EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/217/29

Causa C-282/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 30 giugno 2004.

GU C 217 del 28.8.2004, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/15


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 30 giugno 2004.

(Causa C-282/04)

(2004/C 217/29)

Il 30 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Hans Støvlbæk e Albert Nijenhuis, in qualità di agenti, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, mantenendo in essere talune disposizioni dello statuto della società Koninklijke KPN NV, ossia quelle secondo cui il capitale della società contiene un'azione specifica nominativa (golden share) che è in possesso dello Stato dei Paesi Bassi e a cui sono annessi diritti speciali per quanto riguarda l'approvazione di determinate decisioni che vengono prese dai competenti organi dell'impresa, il Regno dei Paesi Bassi non ha adempiuto agli obblighi derivanti per tale Stato membro dagli artt. 56 e 43 CE,

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Nel 1998 la Koninklijke PTT Nederland NV veniva divisa in due società autonome: la Koninklijke KPN NV (KPN), per l'attività di telecomunicazione, e la TNT POSTGROEP NV (TPG), per la logistica e la distribuzione. Il capitale della società Koninklijke KPN NV comprende, oltre alle azioni comuni e alle azioni privilegiate, un'azione specifica nominativa a cui sono annesse determinate prerogative. Tale azione specifica è attualmente in possesso dello Stato dei Paesi Bassi.

In base allo statuto, a tale azione specifica sono annessi diritti speciali in relazione all'approvazione di determinate decisioni che vengono prese dai competenti organi delle società.

Secondo la Commissione i diritti annessi all'azione specifica limitano le libertà di circolazione dei capitali e di stabilimento. Tali speciali poteri possono, anche se non sono specificamente discriminatori, rendere difficile l'acquisizione di azioni nell'impresa interessata e scoraggiare gli investitori di altri Stati membri dall'investire nel capitale di tale impresa. Tali diritti hanno infatti come conseguenza una considerevole limitazione dei diritti normalmente connessi agli investimenti diretti nella KPN. Essi possono pertanto pregiudicare la libera circolazione dei capitali e così costituiscono una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell'art. 56 del Trattato CE.

Dato che tali speciali poteri pongono nel contempo lo Stato dei Paesi Bassi in condizione di esercitare un'autorità predominante sulla gestione e sull'andamento generale degli affari dell'impresa, essi influiscono inoltre sugli investimenti diretti e per questi motivi possono anche costituire una restrizione alla libertà di stabilimento sancita all'art. 43 del Trattato CE.


Top