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Document 52004AE0530

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi — COM(2003) 841 def. – 2003/0331 (CNS)

GU C 112 del 30.4.2004, p. 113–114 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/113


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi

COM(2003) 841 def. – 2003/0331 (CNS)

(2004/C 112/28)

La Commissione, in data 2 febbraio 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale europeo ha deciso di incaricare la sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale di predisporre i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 1o aprile 2004, nel corso della 407a sessione plenaria, ha deciso di nominare BURANI relatore generale e ha adottato il seguente parere all'unanimità.

1.   Premessa

1.1

Il 3 giugno 2003 il Consiglio Affari economici e finanziari ha adottato la direttiva 2003/49/CE riguardante il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi, che fa parte del cosiddetto «pacchetto fiscale». Già al momento della sua approvazione, il Consiglio precisò con una nota a verbale che «i vantaggi della direttiva non debbono spettare alle società che sono esenti dall'imposta sul reddito di cui alla direttiva stessa», e diede mandato alla Commissione di predisporre le opportune misure cautelative.

1.2

D'altra parte, la Commissione aveva già previsto che «è necessario vigilare affinché i pagamenti di interessi e canoni siano assoggettati ad imposizione fiscale una sola volta in uno Stato membro». In definitiva, la direttiva, integrata dalle modifiche introdotte dalla proposta ora in esame, tende ad evitare che nella legislazione esistano lacune che si prestino ad una elusione dell'imposizione fiscale sugli interessi e canoni pagati fra società consociate di Stati membri diversi.

1.3

Al fine di inquadrare la presente proposta nel suo giusto contesto, giova ricordare che la Commissione ha già presentato due proposte, tendenti ad individuare possibili rimedi alle restrizioni che la fiscalità diretta impone alle attività economiche transfrontaliere nel mercato interno:

la prima, che modifica la direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990, riguarda il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (1),

la seconda, che modifica la direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990, concerne il regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti di attivo e agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi (2).

1.4

Nell'introduzione alla proposta di direttiva si specifica (anche se ciò appare ovvio) che la società europea, il cui statuto entrerà in vigore l'8 ottobre 2004, è sin d'ora compresa nell'elenco delle società alle quali si applicheranno le disposizioni della direttiva stessa.

1.5

Anche le società cooperative europee, che potranno usufruire a partire dal 2006 del nuovo statuto giuridico di «società cooperativa europea» (SCE), ricadranno nelle disposizioni della direttiva in esame: le SCE saranno trattate come società cooperative aventi sede legale in uno degli Stati membri.

2.   Osservazioni

2.1

L'articolo 1, paragrafo 1, della proposta modifica il corrispondente articolo e paragrafo della direttiva di base, introducendo una condizione che prima non esisteva: interessi e canoni pagati ad una società consociata sono esenti da imposizione se sono sottoposti a tassazione nello Stato membro di residenza della società beneficiaria. Il CESE non può che essere d'accordo, ma si chiede se l'accertamento di questa condizione non possa fare insorgere un problema di onerosi controlli per le autorità fiscali dello Stato membro di origine dei pagamenti, obbligate ad accertare se il beneficiario è effettivamente soggetto a tassazione e se le sue obbligazioni fiscali sono state assolte.

2.2

L'articolo 1, paragrafo 2, sostituisce l'allegato alla direttiva di base, che citava sommariamente le diverse dizioni di società nella lingua di ciascun Paese, con un elenco ben più dettagliato che comprende anche la società europea (SE) e la società cooperativa europea (SCE). Tale elenco ha il pregio di essere più chiaro e forse di fugare alcuni dubbi interpretativi in relazione a taluni Paesi: sostanzialmente però non apporta innovazioni all'infuori di quelle sopraccitate, che d'altra parte erano necessarie.

2.3

L'articolo 2 contiene le disposizioni di attuazione: gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2004, mettendo in atto tutte le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative; essi dovranno inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza fra queste ultime e la direttiva. Il CESE osserva che, tenuto conto dei tempi necessari, particolarmente in taluni Stati membri, per tradurre le disposizioni comunitarie nella legislazione nazionale, il termine fissato sembra essere piuttosto ristretto. Dato che la direttiva dovrà entrare in vigore contemporaneamente in tutti gli Stati membri, il termine dovrebbe forse essere prorogato di almeno sei mesi.

3.   Conclusioni

3.1

Il CESE approva pienamente l'obiettivo della direttiva, che rientra in un quadro di progressivo affinamento delle disposizioni fiscali teso ad evitare da un lato le evasioni e dall'altro le doppie imposizioni, e che indirettamente dovrebbe contribuire ad una futura armonizzazione dei sistemi fiscali e ad eliminare distorsioni di concorrenza oggi sin troppo evidenti.

Bruxelles, 1o aprile 2004.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger BRIESCH


(1)  Parere CESE GU C 32 del 5.2.2004, pag. 118.

(2)  Parere CESE 312/2004 del 25 febbraio 2004.


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