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Document C2004/217/01

Sentenza della corte (Grande Sezione) 29 giugno 2004 nel procedimento C-486/01 P: Front National contro Parlamento europeo («Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado — Dichiarazione di costituzione di un gruppo ai sensi dell'art. 29, n. 1, del regolamento del Parlamento europeo — Mancanza di affinità politiche — Scioglimento retroattivo del gruppo TDI — Impugnazione incidentale — Interpretazione dell'art. 230, quarto comma, CE — Nozione di decisione che riguarda “direttamente ed individualmente” una persona fisica o giuridica — Irricevibilità del ricorso presentato da un partito politico nazionale»)

GU C 217 del 28.8.2004, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/1


Sentenza della corte

(Grande Sezione)

29 giugno 2004

nel procedimento C-486/01 P: Front National contro Parlamento europeo (1)

(«Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado - Dichiarazione di costituzione di un gruppo ai sensi dell'art. 29, n. 1, del regolamento del Parlamento europeo - Mancanza di affinità politiche - Scioglimento retroattivo del gruppo TDI - Impugnazione incidentale - Interpretazione dell'art. 230, quarto comma, CE - Nozione di decisione che riguarda “direttamente ed individualmente” una persona fisica o giuridica - Irricevibilità del ricorso presentato da un partito politico nazionale»)

(2004/C 217/01)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-486/01 P, Front national, con sede a Saint-Cloud (Francia), rappresentato dai sigg. F. Wagner e V. de Poulpiquet de Brescanvel, avocats, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 2 ottobre 2001, nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, Martinez e a./Parlamento (Racc. pag. II-2823), procedimento in cui l'altra parte è: Parlamento europeo (agenti: sigg. G. Garzón Clariana, J. Schoo e H. Krück), convenuto in primo grado, la Corte (Grande Sezione) composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), A. Rosas, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 ottobre 2001, Martinez e a./Parlamento, cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, è annullata in quanto dichiara ricevibile il ricorso del Front national (causa T-327/99).

2)

Il ricorso del Front national mirante all'annullamento della decisione del Parlamento europeo 14 settembre 1999, relativa all'interpretazione dell'art. 29, n. 1, del regolamento di tale istituzione e recante lo scioglimento, con effetto retroattivo, del «Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) – Gruppo misto», è irricevibile.

3)

Non occorre più statuire sul ricorso presentato dal Front national contro la sentenza menzionata al punto 1 del presente dispositivo.

4)

Il Front national è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo sia nell'ambito della presente causa sia nell'ambito del procedimento sommario.


(1)  GU C 84 del 6.4.2002.


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