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Document 52004XC0828(01)

Statistiche relative alle regole tecniche notificate nel 2003 nel quadro della procedura di notifica 98/34/CE — Informazione fornita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione

GU C 216 del 28.8.2004, p. 2–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/2


Statistiche relative alle regole tecniche notificate nel 2003 nel quadro della procedura di notifica 98/34/CE

Informazione fornita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (1)

(2004/C 216/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I.   TABELLA RELATIVA AI DIVERSI TIPI DI RISPOSTA INVIATI AGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA IN MERITO AI PROGETTI NOTIFICATI DA CIASCUNO DI ESSI

Stato membro

Notifiche

Osservazioni (2)

Parere circostanziato (3)

Proposte di atti comunitari

SM

COM

EFTA (4)

SM

COM

9.3 (5)

9.4 (6)

Belgio

30

5

5

0

2

1

1

0

Danimarca

40

24

9

0

11

9

0

0

Germania

47

14

17

0

17

9

1

0

Spagna

30

8

12

0

0

18

0

0

Finlandia

11

1

5

0

1

0

0

0

Francia

61

23

23

0

5

13

0

0

Grecia

17

4

11

0

2

4

0

0

Irlanda

9

4

2

0

2

0

0

0

Italia

37

16

14

0

8

11

0

0

Lussemburgo

5

0

3

0

1

3

0

0

Paesi Bassi

53

16

20

0

3

2

1

0

Austria

51

6

10

0

3

2

0

0

Portogallo

8

1

4

0

1

2

0

1

Svezia

38

12

6

0

0

3

1

0

Regno Unito

49

18

24

0

3

3

0

0

Totale UE

486

152

165

0

59

80

4

1

II.   TABELLA RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE PER SETTORE DEI PROGETTI NOTIFICATI DAGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

SETTORI

BE

DK

DE

ES

FI

FR

GR

IE

IT

LU

NL

AT

PT

SE

GB

Totale UE

Edilizia e costruzione

0

8

8

2

3

10

1

2

5

0

1

16

0

2

1

59

Prodotti alimentari e agricoli

3

10

8

6

0

14

1

0

15

0

16

14

0

11

10

108

Prodotti chimici

0

3

3

1

0

1

1

0

0

0

6

1

0

1

0

17

Prodotti farmaceutici

0

2

4

1

0

9

1

1

0

0

0

1

1

1

4

25

Elettrodomestici e attrezzature ricreative

3

0

0

1

0

2

0

1

1

0

0

0

0

0

2

10

Meccanica

3

1

3

1

1

10

4

0

5

0

3

2

0

4

2

39

Energia, minerali, legno

13

2

0

1

0

6

3

0

2

1

6

5

0

1

0

40

Ambiente, imballaggi

2

2

1

0

0

0

0

1

1

0

8

2

0

1

7

25

Sanità, attrezzature mediche

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Trasporto

2

7

9

1

3

1

0

0

3

0

7

0

2

13

12

60

Telecomunicazioni

1

2

6

16

1

3

4

0

1

1

1

7

2

2

5

52

Prodotti vari

2

2

3

0

2

4

0

4

1

1

3

2

1

2

4

31

Servizi della società dell'informazione

1

0

2

0

1

1

1

0

3

2

2

1

2

0

2

18

TOTALE PER STATO MEMBRO

30

40

47

30

11

61

17

9

37

5

53

51

8

38

49

486

III.   TABELLA DELLE OSSERVAZIONI RELATIVE AI PROGETTI NOTIFICATI DALL'ISLANDA, LIECHTENSTEIN, DALLA NORVEGIA (7) E DALLA SVIZZERA (8)

Paese

Notifiche

Osservazioni CE (9)

Islanda

3

1

Liechtenstein

1

0

Norvegia

25

17

Svizzera

5

1

Totale

34

19

IV.   TABELLA RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE PER SETTORE DEI PROGETTI NOTIFICATI DALL'ISLANDA, LIECHTENSTEIN, DALLA NORVEGIA E DALLA SVIZZERA

Settore

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

TOTALE PER SETTORE

Prodotti alimentari

2

0

14

1

17

Prodotti chimici

1

0

1

0

2

Prodotti farmaceutici

0

0

2

0

2

Energia

0

0

1

1

2

Ambiente, imballaggi

0

0

0

1

1

Trasporto

0

0

3

0

3

Telecomunicazioni

0

0

1

1

2

Prodotti vari

0

0

2

0

3

Servizi della società dell'informazione

0

1

1

0

2

TOTALE PER PAESE

3

1

25

5

34

V.   STATISTICHE RELATIVE ALLE PROCEDURE D'INFRAZIONE IN CORSO NEL 2003 IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 226 DEL TRATTATO CE SULLE REGOLE TECNICHE NAZIONALI ADOTTATE IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 98/34/CE

(TABELLA SUDDIVISA PER STATO MEMBRO)

PAESE

NUMERO

Belgio

4

Danimarca

0

Germania

1

Spagna

3

Finlandia

1

Francia

1

Grecia

1

Irlanda

1

Italia

2

Lussemburgo

2

Paesi Bassi

1

Austria

0

Portogallo

2

Svezia

0

Regno Unito

0

Totale UE

19


(1)  La direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 (GU L 204 del 21.7.1998) codifica la direttiva 83/189/CEE, come modificata principalmente dalle direttive 88/182/CEE e 94/10/CE. La direttiva 98/34/CE è stata modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998 (GU L 217 del 5.8.1998), che ne ha esteso il campo di applicazione ai servizi della società dell'informazione. Tale estensione è entrata in vigore il 5 agosto 1999.

(2)  Articolo 8, paragrafo 2, della direttiva.

(3)  Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva («parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta degli aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno»).

(4)  n virtù dell'accordo sullo Spazio economico europeo, i paesi dell'EFTA firmatari dell’accordo applicano la direttiva 98/34/CE, con gli adeguamenti necessari previsti all'allegato II, capitolo XIX, punto 1, e possono a questo titolo esprimere osservazioni sui progetti notificati dagli Stati membri della Comunità. Sulla base di un accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regole tecniche, anche la Svizzera può esprimere tali osservazioni.

(5)  Articolo 9, paragrafo 3, della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviano l'adozione del progetto notificato (salvo per quanto concerne i progetti di regole relative ai servizi) di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, se questa notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in merito.

(6)  Articolo 9, paragrafo 4, della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviano l'adozione del progetto notificato di dodici mesi a decorrere della data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, se quest'ultima comunica che il progetto concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione, presentata al Consiglio.

(7)  L'accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. nota 4) prevede l'obbligo, da parte dei paesi dell'EFTA firmatari dell'accordo, di notificare alla Commissione i progetti di regolamentazioni tecniche.

(8)  Ai sensi dell'accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche (cfr. nota 4), la Svizzera comunica alla Commissione i suoi progetti di regole tecniche.

(9)  L'unico tipo di risposta previsto dall'accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. note 4 e 7) consiste nella possibilità da parte della Comunità di esprimere osservazioni (articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE riportato nell'allegato II, capitolo XIX, punto 1, di detto accordo). In conformità dell'accordo informale stipulato tra la Comunità e la Svizzera, lo stesso tipo di risposta può essere dato alle notifiche di questo paese (cfr. note 4 e 8).


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