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Document 52004AE0655

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori usati (COM(2003) 723 def. — 2003/0282 (COD))

    GU C 117 del 30.4.2004, p. 5–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 117/5


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori usati

    (COM(2003) 723 def. — 2003/0282 (COD))

    (2004/C 117/02)

    Il Consiglio, in data 11 dicembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 95 e 175 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori usati (COM(2003) 723 def. - 2003/0282 (COD)).

    La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 5 aprile 2004, sulla base del progetto predisposto dal relatore PEZZINI.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 28 aprile 2004, nel corso della 408a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere all'unanimità.

    1.   Introduzione

    1.1

    La problematica relativa alle pile e agli accumulatori è già da vari anni oggetto di discussioni a causa della rilevanza del fenomeno: infatti, circa 800 000 tonnellate di batterie per automobili, 190 000 tonnellate di accumulatori per uso industriale e 160 000 tonnellate di pile portatili sono immesse ogni anno sul mercato europeo.

    1.2

    Inoltre il comparto è in forte crescita, anche in relazione allo sviluppo di nuovi apparecchi elettronici di consumo. Il valore del mercato mondiale presenta incrementi tendenziali annui del 9 % circa. Sul piano dei quantitativi, l'incremento annuo, in tonnellate, è dell'1 % circa per le pile, e dell'1,5 % per le batterie e gli accumulatori industriali.

    1.3

    Occorre sottolineare, infine, che con il previsto ed auspicato aumento della produzione di elettricità originata da fonti energetiche rinnovabili come l'energia eolica o solare, il bisogno di tecnologie adeguate di stoccaggio per tale energia elettrica aumenterà notevolmente. Questo costituirà una importante ragione supplementare per un mercato crescente di pile ed accumulatori potenti e sicuri.

    1.4

    L'attuale legislazione europea, soprattutto quella che si riferisce alle pile, non sembra aver permesso di regolare efficacemente i rischi che si possono presentare in tema di rifiuti, né ha creato un quadro omogeneo per la loro raccolta e riciclaggio. Nel 2002, meno della metà del volume totale di pile portatili vendute è stata raccolta e riciclata mentre la maggior parte è stata dispersa nell'ambiente. Per contro, la maggior parte delle batterie e degli accumulatori d'auto e industriali formano già oggetto di raccolta, in ragione del valore commerciale del piombo riciclato e dell'esistenza di adeguati sistemi di raccolta per gli accumulatori industriali che contengono nickel/cadmio.

    1.5

    L'intervento normativo proposto è conforme agli obiettivi fissati dal Sesto programma d'azione comunitaria per l'ambiente (1), alle indicazioni strategiche per la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti - sulle quali il Comitato ha già avuto modo di pronunciarsi positivamente (2) — e infine alla direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso (3) ed alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (4). Anche in merito a queste ultime direttive il Comitato ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese (5), caldeggiando l'introduzione di obiettivi ambiziosi di recupero, di reimpiego e di riciclo (CES 1407/2000, punto 3.4.1).

    1.6

    Occorre, infine, ricordare che la Commissione ha adottato una proposta di direttiva quadro relativa all'istituzione di un quadro di elaborazione di linee specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia (6), sulla quale il Comitato ha adottato un parere (7); la Commissione intende integrare gli aspetti ambientali di tutti i prodotti che consumano energia, sin dalla loro concezione. All'interno di tale cornice, in piena coerenza, verrebbero elaborate direttive di esecuzione per prodotto, sulla base dell'articolo 95, paragrafo 3 del Trattato CE.

    1.7

    Prima di avanzare l'attuale proposta, la Commissione ha realizzato un'analisi d'impatto approfondita (Valutazione d'impatto estesa — VIE), in cui si sono valutate le soluzioni politiche più valide sul lungo periodo, tra l'altro attraverso una consultazione pubblica alla quale hanno partecipato circa 150 parti interessate: autorità nazionali, regionali e locali; imprese ed associazioni di produttori e di distributori di pile e di accumulatori; varie organizzazioni non governative, organizzazioni dei consumatori e dei dettaglianti.

