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Dokumentum 52004AE0659

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (COM(2003) 822 def. — 2003/0329 (CNS))

    GU C 117 del 30.4.2004., 15—20. o. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 117/15


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

    (COM(2003) 822 def. — 2003/0329 (CNS))

    (2004/C 117/06)

    Il Consiglio dell'Unione europea, in data 13 gennaio 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (COM(2003) 822 def. — 2003/0329 (CNS)).

    La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 14 aprile 2004, sulla base del rapporto introduttivo predisposto dal relatore BURANI.

    Il Comitato economico e sociale europeo nel corso della 408a sessione plenaria del 28 e 29 aprile 2004 (seduta del 28 aprile), ha adottato il seguente parere con 99 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.

    1.   Introduzione

    1.1

    Il 23 dicembre 2003, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio (1) che modifica la direttiva 77/388/CEE, detta sesta direttiva, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.

    1.2

    La proposta di direttiva modifica, ai fini dell'imposizione, il luogo della prestazione dei servizi tra soggetti passivi. Essa rientra nel programma di lavoro della Commissione volto a migliorare il funzionamento del mercato interno.

    1.3

    Il 7 luglio 2000, la Commissione europea ha infatti adottato una comunicazione in cui illustra la sua strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno (2). La strategia prevede l'elaborazione di un programma d'azione per il conseguimento di quattro obiettivi principali:

    la semplificazione delle norme esistenti,

    la modernizzazione delle norme esistenti,

    un'applicazione più uniforme delle disposizioni attuali,

    una nuova attuazione della cooperazione amministrativa.

    La proposta sottoposta all'esame del CESE rientra nell'ambito del secondo obiettivo.

    1.4

    Diverse altre iniziative della Commissione hanno permesso di fare passi avanti nella realizzazione degli obiettivi sopraccitati. Per quanto concerne, ad esempio, la semplificazione, il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/65/CE del 17 ottobre 2000 la quale ha soppresso, a partire dal 1o gennaio 2003, la possibilità per gli Stati membri di obbligare gli operatori intracomunitari che portano avanti operazioni in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti a nominare un rappresentante fiscale.

    1.5

    Nello stesso ordine di idee, si possono citare, giusto per ricordarle, iniziative quali la possibilità per tutti i soggetti di adempiere ai loro obblighi per via elettronica, l'armonizzazione del contenuto delle fatture, l'accettazione di una fattura elettronica, e infine la direttiva concernente il commercio elettronico.

    2.   Sintesi della proposta di direttiva

    2.1   Situazione attuale

    2.1.1

    La sesta direttiva definisce, all'articolo 9, il luogo di prestazione dei servizi ai fini dell'imposizione dell'IVA. La particolarità di questo articolo consiste nel fissare una regola generale, che è sempre più raramente applicata (articolo 9, paragrafo 1) e nel prevedere deroghe in cui rientra un numero sempre maggiore di operazioni (articolo 9, paragrafi 2 e 3):

    l'articolo 9, paragrafo 1, definisce come luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la propria sede. Il principio generale è dunque quello di tassare la prestazione dei servizi nel paese di stabilimento del prestatore,

    l'articolo 9, paragrafo 2, stabilisce una serie di deroghe a questa regola generale:

    alla lettera a), precisa che le prestazioni di servizi relative a un bene immobile devono essere tassate nel paese dove il bene è situato,

    alla lettera b), precisa che il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse,

    alla lettera c), precisa che il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d'insegnamento, ricreative o affini è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite. Lo stesso vale per i lavori e le perizie su beni mobili materiali,

    alla lettera e), fornisce l'elenco delle prestazioni per le quali il paese di imposizione corrisponde al paese di stabilimento del destinatario se quest'ultimo è un soggetto stabilito in un paese della Comunità diverso da quello del prestatore oppure stabilito al di fuori della Comunità. L'elenco completo di tali prestazioni, generalmente denominate «prestazioni immateriali», è allegato al presente documento,

    alla lettera f), precisa che per quanto concerne le prestazioni di cui all'ultimo trattino della lettera e), vale a dire i servizi forniti con mezzi elettronici a persone che non siano soggetti passivi stabilite nell'Unione europea, il luogo di imposizione corrisponde al paese dell'Unione europea dove tali persone sono stabilite. Si tiene conto in tal modo dell'articolo 1 della direttiva 2002/38/CE del 7 maggio 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE.

    2.2   Le ragioni della situazione attuale

    2.2.1

    Attualmente il regime relativo al luogo di imposizione della prestazione di servizi consiste in una regola generale poco applicata (le prestazioni sono tassate nel paese di stabilimento del prestatore) e in una serie di deroghe (la prestazione viene tassata nel paese in cui è materialmente eseguita oppure nel paese di stabilimento del destinatario). Questa situazione è dovuta alle scelte operate al momento dell'adozione della sesta direttiva.

