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Document 52004AE0663

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società – risultati, iniziative in corso e problemi ancora da risolvere (COM(2003) 726 def.)

    GU C 117 del 30.4.2004, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 117/41


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società – risultati, iniziative in corso e problemi ancora da risolvere

    (COM(2003) 726 def.)

    (2004/C 117/10)

    La Commissione europea, in data 24 novembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società – risultati, iniziative in corso e problemi ancora da risolvere (COM(2003) 726 def.).

    La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 14 aprile 2004, sulla base del progetto predisposto dal relatore CASSIDY.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 28 aprile 2004, nel corso della 408a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 56 voti favorevoli, 14 voti contrari e 3 astensioni.

    1.   Introduzione

    1.1

    La comunicazione passa in rassegna le iniziative della Commissione per eliminare gli ostacoli fiscali incontrati dalle imprese operanti a livello transfrontaliero nel mercato interno. Essa non contiene alcuna proposta di armonizzazione fiscale, ma affronta unicamente la problematica della rimozione degli ostacoli fiscali che intralciano le attività economiche transfrontaliere e delle barriere che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno, nonché quella dell'eliminazione dell'inefficienza fiscale derivante dall'esistenza di 15 basi di valutazione diverse.

    1.2

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è già stato consultato dalla Commissione su testi di argomento fiscale: nel 2001 è stato interpellato in merito alla comunicazione della Commissione «La politica fiscale dell'Unione europea - Priorità per gli anni a venire» (COM(2001) 260 def.). Il parere del Comitato, predisposto dal relatore MORGAN, appoggiava in generale gli obiettivi della Commissione in materia di politica fiscale, in particolare l'esigenza di coordinare i regimi impositivi applicati alle società per superare le difficoltà legate alle differenze nazionali, un problema particolarmente sentito dalle PMI.

    1.3

    Nel 2002 il Comitato pubblicava un secondo parere, anch'esso predisposto dal relatore MORGAN, in merito alle proposte della Commissione in materia di concorrenza fiscale e di competitività delle imprese. In tale parere veniva sottolineata la necessità di dare priorità all'IVA, ai fondi pensione e ai prezzi di trasferimento (1). L'esistenza di normative nazionali diverse impedisce la creazione di condizioni uniformi per tutti (level playing field), a livello di tasse societarie, tra imprese aventi sede in Stati membri diversi.

    1.4

    Nello stesso anno veniva inoltre pubblicato un parere di iniziativa, elaborato dal relatore MALOSSE e dalla correlatrice SANCHEZ-MIGUEL, in cui si sottolineava vivamente la necessità di accelerare l'adozione di misure contro la doppia imposizione, in particolare la proposta di istituzione di un forum comunitario comune sui prezzi di trasferimento. Il parere appoggiava inoltre l'idea di un mercato interno privo di barriere fiscali, evidenziando al contempo l'importanza di stabilire principi comuni per incoraggiare tale mercato. L'obiettivo di una base imponibile comune a tutte le società presenti nell'Unione è compatibile con la sovranità fiscale degli Stati membri e delle regioni in quanto non pregiudica la loro facoltà di fissare i livelli impositivi.

    1.5

    Nel 2003 il Comitato pubblicava un parere in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi» (COM(2003) 462 def.). Il parere, elaborato dal relatore POLVERINI, appoggiava essenzialmente le proposte avanzate dalla Commissione per l'eliminazione o quantomeno la riduzione dell'imposizione doppia o plurima degli utili distribuiti da una società figlia nello Stato della società madre o di una stabile organizzazione.

    1.6

    Sempre nel 2003 il Comitato formulava inoltre un parere di iniziativa, predisposto dal relatore NYBERG, sui temi della definizione di principi impositivi comuni, della convergenza del diritto fiscale e della possibilità di estendere il voto a maggioranza qualificata alle questioni fiscali. In esso si affermava la necessità di affrontare le tre questioni seguenti:

    l'uso del metodo aperto di cooperazione per individuare i sistemi fiscali più efficienti,

    l'introduzione di una base comune per le imposte societarie,

    il ricorso al voto a maggioranza qualificata per stabilire aliquote minime per le imposte societarie.

    2.   La comunicazione in esame

    2.1

    La comunicazione della Commissione evidenzia gli ostacoli fiscali che incontrano le imprese, in particolare le PMI, che operano a livello transfrontaliero nel mercato interno. Nonostante siano già stati individuati nella comunicazione del 2001, gli ostacoli sussistono ancora per la maggior parte. La Commissione rammenta di aver presentato tutta una serie di proposte e iniziative specifiche per eliminare ostacoli fiscali ben precisi.

    2.2

    Essa continua ad adoperarsi per una soluzione di più ampio respiro e di lungo periodo, che permetta alle imprese di utilizzare un'unica base imponibile societaria (utili tassabili) per tutte le loro attività intracomunitarie. Ritiene che questo sia il solo modo per risolvere sistematicamente i problemi fiscali esistenti nel mercato interno.

    2.3

    Il CESE prende atto delle iniziative avviate dalla Commissione, tra cui quelle finalizzate alla revisione delle direttive 90/434/CE (direttiva sulle fusioni) e 90/435/CE (direttiva sulle società madri e figlie di Stati membri diversi).