    2.   Sintesi dei principali elementi della proposta di direttiva

    2.1

    Gli obiettivi della proposta di direttiva, che riguarda tutte le pile e gli accumulatori, sono essenzialmente i seguenti:

    imporre il divieto di discarica o incenerimento per batterie ed accumulatori,

    promuovere sistemi efficaci di raccolta (minimo 160 grammi per abitante all'anno per le pile portatili) senza oneri per il consumatore,

    definire obiettivi di rendimento del riciclaggio, ai fini di garantire il corretto buon funzionamento del mercato interno,

    ridurre i costi di raccolta e di riciclaggio grazie ai previsti livelli di raccolta più elevati.

    2.2

    Le misure principali della proposta della Commissione possono così riassumersi:

    a)

    abrogazione delle direttive esistenti (8) sia sulle pile sia sugli accumulatori e loro sostituzione con un nuovo strumento giuridico unico;

    b)

    obbligo di raccolta e di riciclaggio di tutte le pile e accumulatori usati, per evitarne l'incenerimento o lo smaltimento finale e per poter recuperare i differenti metalli che li compongono;

    c)

    instaurazione a livello dell'Unione europea di un quadro che regoli, in termini di sussidiarietà, i sistemi nazionali di raccolta, di riciclaggio e di incentivazione. Secondo le nuove disposizioni, vi è l'obbligo per i produttori, venditori e rivenditori, importatori ed esportatori, di provvedere al ritiro delle batterie e degli accumulatori industriali, mentre i consumatori potranno restituire gratuitamente pile e batterie portatili. Per quanto riguarda le batterie e gli accumulatori d'auto, si continuano a seguire le norme previste dalla direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso;

    d)

    proibizione dello smaltimento finale di batterie e di accumulatori industriali e d'auto in discariche o in inceneritori;

    e)

    fissazione di un obiettivo minimo, uniforme in tutta l'UE, di 160 grammi per abitante per la raccolta di tutte le batterie ed accumulatori portatili, quale base per sistemi nazionali efficienti; è altresì da prevedere un ulteriore obiettivo specifico di raccolta monitorata per le batterie e gli accumulatori al nickel/cadmio, tenuto conto della loro pericolosità, che coinvolga almeno l'80 % di tali prodotti;

    f)

    obbligo per gli Stati membri di garantire che i produttori di batterie o accumulatori, o i terzi che operano per loro conto, istituiscano impianti di trattamento per riciclaggio, con possibilità di esportazione dei prodotti usati per ulteriori trattamenti;

    g)

    obbligo per gli Stati membri di promuovere l'applicazione di tecnologie di riciclaggio avanzate e l'adesione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

    h)

    prescrizioni di riciclaggio, più elevate per le pile al piombo ed al nickel-cadmio, da aggiornare periodicamente in funzione del progresso tecnico;

    i)

    obbligo per gli Stati di provvedere a che i produttori assicurino la copertura delle spese relative alla gestione delle pile e degli accumulatori usati, fornendo garanzie adeguate tramite l'iscrizione in un apposito registro. Favorire altresì la possibilità di accordi finanziari fra produttori e utenti, per le batterie industriali e d'auto;

    j)

    indicazione delle informazioni da fornire ai consumatori ed obbligo per i produttori di apporre un apposito contrassegno sui prodotti. Quelli contenenti mercurio, piombo o cadmio dovranno essere contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo;

    k)

    previsione di una clausola di riesame, sulla base dei risultati del monitoraggio, con l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;

    l)

    possibilità di recepimento di taluni aspetti della direttiva attraverso accordi ambientali con gli operatori economici;

    m)

    obbligo per gli Stati di fissare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

    3.   Osservazioni generali

    3.1

    Il Comitato condivide gli obiettivi di assicurare la coerenza tra le normative comunitarie che si riferiscono alle pile e agli accumulatori e di perseguire la razionalizzazione, semplificazione e accorpamento in un unico quadro normativo della complessa materia. Ciò consentirebbe di garantire, mediante standard armonizzati, una maggiore protezione dell'ambiente, in un mercato unico europeo competitivo e rispettoso delle risorse naturali e dei materiali.

