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Document 52004AE0505

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio (COM(2003) 453 def. - 2003/0172 (COD))

GU C 112 del 30.4.2004, p. 25–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/25


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio

(COM(2003) 453 def. - 2003/0172 (COD))

(2004/C 112/07)

Il Consiglio, in data 5 settembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 2 marzo 2004 sulla base del progetto predisposto dal relatore PEZZINI.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 31 marzo 2004, nel corso della 407a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere all'unanimità.

1.   Introduzione

1.1

Per «progettazione ecocompatibile» si intende l'incorporazione sistematica di considerazioni ambientali nella concezione dei prodotti allo scopo di ridurne l'eventuale impatto negativo sull'ambiente durante l'intero ciclo vitale. L'obiettivo è quello di sviluppare un quadro coerente che permetta tale tipo di progettazione dei prodotti, mantenendo però al contempo per essi standard competitivi di prezzo, performance e qualità, al fine di migliorarne la sostenibilità e la concorrenzialità sul mercato interno europeo e su quello globale.

1.2

L'integrazione degli aspetti ambientali nelle caratteristiche dei prodotti sin dalla loro concezione si riallaccia, da un lato, agli sviluppi comunitari della politica integrata relativa ai prodotti (IPP) - specie per l'integrazione del concetto di «ciclo di vita» - su cui il Comitato ha già avuto modo di pronunciarsi (1) in connessione anche con il Sesto programma d'azione per l'ambiente (2)- e dall'altro, alle tre dimensioni - economica, sociale e ambientale - della sostenibilità dei prodotti che consumano energia, evidenziate nei Consigli europei di Cardiff e di Helsinki.

1.3

Il nuovo quadro dovrebbe considerare, in un contesto di armonizzazione normativa tecnica (3), di nuovo approccio e di informazione preventiva (4), le direttive già esistenti in materia di requisiti minimi di rendimento energetico per varie tipologie di prodotti.

1.4   Tra queste direttive, la cui esistenza è d'altronde stata sottolineata dalla Commissione, figurano la normativa comunitaria sulle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (5); quella sui frigoriferi e congelatori di uso domestico (6); quella sulle emissioni di rumore e sull'etichettatura del consumo di energia degli apparecchi domestici (7); quella sulle apparecchiature per ufficio (8); quella sugli alimentatori per lampade fluorescenti (9) e quella infine sugli apparecchi a gas. (10) Né va dimenticata la direttiva concernente il rendimento energetico nell'edilizia. (11)

1.4.1

La opportunità che tali direttive vengano «considerate come misure di esecuzione» della proposta di nuova normativa quadro in campo di consumo energetico durante l'uso dei prodotti, viene esplicitamente contemplata dalla Commissione, laddove afferma che «la legislazione comunitaria viene così consolidata e semplificata».

1.5

Nel contesto di una «presa in considerazione dell'intero ciclo di vita dei prodotti che consumano energia», questi - oltre a essere sottoposti alla disciplina di gestione dei rifiuti (RAEE) (12) e alla normativa sull'impiego di sostanze pericolose (13), verrebbero assoggettati a ulteriori prescrizioni e controlli: la proposta della Commissione, infatti, è volta a «promuovere ulteriormente una progettazione atta ad agevolare il reimpiego e il riciclaggio dei prodotti, introducendo sistematicamente tali aspetti nelle fasi iniziali del processo di progettazione …». Inoltre, dal momento che le prestazioni ambientali di progettazione parziali o complessive di un prodotto troveranno specifiche minime obbligatorie: «sarà possibile considerare il consumo energetico nel corso dell'intero ciclo di vita del prodotto e non solo durante il suo impiego come avviene attualmente».

1.6

Possono, poi, interagire con la disciplina per i prodotti che consumano energia misure complementari quali quelle di etichettatura volontaria previste dal sistema comunitario di marchio di qualità ecologica (14), quelle previste in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (15) e le norme sull'adesione volontaria al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (16), così come quelle sull'etichettatura energetica delle apparecchiature elettriche che premiano il consumatore, sensibilizzandolo ad un consumo più contenuto e sicuro.

