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Document C2004/217/10

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 giugno 2004 nella causa C-155/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/70/CE — Dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano — Mancata trasposizione»)

GU C 217 del 28.8.2004, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/6


Sentenza della Corte

(Quinta Sezione)

22 giugno 2004

nella causa C-155/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/70/CE - Dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano - Mancata trasposizione»)

(2004/C 217/10)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-155/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. B. Stromsky e R. Amorosi) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra C. Bergeot-Nunes), avente ad oggetto un ricorso diretto a far rilevare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, 2000/70/CE, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano (GU L 313, pag. 22), o quantomeno non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tale direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di Sezione, A. La Pergola (relatore) e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 22 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, 2000/70/CE, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)   GU C 171 del 19.7.2003.


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