    3.2

    D'altro canto il Comitato ritiene opportuno, nei limiti del possibile, estendere il campo di applicazione della direttiva RAEE 2002/96/CE, fino a coprire tutti i tipi di pile, di batterie e di accumulatori, per evitare sia possibili duplicazioni sia la proliferazione normativa e procedurale. In effetti, la direttiva RAEE 2002/96/CE, dovrà essere applicata dagli Stati membri nel 2004, e per taluni aspetti a partire dal 2006, con sistemi di raccolta, riciclaggio e monitoraggio, strutture di registri nazionali RAEE, termini di imputazione di responsabilità e finanziamento.

    3.3

    Per quanto attiene l'attuale proposta di direttiva, il Comitato attira l'attenzione sulla necessità di una base giuridica che assicuri al contempo:

    standard armonizzati pienamente verificabili e sanzionabili per tutti i produttori siano essi comunitari che extracomunitari che immettono pile, batterie ed accumulatori sul mercato europeo,

    elevati livelli di protezione ambientale e della salute dei cittadini,

    piena parità di concorrenza tra operatori, anche di paesi diversi, sul piano della equivalenza di diritti in termini di opzioni e incentivi, obblighi di produzione e di marcatura, registrazione e monitoraggio, raccolta e riciclaggio,

    promozione dell'innovazione e del progresso tecnico e tecnologico, anche in vista di un uso crescente di pile ed accumulatori sicuri per stoccaggio di energia rinnovabile,

    efficacia e sostenibilità di costi e procedure, che assicurino lo sviluppo durevole di un'economia europea basata sulla conoscenza, la più competitiva al mondo, entro il 2010,

    certezza e misurabilità di coefficienti predeterminati di riciclaggio ammissibili,

    omogeneità delle misure nazionali di registrazione e garanzia per immissione in commercio e loro riconoscimento reciproco, ai fini di evitare l'aggravio di registrazioni multiple.

    3.4

    Al riguardo il Comitato ritiene che quattro siano le opzioni possibili:

    lo sdoppiamento dell'attuale proposta in due proposte di direttiva, ciascuna con una base giuridica unica propria: l'articolo 95 del Trattato CE per la direttiva attinente alle specifiche tecniche; l'articolo 175 del Trattato CE per la parte delegata in sussidiarietà agli Stati membri,

    l'articolo 95, in particolare al paragrafo 3, per assicurare un approccio armonizzato coerente ed un quadro normativo ugualmente vincolante in tutto il territorio dell'UE, con piena percorribilità di produzione, di vendita e di commercializzazione in tutti i mercati dell'Unione, in conformità con la globalità del mercato mondiale di pile e di batterie,

    l'articolo 175, che permette differenti regolamentazioni migliorative di protezione ambientale tra le diverse realtà nazionali, ma non può garantire standard armonizzati e vincolanti per l'integrità del mercato interno europeo,

    l'attuale doppia base giuridica - articolo 95 e articolo 175 — dell'unica proposta di direttiva presentata: per i Capi II, III, VIII e l'allegato II varrebbe l'articolo 95, paragrafo 1; per i Capi IV, V, VI e VII varrebbe l'articolo 175, paragrafo 1.

    3.5

    Il Comitato, al riguardo, sottolinea come non siano poche le direttive aventi una notevole componente di tutela ambientale, che si basano sull'articolo 95 del Trattato CE, come la direttiva sulla gestione dei rifiuti, quella sugli imballaggi e la stessa direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHs) (9) nonché la stessa direttiva 91/157/CEE su pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose (10) che la presente proposta della Commissione intende abrogare e sostituire. Il Comitato vuole evidenziare, inoltre, che i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 95 autorizzano gli Stati membri che lo desiderano ad andare oltre in materia di protezione ambientale, presentando argomenti ben motivati.

    3.6

    Tenuto conto delle esigenze relative alla base giuridica espresse al paragrafo 3.3 e delle considerazioni espresse nel precedente paragrafo 3.5, nonché della necessità di assicurare un quadro unitario, coerente e semplificato alla futura normativa, il Comitato ritiene comunque che sia appropriata l'adozione di una direttiva unica.

