Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex
Document C2004/201/37
Case T-177/04: Action brought on 14 May 2004 by easyJet Airline Company Limited against the Commission of the European Communities
Causa T-177/04: Ricorso della easyJet Airline Company Limited contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 maggio 2004
Causa T-177/04: Ricorso della easyJet Airline Company Limited contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 maggio 2004
GU C 201 del 7.8.2004, p. 17-17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
7.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 201/17 |
Ricorso della easyJet Airline Company Limited contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 maggio 2004
(Causa T-177/04)
(2004/C 201/37)
Lingua processuale: l'inglese
Il 14 maggio 2004, la easyJet Airline Company Limited, con sede in Luton (Regno Unito), rappresentata dai sigg. J. Cook, S. Dolan e J. Parker, solicitors, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione 11 febbraio 2004 (Caso n. IV/M.3280 — AIR FRANCE/KLM) che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione, a determinate condizioni, ai sensi degli artt. 6, n. 1, lett. b), e 6, n. 2, del regolamento del Consiglio (CEE) n. 4064/89 (1), |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Nella decisione impugnata la Commissione ha concluso che la fusione tra le compagnie Air France e Klm avrebbe condotto alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante su un totale di 14 rotte aeree da città a città. Tuttavia, la Commissione ha dichiarato la concentrazione compatibile con il mercato comune solo a condizione che le parti rispettino gli accordi assunti.
La ricorrente, a sua volta una compagnia aerea, chiede l'annullamento di tale decisione invocando diversi errori manifesti di valutazione commessi dalla Commissione. In particolare sostiene che la Commissione non ha considerato correttamente i seguenti elementi:
— |
l'aumento della posizione dominante dell'entità oggetto di fusione su rotte in cui non vi era sovrapposizione tra Air France e Klm; |
— |
se la fusione creasse o rafforzasse una posizione dominante sul mercato dell'acquisto di servizi aeroportuali; |
— |
gli effetti della fusione sulla concorrenza potenziale. |
Sostiene, inoltre, che la Commissione non ha adeguatamente giustificato la sua conclusione secondo cui gli aeroporti «Charles de Gaulle» e «Orly» di Parigi erano sostituibili. Infine, considera che gli impegni delle parti erano manifestamente inadeguati a ripristinare una situazione di effettiva concorrenza in mercati in cui erano sorte concentrazioni dominanti e che la Commissione, nell'accettarli, ha commesso un errore di valutazione.