    2.2.2

    Durante i lavori di elaborazione del testo, la Commissione ha dichiarato di essersi trovata di fronte alla difficoltà di armonizzare le diverse normative degli Stati membri che fissavano in maniera divergente il luogo delle prestazioni di servizi ai fini della loro imposizione. Alcuni Stati privilegiavano il luogo di stabilimento del prestatore, altri il luogo di stabilimento del destinatario.

    2.2.3

    Con l'adozione della sesta direttiva, che ha rappresentato una tappa importante nella realizzazione del mercato unico, la Commissione ha dovuto ovviamente uniformare, ai fini dell'imposizione, il luogo delle prestazioni di servizi onde limitare, per non dire eliminare, i rischi di doppia imposizione o di non imposizione di talune operazioni. La scelta operata dalla Commissione nel 1978, e approvata da tutti gli Stati membri, è in funzione delle diverse normative vigenti all'epoca e tiene conto del tipo di servizi più frequentemente prestati.

    2.3   Le conseguenze della situazione attuale

    2.3.1

    Secondo il Comitato — che concorda con un'opinione largamente condivisa — la situazione attuale comporta due tipi di conseguenze che possono pregiudicare lo sviluppo del mercato unico.

    2.3.1.1

    Le norme vigenti sono estremamente complesse e contrarie all'indispensabile spirito di semplificazione su cui deve basarsi la regolamentazione in materia di IVA. Esse sono d'ostacolo all'azione delle imprese comunitarie, in particolare delle PMI, e sono in palese contrasto con l'asserita volontà della Commissione di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici e dei cittadini in generale.

    2.3.1.2

    Le norme in vigore determinano situazioni di non imposizione o di doppia imposizione, che sono inique e possono favorire le imprese situate al di fuori dell'Unione a scapito di quelle comunitarie. La ragione principale di questo problema risiede nel fatto che l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), si applica esclusivamente ad una serie limitata di deroghe specificamente elencate e che un'estensione di tale elenco presuppone una modifica della direttiva e, dunque, una procedura lunga e laboriosa.

    2.3.2

    In base all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), è possibile tassare le prestazioni nel paese del destinatario anche quando il prestatore ha la sua sede fuori dell'UE e, al contrario, è possibile esonerare le prestazioni fornite da prestatori con sede nel territorio della Comunità a destinatari stabiliti al di fuori dell'UE. Un sistema del genere permette di rispettare la neutralità dell'imposta e di mettere su un piede di parità le imprese comunitarie che prestano tali servizi con quelle extracomunitarie.

    2.3.3

    La regola predetta, peraltro, non è imperativa: se uno Stato membro decide di non applicarla, soprattutto se i servizi in questione non figurano nell'elenco sopraccitato, allora i servizi «esportati» dalle imprese europee vengono assoggettati all'IVA (nel luogo del prestatore), mentre i servizi «importati» non lo sono, il che non garantisce la neutralità dell'imposta e arreca un indebito pregiudizio alle imprese stabilite nel territorio dell'Unione europea.

    2.4   Le proposte della Commissione

    2.4.1

    Per risolvere questa situazione, la Commissione ha presentato la proposta di direttiva ora in esame nella quale:

    propone di modificare (art. 9) il luogo di imposizione delle prestazioni fornite tra soggetti passivi. La regola generale sarà ormai quella di tassare la prestazione dei servizi nel paese del destinatario,

    coglie l'occasione per chiarire (art. 1.1) che i servizi prestati nell'ambito della stessa persona giuridica - e cioè fra stabili organizzazioni della stessa società, anche se stabilite in paesi diversi - non sono considerate prestazioni di servizi.

    2.4.1.1

    Secondo la Commissione, l'applicazione di questa regola generale permetterebbe di rimediare agli inconvenienti citati ai punti precedenti, stabilendo il principio secondo cui le prestazioni tra soggetti passivi devono essere tassate nel luogo di effettivo consumo, che generalmente corrisponde al luogo di stabilimento del destinatario.

    2.4.1.2

    Per quanto concerne i servizi resi alle persone che non sono soggetti passivi, il luogo di imposizione resta il paese in cui il prestatore ha fissato la propria sede.

    2.4.2

    Infine, per quanto concerne i soggetti passivi che effettuano sia prestazioni soggette all'IVA sia prestazioni esenti, la Commissione propone di considerarli soggetti passivi a tutti gli effetti per le prestazioni che vengono loro rese, ad eccezione di quelle destinate ad un consumo finale.

