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Document C2004/201/41

Causa T-187/04: Ricorso del sig. DJ (*) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 maggio 2004

GU C 201 del 7.8.2004, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/19


Ricorso del sig. DJ (*1) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 maggio 2004

(Causa T-187/04)

(2004/C 201/41)

Lingua processuale: il francese

Il 19 maggio 2004 il sig. DJ (*1), rappresentato dall'avv. Carlos Mourato, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 22 luglio 2003 del compilatore d'appello relativamente al rapporto informativo del ricorrente per il periodo intercorrente tra il 14 luglio 2001 ed il 31 dicembre 2002;

annullare la decisione implicita 20 febbraio 2004 dell'APN recante risposta negativa al reclamo del ricorrente;

condannare la convenuta alle spese del giudizio nonché alle spese indispensabili per la causa, costituite, in particolare, dalle spese di elezione di domicilio, di viaggio, di soggiorno agli onorari d' avvocato.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce innanzi tutto una serie di violazioni delle norme relative alla procedura di valutazione e delle disposizioni di attuazione dell'art. 43 dello Statuto, ossia:

il fatto che un altro dipendente avrebbe dovuto essere il suo compilatore in quanto suo superiore gerarchico era tale dipendente e non il compilatore che figura nel rapporto contestato,

l'assenza di consultazione dei suoi precedenti superiori,

la natura tardiva del secondo colloquio nonché il parere del compilatore d'appello,

la nomina pretesa come irregolare del presidente del Comitato paritetico di valutazione.

Il ricorrente deduce anche la violazione del principio d'indipendenza dei controllori interni poiché uno dei membri del Comitato paritetico di valutazione apparteneva ad una Direzione generale controllata dal ricorrente ed il compilatore d'appello del ricorrente era il Segretario generale di Commissione che poteva a sua volta essere controllato. Il ricorrente fa valere che a fronte di tale situazione, era il vice-presidente incaricato della riforma della Commissione a dover essere il suo compilatore d'appello. Infine, il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione, del principio di parità di trattamento nonché taluni errori manifesti di valutazione commessi dal compilatore.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.


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