    3.7

    Per quanto attiene alla base giuridica, il Comitato — pur condividendo le possibilità e la compatibilità di ricorso ai due articoli 95 (armonizzazione di mercato interno nel progresso) e articolo 175 (tutela ambientale nel progresso) — riterrebbe utile ricorrere, per quanto possibile, ad una base giuridica unica e, nella più ampia maniera possibile, riconducibile all'articolo 95, per assicurare una omogeneità di trattamento e di costi ai prodotti immessi in libera circolazione sul mercato unico europeo, che tengano in considerazione livelli elevati di protezione ambientale senza distorsioni di concorrenza e di trattamento e senza aggravi o duplicazioni di costi ed adempimenti burocratici.

    3.8

    Nel caso fosse ritenuto essenziale il ricorso, oltre che all'articolo 95, anche all'articolo 175, il Comitato raccomanda che quest'ultimo trovi applicazione per quanto riguarda le disposizioni relative ai sistemi nazionali di raccolta (Capo IV) di trattamento e riciclaggio (Capo V) nonché di informazione dei consumatori (Capo VII). Per quanto riguarda invece le rimanenti disposizioni - e in particolare quelle relative ai sistemi di registrazione - esse dovrebbero essere oggetto di armonizzazione ai sensi dell'articolo 95, per assicurare unicità al mercato.

    3.9

    Il campo d'applicazione della proposta di direttiva riguarda tutti i tipi di pile e di accumulatori, di qualsiasi dimensione e categoria, eccettuati quelli utilizzati per la sicurezza nazionale, per la ricerca spaziale e per quella militare. Il Comitato, pur rendendosi conto delle ragioni delle esclusioni evidenziate, riterrebbe utile che - data la rilevanza di utilizzo di pile, di batterie e di accumulatori, nel campo militare e della sicurezza - agli Stati membri fosse attribuita la responsabilità, secondo metodi e modalità loro proprie, di assicurare un adeguato trattamento della problematica relativa al loro utilizzo, alla raccolta e al riciclaggio, sempre in considerazione della necessità di assicurare livelli elevati di protezione della salute e dell'ambiente.

    3.10

    Ai fini dell'omogeneità della legislazione UE, il Comitato ritiene importante che tutte le direttive facciano uso delle stesse definizioni. Per questo motivo la definizione di «produttore» nella proposta di direttiva deve coincidere con quella della direttiva RAEE, secondo la quale il produttore è colui che produce o vende i prodotti recanti il proprio marchio oppure colui che importa o esporta un prodotto. Il Comitato sottolinea inoltre l'importanza del principio di responsabilità individuale di ciascun «produttore» per l'immissione sul mercato, così come delle garanzie da fornire da parte dei «produttori» ai registri nazionali per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio delle pile e degli accumulatori industriali e per autoveicoli, e per il trattamento delle pile e delle batterie portatili. Peraltro, ogni attore della catena di raccolta - municipalità, dettaglianti, consumatori, produttori-importatori, autorità pubbliche - dovrebbe essere responsabile per quanto riguarda la propria parte d'azione.

    3.11

    Il Comitato sottolinea l'importanza che i sistemi di raccolta siano, per quanto possibile, coincidenti o similari con quelli messi in essere da altre direttive e, in particolare, con quelli previsti nella direttiva RAEE. Il Comitato ritiene accettabili i livelli di raccolta proposti (grammi/anno pro capite) per tutte le batterie e gli accumulatori portatili usati, a partire da cinque anni e mezzo dalla adozione della direttiva. La raccolta e il riciclaggio delle batterie e degli accumulatori d'auto e industriali avvengono già tramite sistemi efficaci quali i contratti di resa e la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Per quanto riguarda la percentuale indicata per le batterie Ni-Cd, l'obiettivo proposto dell'80 % in 5 anni appare forse troppo ottimista e non facilmente verificabile, soprattutto per le batterie portatili.

    3.12

    Il Comitato ritiene opportuna, peraltro, la possibilità di prorogare i tempi di realizzazione per altri 3 anni, per quanto riguarda le zone montagnose o rurali, a bassa densità abitativa, e per le isole. Così come considera utile l'applicazione di misure particolari per i nuovi Stati membri.

