/414.

I ricorrenti affermano inoltre che la Commissione ha violato la direttiva 92/43 (3), non includendo nella decisione controversa ulteriori limitazioni relative alle zone di protezione speciale, con particolare riferimento alla rete «Natura 2000», di cui alla direttiva 92/43.


(1)  GU L 78 del 16.03.2004, pag. 53.

(2)  Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1-32).

(3)  Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7-50).


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