1.7

A parere del Comitato, peraltro, la proposta di una «cornice» di semplificazione e di consolidamento della legislazione comunitaria dovrebbe preservare, da un lato uno sviluppo dell'Unione realmente sostenibile e competitivo a livello globale, e dall'altro i principi di responsabilità sociale dell'impresa e di libertà di scelta consapevole del cittadino-consumatore.

2.   La proposta della Commissione

2.1

L'obiettivo della proposta della Commissione è quello di definire un quadro coerente per l'integrazione delle caratteristiche ecologiche nella concezione e nello sviluppo dei prodotti che consumano energia nell'ambito del mercato interno europeo (17). La proposta ha lo scopo di porre in essere una direttiva quadro che - «fornendo la cornice adeguata entro cui trattare rapidamente le questioni ambientali emergenti» - permetta di considerare in modo coerente e completo le esigenze dell'ecoprogettazione al fine di:

garantire la libera circolazione dei prodotti che consumano energia all'interno dell'Unione,

migliorare le prestazioni ambientali globali di tali prodotti,

contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico,

rafforzare la competitività dell'economia europea,

preservare gli interessi dell'industria e dei consumatori.

2.2

Tale nuovo quadro, secondo la Commissione, non dovrebbe limitarsi agli aspetti di rendimento energetico, ma estendersi a tutti gli aspetti dell'impatto ambientale, specie in termini di emissioni (solide, gassose, sonore, elettromagnetiche, ecc. …) e basarsi sull'articolo 95 del Trattato CE che, meglio di altri articoli, permette di eliminare le barriere agli scambi e le distorsioni di concorrenza sul mercato interno.

2.3

La direttiva quadro proposta avrebbe, comunque, un campo di applicazione vastissimo in quanto sarebbe, in linea di principio, applicabile a tutti i prodotti che utilizzano energia per svolgere le funzioni per le quali sono stati ideati. Dal campo di applicazione della proposta vengono esclusi i veicoli a motore, dato che essi sono già oggetto di un gran numero di misure sia regolamentari (sulla progettazione) che volontarie (accordi volontari sulle emissioni). Nella sua proposta, inoltre, la Commissione identifica i criteri per la selezione dei prodotti che potrebbero formare oggetto di future misure di esecuzione.

2.4

Il campo d'applicazione, inoltre, copre anche le componenti dei prodotti che consumano energia e le parti da integrare in essi che sono immesse sul mercato sotto forma di pezzi distaccati destinati all'utilizzatore finale, le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in modo indipendente.

2.5

La proposta è completata da disposizioni riguardanti la dichiarazione di conformità, la marchiatura CE, la valutazione e la presunzione della conformità dei prodotti, le procedure di adozione e pubblicazione di norme tecniche armonizzate, le restrizioni all'immissione sul mercato, lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Stati membri nonché le norme sanzionatorie da parte di questi ultimi.

2.6

Secondo la Commissione, la proposta di direttiva quadro, pur senza ingenerare direttamente - vale a dire in assenza di misure esecutive - obblighi giuridici per i fabbricanti/importatori/rappresentanti, dovrebbe contribuire a integrare nella progettazione dei prodotti il concetto di «ciclo di vita», garantendo così spazi realizzativi a uno dei principi guida della politica integrata dei prodotti (IPP) dell'Unione.

2.7

La proposta, infine, incoraggia le iniziative e gli accordi volontari che hanno riscosso un ampio e meritato successo in vari settori potenzialmente interessati dall'applicazione della direttiva proposta. Secondo la proposta, infatti, là dove i meccanismi di mercato o le legislazioni esistenti già operano positivamente non dovrebbero intervenire ulteriori misure di esecuzione.

3.   La situazione a livello europeo e internazionale

3.1

Esistono vari ostacoli all'applicazione della progettazione ecocompatibile, che sono stati rilevati a livello internazionale grazie alle inchieste realizzate presso le maggiori imprese mondiali della lista di «Fortune 500» (18). Da queste risulta che «il costo è stato classificato ad un livello significativamente più elevato di altri fattori», cosa che induce a pensare che l'aumento delle informazioni sull'ambiente e la sua tutela rappresenta un elemento critico.

