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Document C2004/201/47
Case T-209/04: Action brought on 10 June 2004 by the Kingdom of Spain against the Commission of the European Communities
Causa T-209/04: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 giugno 2004
Causa T-209/04: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 giugno 2004
GU C 201 del 7.8.2004, p. 24–24
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
7.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 201/24 |
Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 giugno 2004
(Causa T-209/04)
(2004/C 201/47)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il 10 giugno 2004, il Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra Nuria Díaz Abad, Abogado del Estado, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare che la Commissione, non avendo preso posizione entro un termine ragionevole in merito alle autorizzazioni richieste dalle autorità spagnole, è venuta meno all'obbligo ad esso incombente ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2792/1999, come modificato dal regolamento 2369/2002, incorrendo così in un'omissione, e |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione una serie di esenzioni per poter concedere gli aiuti per la costituzione di una società mista previsti dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2792, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2369 (1). Quando il trasferimento dell'imbarcazione avviene verso paesi terzi con cui non esiste un accordo sulla pesca con la Comunità europea, è necessario che la Commissione conceda la corrispondente esenzione (art. 7, n. 3, del regolamento 2792/1999, come modificato dal regolamento n. 2369/2002). Tali aiuti possono essere concessi dalle autorità nazionali solamente fino al 31 dicembre 2004.
Alla Commissione è stato formalmente chiesto il 16 febbraio 2004 di prendere posizione sui fascicoli pendenti e, poiché essa non li ha evasi integralmente, il Regno di Spagna ha deciso di presentare ricorso contro tale istituzione, tenendo conto del fatto suo, inoltre, che le autorità spagnole, che sono in attesa della decisione della Commissione in merito alle esenzioni richieste, hanno già superato i termini che la normativa nazionale concede loro al fine dell'adozione di una decisione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2369, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (GU L 358 del 31 dicembre 2002, pag. 49).