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Document C2004/118/11

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nel procedimento C-77/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo): Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) contro Fazenda Pública («Sesta direttiva IVA — Artt. 2, 4, n. 2, 13, parte B, lett. d), e 19, n. 2 — Nozione di “attività economiche” — Nozione di “operazioni finanziarie accessorie” — Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso»)

    GU C 118 del 30.4.2004, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 118/6


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Quinta Sezione)

    29 aprile 2004

    nel procedimento C-77/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo): Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) contro Fazenda Pública (1)

    («Sesta direttiva IVA - Artt. 2, 4, n. 2, 13, parte B, lett. d), e 19, n. 2 - Nozione di “attività economiche” - Nozione di “operazioni finanziarie accessorie” - Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso»)

    (2004/C 118/11)

    Lingua processuale: il portoghese

    Nel procedimento C-77/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal Central Administrativo (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), già Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM) e Fazenda Pública, con l'intervento di: Ministério Público, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, 4, n. 2, 13, parte B, lett. d), e 19, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans e S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    In una fattispecie quale quella di cui alla causa principale:

    attività consistenti nella mera vendita di azioni e di altri titoli, come le partecipazioni in fondi di investimento, non costituiscono attività economiche ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme e, pertanto, non rientrano nella sfera di applicazione della direttiva medesima;

    operazioni di collocamento di somme di investimento non costituiscono prestazioni di servizi «effettuate a titolo oneroso», ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva 77/388, e non sono pertanto neanch'esse comprese nella sfera di applicazione di quest'ultima;

    l'importo del fatturato relativo a tali operazioni, conseguentemente, deve essere escluso dal calcolo del prorata di deduzione di cui agli artt. 17 e 19 della direttiva medesima;

    per contro, la concessione annua, da parte di una holding, di prestiti onerosi alle società partecipate nonché gli investimenti della medesima in depositi bancari ovvero in titoli, quali buoni del Tesoro o certificati di deposito, costituiscono attività economiche compiute da un soggetto passivo che agisce in quanto tale ai sensi degli artt. 2, punto 1, e 4, n. 2, della sesta direttiva 77/388;

    tuttavia, tali operazioni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 13 B, lett. d), punti 1 e 5, della direttiva medesima;

    all'atto del calcolo del prorata di deduzione previsto dagli artt. 17 e 19 della sesta direttiva 77/388, tali operazioni devono essere considerate come operazioni accessorie ai sensi dell'art. 19, n. 2, seconda frase, della sesta direttiva 77/388, laddove implichino solamente un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l'imposta sul valore aggiunto è dovuta; sebbene l'entità dei redditi provenienti dalle operazioni finanziarie ricomprese nella sfera di applicazione della sesta direttiva possa costituire un indizio nel senso che tali operazioni non debbano esere considerate accessorie ai sensi della detta disposizione, la circostanza che redditi superiori a quelli prodotti dall'attività indicata come principale dall'impresa interessata provengano da tali operazioni non può, di per sé, escludere la qualificazione di queste ultime quali «operazioni accessorie»;

    spetta al giudice del rinvio stabilire se le operazioni in esame nella causa principale implichino solamente un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l'IVA è dovuta e, eventualmente, escludere gli interessi derivanti da tali operazioni dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del prorata di deduzione.

    2)

    Lavori del genere di quelli oggetto della causa principale, effettuati dai membri di un consorzio conformemente alle clausole di un contratto di consorzio e corrispondenti alla quota assegnata in tale contratto a ciascuno di essi, non costituiscono una cessione di beni o una prestazione di servizi «effettuate a titolo oneroso» ai sensi dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, né, di conseguenza, un'operazione imponibile ai sensi di quest'ultima. La circostanza che i detti lavori siano realizzati dal membro gestore del consorzio è irrilevante al riguardo. Per contro, quando il superamento della quota di lavori fissata da tale contratto per un membro del consorzio implichi il pagamento, da parte degli altri membri del consorzio, del corrispettivo per i lavori eccedenti tale quota, questi ultimi costituiscono una cessione di beni ovvero una prestazione di servizi «effettuate a titolo oneroso» ai sensi della disposizione medesima.


    (1)  GU C 118 del 21.4.2001.


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