    2.4.2.1

    Questa nuova formulazione dell'articolo 9 della sesta direttiva permette di rimediare in gran parte, secondo la Commissione, agli inconvenienti precedentemente evocati.

    2.4.3

    La proposta di direttiva prevede inoltre una serie di deroghe:

    ai fini dell'imposizione, il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile resta il paese dove il bene è situato,

    anche i servizi alberghieri e i pedaggi autostradali sono tassati nei paesi in cui sono situati gli immobili o le autostrade,

    ai fini dell'imposizione, si considera luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri il luogo dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse,

    si considera luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto attività culturali, artistiche, sportive, ricreative o affini il luogo in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite. Questa deroga alla regola principale è conforme all'economia generale dell'imposta e permette di evitare che le imprese che prestano servizi fissino la loro sede nei paesi ad aliquota bassa.

    2.4.4

    Tuttavia, la nuova formulazione dell'articolo non include tra le deroghe le attività scientifiche e didattiche, le quali di conseguenza rientrano nuovamente nell'ambito della regola generale. L'obiettivo è, secondo la Commissione, quello di semplificare gli obblighi delle imprese che operano nei settori fondamentali per lo sviluppo economico, della ricerca scientifica e dell'insegnamento, per i quali il rischio di delocalizzazione all'interno dell'Unione unicamente a causa di una diversa aliquota dell'IVA è minimo.

    3.   Osservazioni e proposte

    3.1

    Il Comitato è d'accordo sulle finalità della proposta di direttiva e, in generale, sulla formulazione della nuova regolamentazione, che tuttavia appare ancora piuttosto complicata e dà quindi adito alle riserve e richieste di chiarimenti che sono indicate nei capitoli che seguono. Riconosce, d'altra parte, che la materia è complessa e che le regole di carattere generale non possono sempre risolvere i vari casi particolari che si presentano nella vita delle aziende.

    3.2   Trasporto di passeggeri (art. 9 ter)

    3.2.1

    La Commissione propone di stabilire come luogo di prestazione «il luogo dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse». La norma è di difficile interpretazione: da un lato non è chiaro quale sia «il luogo dove avviene il trasporto» (luogo di partenza? Luogo di destinazione?), soprattutto nel caso del trasporto aereo, e dall'altro sorge il dubbio se si debbano calcolare tante aliquote di IVA quante sono le tratte percorse nei vari Stati («in funzione delle distanze percorse»). Se già è difficile stabilire criteri per il trasporto terrestre, i trasporti aerei e marittimi pongono ancor più gravi problemi di interpretazione e di applicazione. Il CESE ritiene necessaria una nuova e più chiara formulazione, ma soprattutto una revisione per armonizzare il trattamento del trasporto di passeggeri con quello del trasporto merci (cfr. oltre, articolo 9 sexties).

    3.2.2

    La Commissione dichiara che nella materia nulla è stato innovato rispetto alla situazione esistente; il CESE attira tuttavia l'attenzione sul fatto che le norme da applicare sono, come si è detto sopra, estremamente complicate. Non solo, ma nella pratica esse danno luogo ad interpretazioni difformi da caso a caso, con conseguenti dubbi interpretativi e maggior lavoro per i soggetti d'imposta e per le Amministrazioni. Si tratta qui di un settore dove una maggior chiarezza e semplicità sono necessarie. Il CESE suggerisce che la norma venga radicalmente riveduta nella forma e, se necessario, nella sostanza.

    3.3   Prestazioni di servizi specifici a soggetti passivi (art. 9 quinqies)

    3.3.1

    La Commissione propone di tassare i servizi di cui sopra nel paese del prestatore, purché vengano rispettate contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

    i servizi devono essere resi nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito,

    è indispensabile la presenza fisica sia del prestatore sia del destinatario,

    i servizi devono essere prestati direttamente ad un privato in vista del loro consumo immediato.

    3.3.2

    Con riferimento alla terza condizione, se per «privato»si intende una persona fisica appartenente ad un'organizzazione soggetta a IVA, la norma sembrerebbe ragionevole; ma in tal caso il CESE ritiene che, al fine di ridurre gli obblighi degli operatori, sarebbe utile abrogare l'ottava direttiva IVA e introdurre il diritto transfrontaliero di detrazione.

    3.3.3

    Questa categoria di deroghe non include le operazioni del noleggio e della locazione a lungo termine (più di trenta giorni). Queste operazioni verrebbero pertanto tassate nel paese del destinatario, contrariamente a quanto avviene attualmente. Questo permetterebbe di vietare a taluni destinatari di approfittare delle norme relative al diritto di detrazione del paese del prestatore, qualora risultino più favorevoli di quelle dei loro stessi paesi.

