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Dokument C2004/217/47

Causa T-205/04: Ricorso di Alessandro Ianniello contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 giugno 2004

GU C 217 del 28.8.2004, s. 26—26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/26


Ricorso di Alessandro Ianniello contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 giugno 2004

(Causa T-205/04)

(2004/C 217/47)

Lingua processuale: il francese

L'8 giugno 2004 il sig. Alessandro Ianniello, residente a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Yola Minatchy, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 18 febbraio 2004 recante risposta al reclamo del sig. Alessandro Ianniello, nonché il rapporto di valutazione della carriera redatto in merito all'interessato per il periodo 1o luglio 2001 – 31 dicembre 2002;

accertare la responsabilità extracontrattuale della Comunità europea sorta per effetto della decisione impugnata e della redazione tardiva del rapporto di valutazione della carriera che concerne il ricorrente per il periodo 1o luglio 2001 – 31 dicembre 2002;

accordare al ricorrente il risarcimento dei danni per effetto del pregiudizio subito per un ammontare di EUR 5000;

condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il presente ricorso è proposto avverso la decisione dell'APN 18 febbraio 2004 che rigetta il reclamo formulato dal ricorrente diretto a riconsiderare il rapporto di valutazione della carriera che lo riguarda per il periodo 1o luglio 2001 – 31 dicembre 2002 e per cui non si è ritenuto necessario avviare un'inchiesta amministrativa su taluni documenti prodotti dinanzi alla commissione paritetica di valutazione della Direzione generale RELEX.

A sostegno delle sue pretese il ricorrente fa valere la violazione di talune forme sostanziali come i suoi diritti della difesa, il dovere di imparzialità dell'autorità amministrativa e l'obbligo di motivazione degli atti.

Inoltre la decisione impugnata porrebbe in non cale il diritto del ricorrente alla tutela dei suoi dati personali, il dovere di sollecitudine ed il principio di una corretta amministrazione.


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