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Document C2004/217/45

Causa T-200/04: Ricorso della Regione Autonoma della Sardegna contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 maggio 2004

GU C 217 del 28.8.2004, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/24


Ricorso della Regione Autonoma della Sardegna contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 maggio 2004

(Causa T-200/04)

(2004/C 217/45)

Lingua processuale: l'italiano

Il 28 maggio 2004, la Regione Autonoma della Sardegna, con l'avvocato Domenico Dodaro, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione impugnata nella parte in cui afferma che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti previsti dall'Italia in forza dell'articolo 5 della legge della Regione Sardegna 17 novembre 2000, n. 22

condannare la Commissione europea al pagamento delle spese del presente giudizio

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata nella presente causa, la Commissione ha chiesto il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato dichiarante che gli aiuti previsti nell'articolo 5 della L.R. 22/2000 recante «interventi a favore degli allevatori» per fronteggiare l'epizoozia denominata «febbre catarrale degli ovini (blue Tongue)», sono incompatibili col mercato comune. Questa legge prevede una serie d'interventi in favore degli allevatori che hanno subito gli effetti negativi della «blue Tongue».

A sostegno delle sue pretensioni la Regione ricorrente fa valere i seguenti motivi:

violazione delle forme sostanziali, nella misura in cui l'istruttoria condotta dalla convenuta ai fini della valutazione della compatibilità dell'aiuto sarebbe stata insufficiente in quanto non si sarebbe tenuto conto di informazioni disponibili nella scheda di notifica e successivamente integrate dalla Regione Sardegna, ed in particolare delle seguenti circostanze:

l'aiuto non è diretto alle imprese di trasformazione ma rappresenta una necessaria misura di completamento dell'indennizzo per perdita del reddito dei produttori, conseguente alla maggiore incidenza dei costi fissi delle Cooperative sulla distribuzione dei ricavi netti;

la prova del nesso di causalità fra l'epizoozia e la riduzione dei conferimenti non è astrattamente raggiungibile ma dipende dalla attuazione pratica della norma di aiuto, in sé strutturata in modo da escludere l'erogazione dell'aiuto per cause diverse da quelle dipendenti dalla «blue Tongue». Il riferimento a ipotetiche cause diverse della riduzione dei conferimenti non è sufficientemente motivato e contraddetto dai fatti noti alla Commissione europea.

Le cooperative beneficiarie dell'aiuto non hanno alcuna flessibilità nell'accesso a fonti sostitutive di approvvigionamento.

violazione delle norme del trattato CE e di principi di diritto relativi alla sua applicazione, nella misura in cui:

La Commissione avrebbe violato il principio dell'effetto utile escludendo l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), anche perché tale norma non sarebbe stata invocata dalle autorità italiane. Secondo la ricorrente, la convenuta avrebbe dovuto fornire elementi di motivazione adeguati di tale disapplicazione. Certamente essa non potrebbe dipendere, nel rispetto del principio dell'effetto utile, dalla mancata invocazione della stessa da parte delle autorità italiane.

La Commissione avrebbe violato l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) in quanto ha disconosciuto l'identità della natura della misura considerata incompatibile con le misure approvate dalla stessa Commissione con decisione SG(01) D/285817 del 2 febbraio 2001, riguardante l'articolo 3 della L.R. 22/2000.


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