    3.13

    Quanto alle prescrizioni di riciclaggio proposte, il Comitato condivide il principio che tutte le batterie debbano essere riciclate ad eccezione di quelle che non sono in condizione di esserlo e che sono da considerare rifiuti pericolosi. Tutte le batterie riciclabili raccolte, dovrebbero essere riciclate con le migliori tecnologie disponibili, che non comportino costi eccessivi - Batneec (11). L'obiettivo indicativo di un'efficienza di riciclaggio del 55 %, per il piombo 65 % e per il cadmio il 75 %, in peso medio dei materiali contenuti, appare condivisibile, per assicurare una adeguata competizione tra diverse tipologie di riciclaggio, aggiornate secondo gli sviluppi tecnologici.

    3.14

    Per quanto attiene ai sistemi di finanziamento, tutti gli attori del mercato, a parere del Comitato, devono avere la possibilità di rendere visibile al cliente e al consumatore finale i costi sostenuti, allo stesso modo con cui gli attori pubblici rendono visibili i loro costi al cittadino attraverso le tasse sui rifiuti. I «produttori» di batterie portatili sono responsabili per il finanziamento del trasporto dai punti di raccolta centrali ai depositi e del riciclaggio, mentre per quanto riguarda il finanziamento della raccolta, del trattamento e del riciclaggio delle batterie industriali e per autoveicoli, i produttori e gli utenti devono poter concludere accordi di ripartizione degli oneri finanziari. In caso di esportazione in altri Stati membri o in paesi terzi, come previsto all'articolo 16, sarebbe opportuno, ad avviso del Comitato, tener conto degli eventuali effetti esterni del trasporto.

    3.15

    Il Comitato ritiene essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di mercato unico e di protezione ambientale e sanitaria proposti, una adeguata politica di informazione, formazione e coinvolgimento del consumatore e del cittadino, sin dall'età scolare e pre-scolare.

    3.15.1

    Se l'aumento del prezzo di vendita non sembra aver avuto alcun effetto nell'esperienza di vari paesi del Nord-Europa, è stato calcolato che, se tutti i costi di raccolta e di riciclaggio per le batterie portatili usate, fossero imputati al consumatore, «il costo aggiuntivo annuo per famiglia sarebbe compreso tra uno e due euro».

    3.15.2

    Il problema che si pone è, innanzitutto, quello di una migliore informazione e di una più forte sensibilizzazione del consumatore. Il Comitato suggerisce al riguardo, oltre a campagne di informazione a livello nazionale e a livello locale, l'inserimento di azioni specifiche a livello educativo, sin dall'età scolare, che facciano leva anche sull'aspetto ludico, per un maggior coinvolgimento nella raccolta delle pile e delle batterie portatili usate, nonché per meglio chiarire la simbologia di marcatura dei prodotti. Gli operatori economici della filiera produttiva-distributiva dovrebbero fornire chiare e semplici indicazioni sulle condizioni di conservazione del prodotto e sui tempi di dismissione dei punti di raccolta dedicati.

    3.15.3

    Possibilità di coinvolgimento attivo del consumatore potrebbero essere esperite attraverso meccanismi premianti, quali concorsi a premi con raccolta di «punti», ottenibili restituendo le pile e le batterie esauste, od altri incentivi economici.

    3.16

    Il Comitato ritiene che il rapporto triennale sull'attuazione della direttiva e sul suo impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulla tutela ambientale e della salute, dovrebbe essere corredato, oltre che dalle sintesi dei rapporti nazionali, anche dalle indicazioni delle organizzazioni dei produttori e dei consumatori, a livello comunitario, nonché di un capitolo riguardante il progresso tecnico e tecnologico in materia. Dette relazioni dovrebbero essere sottoposte all'attenzione del Comitato.

    4.   Conclusioni

    4.1

    Il Comitato sottolinea l'importanza di assicurare un quadro di norme coerenti, per garantire, con standard armonizzati, una maggiore protezione ambientale in un mercato interno europeo competitivo, delle pile e degli accumulatori.

    4.2

    Il Comitato sottolinea altresì, l'importanza di preservare la sostenibilità e le capacità innovative di un mercato in crescita, evitando sovraregolamentazioni che ostacolino il progresso tecnico e tecnologico, sia in termini di estensione del ciclo di vita del prodotto - e conseguentemente di contenimento di prodotti esausti - che di miglioramento di affidabilità, potenza e sicurezza, richieste, tra l'altro, dalle crescenti necessità di stoccaggio di energia elettrica prodotta da un ricorso sempre più diffuso a fonti energetiche rinnovabili, come l'eolica e la solare.