    3.3.3.1

    Il CESE osserva tuttavia che in questa categoria rientrano operazioni di rilevante entità economica come il leasing aereo e il noleggio di navi: lo spostamento di entrate da un paese all'altro può essere rilevante, e il calcolo delle mutate convenienze economiche per le imprese potrebbe incoraggiare una delocalizzazione.

    3.4   Trasporto di beni per persone non soggetti passivi (art. 9 sexties)

    3.4.1

    L'articolo 9 sexties considera come luogo di prestazione di questi servizi il luogo di partenza. Ad avviso del Comitato, occorre un chiarimento che dimostri quale coerenza esista fra il trattamento riservato al trasporto di passeggeri che non fa distinzione tra soggetti passivi e non e che prevede come luogo di imposizione quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse, ed il presente articolo, che riguarda chiaramente i trasporti effettuati per conto di privati.

    3.4.2

    Il paragrafo 2 di questo articolo dice che gli Stati membri possono esentare dall'imposta la parte di trasporto effettuata in acque fuori dal territorio UE. Questa esenzione sarà magari logica, ma il CESE si oppone decisamente al riconoscimento agli Stati membri di «facoltà» (presenti anche in altri articoli) di concedere o meno esenzioni. In una materia come quella fiscale, ove l'armonizzazione è ben lontana dall'essere raggiunta, la libertà di scelta rischia di aggravare le già esistenti diversità di trattamento tra i contribuenti.

    3.4.3

    Per quanto riguarda l'applicazione della norma, valgono le critiche e i suggerimenti espressi nel precedente paragrafo 3.2.2.

    3.5   Prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici a favore di persone non soggetti passivi (art. 9 octies)

    3.5.1

    Questo articolo prescrive che le prestazioni rese da soggetti residenti fuori della Comunità siano considerate come rese nel luogo di residenza della persona non soggetto passivo. La Commissione ha chiarito che i prestatori non UE dovranno iscriversi all'IVA nel paese del destinatario, riscuotere quanto dovuto e restituirlo al paese del destinatario. La norma si applicherebbe fino al luglio 2006. A parte l'ovvia considerazione che il periodo che decorrerà sino al termine indicato sarà estremamente limitato e nulla si dice sulle decisioni che verranno prese in seguito, il CESE osserva che una norma del genere potrà forse essere osservata dai «grandi» fornitori di servizi elettronici, ma che essa si presta ad essere largamente evasa dai «piccoli» o occasionali fornitori di servizi a privati.

    3.6   Altre disposizioni

    3.6.1

    Le altre deroghe riguardano le persone che non sono soggetti passivi, che devono essere presi in considerazione in quanto la proposta modifica in maniera globale l'articolo 9. Vengono mantenute le norme attuali, in merito alle quali non vi sono osservazioni da formulare. Il CESE rileva che se da un lato è opportuno che le regole d'imposizione tra soggetti passivi e non passivi vengano armonizzate in una fase successiva, è altrettanto opportuno che questo non renda più gravose le formalità che pesano sia sui prestatori sia sui consumatori. Questa evoluzione dovrebbe favorire una generalizzazione dello sportello unico, come avviene oramai per i servizi resi con mezzi elettronici.

    4.   Conclusioni

    4.1

    Come considerazione di carattere generale, il CESE osserva che per quanto concerne i soggetti passivi, la proposta di direttiva permette di uniformare, in larga parte, le regole che disciplinano il luogo di imposizione dei beni con quelle applicabili alle prestazioni di servizi. Questo dovrebbe consentire di semplificare gli obblighi degli operatori e, in taluni casi, di ristabilire la parità tra le imprese comunitarie e quelle che hanno sede fuori del territorio dell'Unione, come avviene attualmente con il regime import-export di beni. Non si può che essere d'accordo su questa impostazione.

    4.1.1

    Con l'occasione il CESE auspica che si faccia una corretta valutazione della diversità delle prestazioni di servizi, distinguendo tra servizi di interesse generale a carattere universale e servizi di tipo privato.

    4.2

    La proposta di direttiva ha peraltro bisogno di essere resa più chiara in diverse sue parti; dovrebbe anche essere ridotto al minimo il numero di «eccezioni alle eccezioni», che rischiano di complicare ancor più una materia che di per se stessa è già abbastanza complessa. In definitiva, le nuove norme sono ben lungi dal raggiungere l'obiettivo della semplificazione perseguito in generale dalla Commissione. Si dovrebbe anche rivedere il testo per eliminare nei limiti del possibile il margine di interpretazione delle disposizioni da parte degli Stati membri e il margine di autonomia decisionale delle amministrazioni fiscali.

