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Document C2004/201/14
Case C-204/04: Action brought on 7 May 2004 by the Commission of the European Communities against the Federal Republic of Germany
Causa C-204/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 7 maggio 2004
Causa C-204/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 7 maggio 2004
GU C 201 del 7.8.2004, p. 7–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
7.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 201/7 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 7 maggio 2004
(Causa C-204/04)
(2004/C 201/14)
Il 7 maggio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Nicola Yerrell, membro del servizio giuridico della Commissione e dal sig. Horstpeter Kreppel, magistrato presso l'Arbeitsgericht, messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell'ambito dello scambio con funzionari statali nazionali, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
1) |
dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, ai sensi degli artt. 1, 2 e 5 della direttiva 76/207/CEE (1) e del par. 4 dell'allegato della direttiva del Consiglio 97/81/CE (2), relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, per discriminazione indiretta nei confronti delle donne, che rappresentano la percentuale assolutamente maggioritaria dei dipendenti a tempo parziale, con orario inferiore alle 18 ore settimanali, nel settore dell'impiego pubblico, atteso, ai sensi del par. 14, secondo comma, del Bundespersonalvertretungsgesetz (legge federale sulla rappresentanza del personale) e delle corrispondenti disposizioni vigenti nei rispettivi Länder, che sono esclusi dall'elettorato passivo alle rappresentanze del personale:
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2) |
condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
L'esclusione dall'elettorato passivo agli organi di rappresentanza del personale dell'amministrazione federale nonché delle amministrazioni di quasi tutti i Länder dei dipendenti a tempo parziale con orario, di regola, inferiore alle 18 ore settimanali (in alcuni Länder il numero di ore è leggermente inferiore) costituisce una discriminazione indiretta nei confronti delle donne, atteso che queste rappresentano la percentuale assolutamente maggioritaria dei dipendenti a tempo parziale. Si tratta, quindi, di una violazione della direttiva 76/207/CEE. Inoltre tale normativa nazionale risulta incompatibile con la direttiva 97/81/CE, ai sensi della quale i dipendenti a tempo parziale non possono essere assoggettati a un trattamento più sfavorevole rispetto a quelli ad orario intero, esclusi i casi in cui il diverso trattamento risulti giustificato da motivi oggettivi.
Non sussistono peraltro motivi oggettivi che giustifichino l'esclusione dall'elettorato passivo. Infatti la più ridotta presenza di tale personale sul posto di lavoro potrebbe essere compensata da una struttura flessibile dell'orario di lavoro e da mezzi di comunicazione moderni. Una siffatta limitazione riguardante l'elettorato passivo non risulterebbe nemmeno dal Betriebsverfassungsgesetz (statuto dei lavoratori) che, nel settore del lavoro privato, contiene la disciplina dell'elettorato relativa ai Betriebsräten (consigli di azienda), i quali assolverebbero agli stessi compiti delle rappresentanze del personale nel settore pubblico. La rappresentanza dei gruppi esclusi negli organi collegiali di rappresentanza del personale sarebbe invece necessaria in considerazione dei loro specifici interessi che risulterebbero altrimenti trascurati.