3.2

Del resto, l'esistenza (o assenza) di fonti informative è stata indicata - anche dalle più grandi imprese americane, giapponesi ed europee, come un fattore di grande rilevanza, così come importanti sono state giudicate dalla grande maggioranza degli intervistati (79 %) l'educazione e la formazione alla progettazione ecocompatibile sia all'interno che all'esterno dell'impresa, con la promozione di una vera e propria cultura in questo campo.

3.3

Non è per contro stata rilevata una percezione chiara dei modelli di progettazione ecocompatibile: quei pochi che ne erano al corrente l'hanno collegata al sistema di gestione ambientale (Environmental Management System). Se da un lato è stata citata la carenza di personale esperto («environmentally literate product designers») e di qualificazioni adeguate, dall'altro non si sono evidenziate grandi differenze rispetto alle analisi del quinquennio precedente né mutamenti significativi nelle attività di progettazione ecocompatibile.

3.4

Sul piano della normazione internazionale, la serie ISO 14000 è stata indicata come il primo risultato dell'Uruguay Round e del vertice di Rio del 1992 sulla protezione ambientale a livello mondiale. Peraltro, a livello dell'ISO, gli Stati Uniti sembrano maggiormente orientati, per quanto riguarda la progettazione ecocompatibile, verso l'adozione di linee guida piuttosto che verso norme vincolanti, contro le quali si sono d'altronde pronunciati di recente.

3.5

Per quanto concerne l'Europa, gli studi comunitari (19) realizzati sembrano indicare una situazione fortemente differenziata:

da un lato troviamo un gruppo di paesi nordici che hanno già maturato esperienze significative su un'ampia gamma di settori interessati,

dall'altro vi è un altro gruppo, prevalentemente mediterraneo, che sembra aver sviluppato fino a tempi recenti solo strutture di sostegno limitate per la progettazione ecocompatibile,

vi è poi un terzo gruppo di paesi che hanno sviluppato programmi di sostegno finanziario ed informativo all'industria in generale, con il supporto di organizzazioni settoriali e di agenzie di sviluppo regionale,

infine vi sono i paesi in via di adesione, che già necessitano di aiuti per affrontare le difficoltà inerenti al pieno rispetto della normativa relativa all'acquis comunitario del capitolo «Ambiente», nella sua configurazione attuale.

3.6

Per quanto riguarda le piccole e medie imprese europee (20), viene rilevato quanto segue:

anche nei paesi che hanno sviluppato le maggiori esperienze e le migliori pratiche, la proporzione di piccole e medie imprese che progetta prodotti ecocompatibili è molto limitata,

le piccole e medie imprese tendono a interrompere le loro attività di eco-progettazione una volta che il sostegno esterno è cessato,

le PMI sono confrontate con un numero estremamente elevato di singole iniziative che mirano alla protezione ambientale integrata. Questi impegni, che assorbono molto il piccolo imprenditore, impediscono la necessaria concentrazione degli sforzi. Il metodo più efficace, per migliorare ulteriormente le migliori pratiche in atto in materia di sostegno dell'eco-design è quello di sviluppare metodologie e approcci specifici per settore.

4.   Osservazioni

4.1

Il Comitato ha sempre considerato con favore l'impegno dell'Unione europea all'inserimento di una dimensione ambientale di risparmio ed efficienza energetica nelle politiche per le imprese e le loro produzioni, come parte integrante della strategia di competitività, che è, fra l'altro, al centro delle decisioni di Lisbona del 2000. Favorire un uso più intelligente dell'energia, attraverso una concezione che fin dall'origine la contempli nei propri prodotti, è per il Comitato un obiettivo pienamente condivisibile.

