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Document C2004/217/02

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, nei procedimenti riuniti C-502/01 e C-31/02 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sozialgericht Hannover e dal Sozialgericht Aachen): Silke Gaumain-Cerri contro Kaufmännische Krankenkasse — Pflegekasse, e Maria Barth contro Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz («Previdenza sociale — Libera circolazione dei lavoratori — Trattato CE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazioni a copertura del rischio di non autosufficienza — Versamento da parte dell'assicurazione contro la non autosufficienza dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che assiste la persona non autosufficiente»)

GU C 217 del 28.8.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/1


Sentenza della Corte

(Seconda Sezione)

8 luglio 2004

, nei procedimenti riuniti C-502/01 e C-31/02 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sozialgericht Hannover e dal Sozialgericht Aachen): Silke Gaumain-Cerri contro Kaufmännische Krankenkasse — Pflegekasse, e Maria Barth contro Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (1)

(«Previdenza sociale - Libera circolazione dei lavoratori - Trattato CE - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Prestazioni a copertura del rischio di non autosufficienza - Versamento da parte dell'assicurazione contro la non autosufficienza dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che assiste la persona non autosufficiente»)

(2004/C 217/02)

Lingua processuale: il tedesco

Nei procedimenti riuniti C-502/01 e C-31/02, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Sozialgericht Hannover (Germania) (causa C-502/01) e dal Sozialgericht Aachen (Germania) (causa C-31/02) nelle cause dinanzi ad essi pendenti tra Silke Gaumain-Cerri e Kaufmännische Krankenkasse - Pflegekasse, interveniente: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, e tra: Maria Barth e Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, interveniente: PAX Familienfürsorge Krankenversicherung, Bundesministerium für Gesundheit uns Soziale Sicherung, domande vertenti sull'interpretazione delle disposizioni del Trattato CE e del diritto derivato relative alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e, in particolare, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, J.-P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Una prestazione quale il versamento, da parte dell'ente per l'assicurazione contro la non autosufficienza, dei contributi per la pensione di vecchiaia del terzo che fornisce cure domiciliari ad una persona non autosufficiente, nelle condizioni di cui alle cause principali, costituisce una prestazione di malattia a beneficio della persona non autosufficiente soggetta al regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.

2)

Nel caso di prestazioni quali quelle erogate, nelle circostanze di cui alle cause principali, dall'assicurazione tedesca contro la non autosufficienza ad un assicurato residente nel territorio dello Stato competente o ad una persona residente nel territorio di un altro Stato membro e coperta da tale assicurazione in quanto familiare di un lavoratore, il Trattato, in particolare l'art. 17 CE, nonché il regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, ostano a che il versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia per conto di un cittadino di uno Stato membro, che assuma il ruolo di terzo che presta cure al beneficiario di tali prestazioni, sia rifiutato dall'istituzione competente perché tale terzo o il detto beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.


(1)  GU C 84 del 6.4.2002.

GU C 109 del 4.5.2002.


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