    3.   Proposte

    3.1

    Il Comitato ha sostenuto l'impegno della Commissione per l'eliminazione delle distorsioni del mercato interno dovute all'esistenza di norme e regolamentazioni nazionali diverse sul trattamento fiscale delle società, un problema destinato ad aggravarsi con l'adesione all'UE di dieci nuovi Stati membri il 1o maggio 2004.

    3.2

    Occorre dunque nuovo slancio per consolidare gli accordi sulle imposte societarie, ad esempio una convenzione tra gli Stati membri su quanto è ammissibile e quanto non lo è in relazione al regime fiscale nazionale. L'istituzione di una base imponibile comune è il passo prioritario.

    3.3

    Il CESE auspica che gli Stati membri prendano atto delle difficoltà incontrate dalle imprese e in special modo dalle PMI, che non dispongono delle risorse per conformarsi a 15 (presto 25) sistemi diversi. Ritiene che sia opportuno considerare il sistema della cosiddetta «tassazione vigente nel paese di residenza» (2) per le PMI, magari fissando un fatturato massimo per l'applicazione di tale regime.

    3.3.1

    Il progetto pilota della Commissione basato sulla «tassazione vigente nel paese di residenza» offre una soluzione alle PMI per le loro attività transfrontaliere, alleggerendo gli oneri amministrativi legati alla fiscalità da esse sopportati. Si potrebbe iniziare con un'applicazione sperimentale a livello bilaterale per poi estendere il sistema, se i risultati della prima fase saranno positivi, a tutta l'UE.

    3.4

    L'istituzione di una base imponibile comune a livello europeo rappresenta un passo importante. Il Comitato è contrario ad assoggettare le PMI alle norme eccessivamente gravose dell'IFRS, che sono essenzialmente destinate alle società quotate in borsa (esse potrebbero invece costituire un punto di partenza per la definizione della base imponibile). La proposta della Commissione va dunque modificata per poter essere applicata alle PMI. Occorre elaborare un insieme di norme IAS/IFRS adeguate, che tengano conto delle specifiche esigenze delle PMI in termini di oneri amministrativi e fiscali. Tuttavia l'adozione di una base imponibile comune e di nuove norme contabili potrebbe tradursi in un aumento delle imposte. Bisognerebbe che i paesi potessero compensare un tale aumento modificando le aliquote fiscali. Non si devono poi trascurare le esigenze della futura «società europea (societas europaea)».

    3.5

    Si potrebbe inoltre osservare che i molteplici accordi per evitare la doppia imposizione esistenti tra gli Stati membri stessi e tra questi e paesi terzi, come ad esempio gli USA, generano confusione e contraddizioni impedendo qualsiasi uniformità. Il Comitato invita la Commissione ad avviare uno studio dei trattati sulla doppia imposizione in vigore in tutti i settori al fine di fornire indicazioni sulle «buone pratiche» esistenti e trovare una soluzione accettabile a tutte le parti.

    3.6

    La Commissione avanza un'idea interessante, suggerendo che forse a un certo punto gli Stati membri dovranno applicare il principio della «nazione più favorita» nei loro rapporti reciproci e annuncia il prossimo avvio di discussioni con gli Stati membri su questo tema.

    3.7

    Il CESE ribadisce agli Stati membri, che esercitano la maggiore influenza, la necessità di un accordo che promuova l'espansione delle PMI al di là del paese di origine e con essa la creazione di posti di lavoro, di cui le PMI sono le prime artefici. Il Comitato appoggia fermamente la volontà della Commissione di giungere a un accordo tra gli Stati membri su una base imponibile comune per le società.

    3.8

    L'assenza di reali progressi in materia di imposizione societaria produce uno spostamento nel processo decisionale comunitario per cui le decisioni politiche, anziché dal Consiglio o dal Parlamento europeo, vengono adottate dalla Corte di giustizia. Anche in assenza di decisioni politiche, servono decisioni giudiziali sui diversi sistemi fiscali. La giurisprudenza della Corte di giustizia europea (3) inizia ad avere vasti effetti sui sistemi fiscali, in particolare per quanto riguarda i regimi applicati dagli Stati membri ai dividendi. In assenza di progressi in materia fiscale in seno al Consiglio, il Comitato si augura che la Commissione fornisca quanto prima indicazioni per l'interpretazione delle decisioni della Corte di giustizia in materia fiscale.

    3.9

    Il Comitato potrebbe appoggiare un rafforzamento della cooperazione, come metodo per ovviare all'attuale requisito dell'unanimità, tra gruppi di Stati membri che intendono progredire nel settore fiscale.

    3.10

    Il Comitato riconosce infine le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel modificare i loro regimi attuali. Essi devono poter comparare le loro entrate fiscali attuali con la quota che spetterebbe loro probabilmente nel caso si adottasse un altro sistema. Ciò richiederà un coordinamento aperto e un atteggiamento di fiducia reciproca generale tra gli Stati membri.

    Bruxelles, 28 aprile 2004.

    Il presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Roger BRIESCH


    (1)  Con tale espressione si indicano i prezzi dei beni e servizi forniti da una società ad altre società appartenenti al suo stesso gruppo.

    (2)  Sistema per cui a tutti i versamenti fiscali di una società vengono applicate le norme fiscali del paese di residenza, ma con le aliquote in vigore in ciascuno dei paesi in cui essa svolge le sue attività.

    (3)  Un esempio recente è dato dalla causa C-446/03 Marks & Spencer c. David Halsey (ispettore delle tasse di Sua Maestà britannica) sulla compensazione transfrontaliera delle perdite.


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