4.2

Peraltro il Comitato ha sottolineato, in un proprio parere adottato a larghissima maggioranza (21) - ribadendo le preoccupazioni espresse più volte in precedenza (22) - «… la sottovalutazione del fatto che strumenti d'importanza fondamentale quali l'analisi del ciclo di vita di un prodotto - Life-Cycle Assessment (LCA) - e la progettazione ecologica dei prodotti (Eco-Design) richiedono grandi sforzi finanziari, manageriali e legislativi» nonché «la necessità di attivarsi maggiormente per promuovere misure di sostegno alla ricerca e all'innovazione appositamente concepite per le PMI, con riferimento specifico alla diffusione delle informazioni ed alla elaborazione di processi innovativi per sviluppare prodotti più ecologici».

4.3

Il Comitato, quindi, vede favorevolmente l'obiettivo generale della Commissione di garantire coerenza e trasparenza alla legislazione comunitaria in materia e di evitare frammentazioni del mercato interno, come stabilito dal Trattato CE all'articolo 95, ma avanza talune preoccupazioni nei confronti dell'attuale proposta, sia in termini di contesto in cui questa si troverebbe ad operare, sia in termini di strumento giuridico prescelto (quello di legge delega), sia, infine, in termini di articolazione della proposta stessa.

4.4

Secondo il Comitato, l'ampio contesto di normative comunitarie, in cui si inserisce la proposta, con lo scopo ambizioso di dare una coerenza organica alle molteplici direttive, verticali e non, interessate dall'iniziativa, meriterebbe, forse, di essere preventivamente consolidato. Esistono già direttive sui requisiti minimi di rendimento: una valutazione ambientale più integrata potrebbe dunque orientare meglio le imprese evitando di sottoporle ad un sistema di vincoli e di orientamenti, con il rischio di sovrapposizioni.

4.5

Il Comitato riterrebbe opportuno procedere, quindi, ad una versione consolidata e semplificata delle regolamentazioni comunitarie che già vincolano i costruttori di prodotti - dove figurino anche sistemi di sostegno allo sviluppo di una cultura in materia, sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta e della progettazione, con interventi a supporto di banche dati delle buone prassi, diffusione dell'informazione e azioni di formazione appropriate alle diverse audience e ai diversi livelli tecnici di riferimento.

4.6

A parere del Comitato, si dovrebbe privilegiare sia lo strumento delle linee-guida sulla progettazione ecocompatibile, sia l'instaurazione di piattaforme permanenti di dialogo e di consultazione obbligatoria tra Commissione, imprese, consumatori, costruttori e società civile. A questo fine si potrebbero, per esempio, inserire adeguati strumenti promozionali nell'attuale programma comunitario pluriennale: «Energia intelligente» e nella revisione a medio termine del Sesto programma quadro di RST dell'Unione, nonché la revisione degli interventi previsti nelle politiche strutturali e di coesione.

4.7

Secondo il Comitato, nell'attuale situazione dello «stato dell'arte» sarebbe utile favorire la diffusione, di accordi volontari di settore e incentivare altri strumenti, che valorizzino gli attori economici e sociali, per favorire una cultura del cambiamento. È importante, a parere del Comitato, promuovere la responsabilità sociale dell'impresa e una consapevole politica del consumatore.

4.8

Occorrerebbe anche valutare approfonditamente la piena rispondenza delle proposte della Commissione ai requisiti di proporzionalità, sussidiarietà e semplificazione burocratica-amministrativa, nonché le conseguenze che esse possono comportare in termini di abbattimento/aggravio di costi e miglioramento/peggioramento delle performance tecnico-economiche dei prodotti, in modo che si possa intervenire con politiche appropriate e coerenti e con misure fiscali e finanziarie di sostegno.

4.9

Il Comitato avanza perplessità per quanto riguarda il contenuto della proposta in quanto, come sottolineato dalla Commissione stessa, essa «ha un campo di applicazione più ampio rispetto a qualsiasi altra legislazione comunitaria esistente in materia, in termini di prodotti contemplati». Per dare operatività al quadro proposto occorrerebbero misure di esecuzione, basate su criteri certi di valutazione d'impatto ambientale, nonché una serie definita di indicatori di prestazioni ambientali, per elaborare il profilo ecologico di un numero molto elevato di prodotti. Questo avverrebbe, peraltro, nell'ambito di una delega conferita alla Commissione stessa, con il solo intervento delle procedure di comitatologia.

