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Document C2004/217/32

causa C-286/04 P: Ricorso della Eurocermex SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 29 aprile 2004, nella causa T-399/02: Eurocermex SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 5 luglio 2004

GU C 217 del 28.8.2004, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/17


Ricorso della Eurocermex SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 29 aprile 2004, nella causa T-399/02: Eurocermex SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 5 luglio 2004

(causa C-286/04 P)

(2004/C 217/32)

Il 5 luglio 2004 (telefax 29 giugno 2004) la Eurocermex SA, rappresentata dal sig. A. Bertrand, avocat, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 29 aprile 2004, nella causa T-399/02, Eurocermex SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

modificare la decisione del Tribunale di primo grado 29 aprile 2004,

annullare la decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti:

Il Tribunale di primo grado ha effettuato un'analisi indipendente dei vari elementi che costituiscono il marchio richiesto e, confermando la decisione della commissione di ricorso, ha dichiarato che tali elementi presentavano una carenza distintiva tale da non consentire al consumatore di individuare l'origine del prodotto. Così facendo, il Tribunale ha inteso scindere i vari elementi per analizzarli separatamente e negare così ogni carattere distintivo del marchio richiesto. Si tratta di un grave errore di valutazione e di diritto dato che occorre esaminare la percezione complessiva del segno come richiesto e non i singoli elementi del segno considerati separatamente.

In ogni caso, il marchio ha acquisito carattere distintivo per mezzo dell'uso generalizzato che ne è fatto quale segno di appartenenza a un prodotto e/o ad un'impresa.


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