    4.3

    Le nuove norme hanno ridotto al minimo i casi nei quali il prestatore è obbligato ad iscriversi nei registri IVA dello Stato destinatario, e favoriscono quindi il meccanismo dell'inversione contabile: versamento da parte del soggetto passivo e conseguente diritto di detrazione per le attività imponibili.

    4.3.1

    Il sistema dell'inversione contabile mette in prima linea il problema dei controlli. Per garantirli la Commissione propone di estendere anche ai servizi il sistema VIES (sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA) già esistente dal 1993 per le merci: orbene, è noto - ed è ammesso anche dalla Commissione - che tale sistema funziona in modo insoddisfacente, nonostante operi da oltre dieci anni. Sempre secondo la Commissione, l'aggiunta nel sistema dei dati relativi ai servizi a quelli già previsti per le merci «non comporterebbe oneri aggiuntivi». Il CESE non è di questo avviso: non solo gli oneri aggiuntivi sarebbero consistenti, ma è da mettere in dubbio anche la possibilità di rispettare la data prevista per la messa in opera di questa estensione (2008), considerate le difficoltà che incontra già oggi il sistema.

    4.4

    In conclusione, il CESE ritiene di poter fare due considerazioni finali: la prima è che l'IVA è l'imposta più largamente evasa in Europa, e che l'evasione da un lato favorisce frodi su larga scala che fra l'altro alimentano la criminalità organizzata — e dall'altro richiede agli Stati membri un imponente spiegamento di mezzi per combatterla. Il costo di riscossione di questa imposta non è noto, ma è certamente molto elevato. Si dovrebbe giungere alla conclusione che non è alle norme che si deve attribuire questo stato di cose, bensì al sistema stesso; dovrebbe essere tempo, per gli esperti, di pensare a sistemi alternativi che garantiscano un gettito almeno pari a quello attuale ma che siano meno costosi per la collettività nel suo insieme e più efficaci dal punto di vista della riscossione. Il CESE ritiene sia venuto il momento, per la Commissione e per gli Stati membri, di costituire un «think tank» di esperti, economisti, fiscalisti e tecnici per una soluzione innovativa e coraggiosa.

    4.4.1

    La seconda considerazione è di carattere socioeconomico: l'applicazione dell'IVA, con tutti i difetti dei quali si è parlato, crea nel mercato interno delle disparità di trattamento fra i cittadini/consumatori che sono l'esatto contrario di quella politica di coesione della quale tanto si parla ma che ancora conosce una quantità di eccezioni alla regola. Una revisione dell'IVA si impone anche sotto questo profilo.

    Bruxelles, 28 aprile 2004.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Roger BRIESCH


    (1)  COM(2003) 822 def. — 2003/0329 (CNS).

    (2)  Parere CESE: GU C 193 del 10.7.2001, pag. 45.


    ALLEGATO

    Elenco delle prestazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c)

    c)

    il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto:

    attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d'insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, prestazioni di servizi accessorie a tali attività,

    attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, manutenzione e attività affini,

    perizie di beni mobili materiali,

    lavori relativi a beni mobili materiali,

    è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite.

    Elenco delle prestazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e)

    e)

    si considera luogo delle prestazioni dei seguenti servizi, resi a una persona stabilita al di fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma in un paese diverso da quello del prestatore, il luogo in cui il destinatario ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, o, in mancanza di tale sede, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale:

    cessioni e concessioni di diritti d'autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi,

    prestazioni pubblicitarie,

    prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici, studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazioni di dati e fornitura d'informazioni,

    obblighi di non esercitare interamente o parzialmente un'attività professionale, o un diritto di cui alla presente lettera e),

    operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti,

    messa a disposizione di personale,

    prestazioni di servizi rese dagli intermediari che agiscono in nome e per conto altrui, quando intervengono nelle prestazioni di servizi di cui alla presente lettera e),

    locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto,

    telecomunicazioni. Sono considerate «prestazioni di servizi di telecomunicazioni» le prestazioni di servizi che rendono possibile la trasmissione, l'emissione o la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi compresa la cessione e la concessione, ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione a infrastrutture per la trasmissione, l'emissione o la ricezione,

    prestazioni di servizi di telecomunicazioni, ivi compresa la messa a disposizione dell'accesso a reti globali di informazioni,

    servizi di radiodiffusione e di televisione,

    servizi prestati tramite mezzi elettronici, in particolare quelli di cui all'allegato L.


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