    4.3

    Il Comitato ribadisce l'esigenza di evitare la proliferazione normativa e procedurale e i conseguenti rischi di aggravi burocratici nonché di ostacolo allo sviluppo di prodotti innovativi.

    4.4

    Il Comitato ritiene condivisibile la possibilità e la compatibilità del ricorso ad una base giuridica che contempli entrambi gli articoli 95 e 175 riferiti a parti ben specificate e distinte della direttiva. Ciò non di meno, riterrebbe preferibile per un'alta protezione ambientale in un mercato unico uguale per tutti, il ricorso nella misura massima possibile all'articolo 95, tenendo debito conto delle opzioni assicurate nei paragrafi: 3 (livello di protezione elevato); e nei paragrafi 5 e 6 (introduzione o mantenimento di norme di protezione più elevate).

    4.5

    Il Comitato sottolinea l'importanza, per evitare aggravi e sovrapposizioni burocratiche, che i sistemi di raccolta, di riciclaggio e di registrazione siano coordinati con quelli RAEE.

    4.6

    Il Comitato sottolinea l'importanza del principio di responsabilità individuale di ciascun «produttore», per l'immissione sul mercato, così come sono importanti le garanzie che devono essere fornite, da parte dei «produttori», ai registri nazionali, secondo sistemi di registrazione armonizzati. Peraltro, ogni attore della catena di raccolta: municipalità, dettaglianti, consumatori, produttori-importatori, autorità pubbliche - dovrebbe essere responsabile per la propria parte d'azione.

    4.7

    Il Comitato condivide il principio che tutte le batterie siano riciclate ad eccezione di quelle che non sono in condizione di esserlo e che sono da considerare rifiuti pericolosi. Tutte le batterie riciclabili raccolte, dovrebbero essere trattate con le migliori tecnologie di riciclaggio disponibili e che non comportino costi eccessivi - Batneec (12).

    4.8

    Per quanto attiene ai sistemi di finanziamento, tutti gli attori del mercato, a parere del Comitato, devono avere la possibilità di rendere visibili al cliente ed al consumatore finale i costi sostenuti.

    4.9

    Il Comitato ritiene essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di mercato unico e di protezione ambientale e sanitaria proposti, una adeguata politica di informazione, formazione e coinvolgimento del consumatore e del cittadino, sin dall'età scolare e prescolare.

    4.10

    Il Comitato ritiene che il rapporto triennale sull'attuazione della direttiva e sul suo impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulla tutela ambientale e della salute, dovrebbe essere sottoposto anche al Comitato economico e sociale europeo per gli opportuni legami con la società civile organizzata.

    Bruxelles, 28 aprile 2004.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Roger BRIESCH


    (1)  GU L 242 del 10.9.2002.

    (2)  Parere CESE 1601/2003 del 10-11 dicembre 2003.

    (3)  GU L 269 del 21.10.2000.

    (4)  GU L 37 del 13.2.2003.

    (5)  Parere CES 289/1998 del 26 febbraio 1998 e pareri CES 1407/2000 e 937/2003 del 17 luglio 2003.

    (6)  COM(2003) 453 del 1o agosto 2003.

    (7)  CESE 505/2004.

    (8)  Direttiva 91/157/CEE del Consiglio in GU L 78 del 26.3.1991, modificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione in GU L 1 del 5.1.1999, con riferimenti a:

    direttiva 93/86/CEE della Commissione in GU L 264 del 23.10.1993,

    decisione 2000/532/CE della Commissione in GU L 226 del 6.9.2000,

    Comunicazione della Commissione COM(2003) 301,

    Comunicazione della Commissione COM(2003) 302.

    (9)  Direttiva 2002/95/CE del 27 gennaio 2003 in GU L 37 del 13.2.2003 - parere CESE in GU C 116 del 19.12.2001.

    (10)  GU L 78 del 26.3.1991.

    (11)  Batneec = Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost.

    (12)  Batneec = Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost.


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