Alegeți funcționalitățile experimentale pe care doriți să le testați

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Document C2004/201/37

Causa T-177/04: Ricorso della easyJet Airline Company Limited contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 maggio 2004

GU C 201 del 7.8.2004, p. 17-17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/17


Ricorso della easyJet Airline Company Limited contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 maggio 2004

(Causa T-177/04)

(2004/C 201/37)

Lingua processuale: l'inglese

Il 14 maggio 2004, la easyJet Airline Company Limited, con sede in Luton (Regno Unito), rappresentata dai sigg. J. Cook, S. Dolan e J. Parker, solicitors, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 11 febbraio 2004 (Caso n. IV/M.3280 — AIR FRANCE/KLM) che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione, a determinate condizioni, ai sensi degli artt. 6, n. 1, lett. b), e 6, n. 2, del regolamento del Consiglio (CEE) n. 4064/89 (1),

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione impugnata la Commissione ha concluso che la fusione tra le compagnie Air France e Klm avrebbe condotto alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante su un totale di 14 rotte aeree da città a città. Tuttavia, la Commissione ha dichiarato la concentrazione compatibile con il mercato comune solo a condizione che le parti rispettino gli accordi assunti.

La ricorrente, a sua volta una compagnia aerea, chiede l'annullamento di tale decisione invocando diversi errori manifesti di valutazione commessi dalla Commissione. In particolare sostiene che la Commissione non ha considerato correttamente i seguenti elementi:

l'aumento della posizione dominante dell'entità oggetto di fusione su rotte in cui non vi era sovrapposizione tra Air France e Klm;

se la fusione creasse o rafforzasse una posizione dominante sul mercato dell'acquisto di servizi aeroportuali;

gli effetti della fusione sulla concorrenza potenziale.

Sostiene, inoltre, che la Commissione non ha adeguatamente giustificato la sua conclusione secondo cui gli aeroporti «Charles de Gaulle» e «Orly» di Parigi erano sostituibili. Infine, considera che gli impegni delle parti erano manifestamente inadeguati a ripristinare una situazione di effettiva concorrenza in mercati in cui erano sorte concentrazioni dominanti e che la Commissione, nell'accettarli, ha commesso un errore di valutazione.


(1)   GU 1990, L 257, pag. 13.


Sus