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Document C2004/118/11
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 29 April 2004 in Case C-77/01 (Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Central Administrativo): Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) v Fazenda Pública (Sixth VAT Directive — Articles 2, 4(2), 13B(d) and 19(2) — Meaning of ‘economic activities’ — Meaning of ‘incidental financial transactions’ — Services effected for consideration)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nel procedimento C-77/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo): Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) contro Fazenda Pública («Sesta direttiva IVA — Artt. 2, 4, n. 2, 13, parte B, lett. d), e 19, n. 2 — Nozione di “attività economiche” — Nozione di “operazioni finanziarie accessorie” — Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso»)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nel procedimento C-77/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo): Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) contro Fazenda Pública («Sesta direttiva IVA — Artt. 2, 4, n. 2, 13, parte B, lett. d), e 19, n. 2 — Nozione di “attività economiche” — Nozione di “operazioni finanziarie accessorie” — Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso»)
GU C 118 del 30.4.2004, p. 6–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/6 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quinta Sezione)
29 aprile 2004
nel procedimento C-77/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo): Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) contro Fazenda Pública (1)
(«Sesta direttiva IVA - Artt. 2, 4, n. 2, 13, parte B, lett. d), e 19, n. 2 - Nozione di “attività economiche” - Nozione di “operazioni finanziarie accessorie” - Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso»)
(2004/C 118/11)
Lingua processuale: il portoghese
Nel procedimento C-77/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal Central Administrativo (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), già Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM) e Fazenda Pública, con l'intervento di: Ministério Público, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, 4, n. 2, 13, parte B, lett. d), e 19, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans e S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
In una fattispecie quale quella di cui alla causa principale:
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2) |
Lavori del genere di quelli oggetto della causa principale, effettuati dai membri di un consorzio conformemente alle clausole di un contratto di consorzio e corrispondenti alla quota assegnata in tale contratto a ciascuno di essi, non costituiscono una cessione di beni o una prestazione di servizi «effettuate a titolo oneroso» ai sensi dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, né, di conseguenza, un'operazione imponibile ai sensi di quest'ultima. La circostanza che i detti lavori siano realizzati dal membro gestore del consorzio è irrilevante al riguardo. Per contro, quando il superamento della quota di lavori fissata da tale contratto per un membro del consorzio implichi il pagamento, da parte degli altri membri del consorzio, del corrispettivo per i lavori eccedenti tale quota, questi ultimi costituiscono una cessione di beni ovvero una prestazione di servizi «effettuate a titolo oneroso» ai sensi della disposizione medesima. |