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Document C2004/118/47

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 30 aprile 2004 nel procedimento C-446/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Gouralnik & Partner GmbH (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all'esportazione — Dichiarazione inesatta — Conseguenze in ordine alla validità della dichiarazione)

GU C 118 del 30.4.2004, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/27


ORDINANZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

30 aprile 2004

nel procedimento C-446/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Gouralnik & Partner GmbH (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Dichiarazione inesatta - Conseguenze in ordine alla validità della dichiarazione)

(2004/C 118/47)

Lingua di procedura: il tedesco

Nel procedimento C-446/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Hauptzollamt Hamburg-Jonas e Gouralnik & Partner GmbH, domanda vertente sull'interpretazione della disciplina relativa alle restituzioni all'esportazione, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 30 aprile 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

1)

Con riguardo alle restituzioni chieste anteriormente al 1o aprile 1995, l'art. 78, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario e l'art. 3, n. 5, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che sussiste il diritto a beneficiare di restituzioni all'esportazione, quantomeno all'aliquota relativa al prodotto effettivamente esportato, quando, nell'ambito di una verifica effettuata dalle autorità doganali, sia stato accertato che la partita di merce dichiarata ed esportata non era integralmente costituita dalla merce dichiarata ma comprendeva, in parte, altra merce alla quale si applicava un'aliquota di restituzione inferiore e le autorità doganali abbiano effettuato la revisione della dichiarazione ai sensi dell'art. 78, n. 1, del codice doganale comunitario.

2)

Ai fini della decisione, è irrilevante la questione se la merce oggetto di dichiarazione doganale inesatta sia analoga a quella effettivamente dichiarata.

3)

Con riguardo alle restituzioni chieste successivamente al 1o aprile 1995, trova applicazione in tale ipotesi l'art. 11 del regolamento n. 3665/87, nel testo risultante dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, che modifica il regolamento n. 3665/87 riguardo al recupero degli importi indebitamente versati e alle relative sanzioni.


(1)  GU C 55 del 8.3.2003.


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