4.10

Per il Comitato, anche il ricorso a modelli fittizi di riferimento, per settori di prodotti, può sollevare preoccupazioni. A tal fine si utilizzerebbe il concetto di «stato dell'arte», inteso non come i più recenti risultati scientifici ottenuti, bensì come un «buon livello medio di prestazioni tecniche», rispettando un «ragionevole equilibrio» tra fattibilità industriale e attuali norme e pratiche. Il Comitato ritiene che occorrerebbe rispettare un equilibrio analogo anche a livello dei costi e benefici, per assicurare a tutte le fasce di consumo un rapporto qualità/prezzo commisurato alle proprie scelte e possibilità.

4.11

Nella fissazione delle specifiche particolari, per la progettazione ecocompatibile, si farebbe ricorso, secondo la proposta, alla definizione di precisi metodi di misurazione, basati sull'uso normalizzato del prodotto, sulle sue prestazioni e sulle sue caratteristiche di maggior vantaggio o di confort per l'utente. A questo si dovrebbe però aggiungere, secondo il Comitato, anche un'analisi tecnico-economica di fattibilità delle soluzioni progettuali. Dato che gli indicatori necessari dovrebbero essere fissi e predeterminati, vi è il rischio di cristallizzare il progresso e l'innovazione tecnica e di mercato nonché di ingessare la competizione delle performance tecnologiche dei nuovi prodotti.

4.12

Oltre ai riflessi delle suddette misure operative sulle imprese dei comparti produttivi interessati, occorrerebbe considerarne la piena applicabilità a tutti i prodotti, fabbricati nell'UE o in paesi terzi, ed estenderla alle componenti integrate nel prodotto. A parere del Comitato, i controlli sugli scambi esterni, effettuati dalle dogane dell'Unione, così come quelli nel mercato interno, potrebbero rivelarsi costosi, lenti e poco efficaci, a fronte di dinamiche globali accelerate.

4.13

Il Comitato considera infatti indispensabile, da un lato garantire un uguale trattamento ai prodotti fabbricati nell'Unione e a quelli importati e, dall'altro introdurre adeguati meccanismi di controllo, per impedire che la stessa normativa abbia impatti differenti su differenti produttori.

4.14

Parimenti, secondo il Comitato, occorre tener debito conto dei progressi realizzati a livello internazionale dagli standard/linee guida ISO, sull'integrazione delle considerazioni ambientali, nella progettazione dei prodotti che consumano energia.

4.15

Il Comitato sottolinea con forza la situazione esistente a livello di PMI, situazione aggravata dalle forti disparità tra Stati membri e dal fatto che i settori ad alta concentrazione di PMI sono quelli dove più lento sarebbe il percorso verso il consenso all'adozione di misure volontarie.

4.16

A parere del Comitato, dovrebbe prevalere, in generale e a maggior ragione per le PMI, il principio della proporzionalità e della reale pertinenza, nonché l'accertamento preventivo della percorribilità delle misure, accompagnato da un adeguato supporto finanziario e/o di incentivazione fiscale. Tutti questi elementi sono infatti essenziali per incoraggiare e sostenere l'applicazione concorrenziale dell'ecocompatibilità, l'informazione e l'accesso agevolato e tempestivo alle banche dati, la formazione dei tecnici e delle imprese, la diffusione dell'innovazione e il marketing tecnologico dei prodotti rinnovati.

4.17

Il Comitato sottolinea infine l'esigenza imprescindibile di garantire il giusto equilibrio tra la necessità di requisiti minimi di tutela ambientale, la salvaguardia dello sviluppo delle imprese e dei posti di lavoro e la libertà di scelta consapevole del consumatore.

5.   Conclusioni

5.1

Il Comitato ha sempre considerato e considera positivamente l'inserimento della dimensione ambientale di risparmio e di efficienza energetica nelle politiche per le imprese e per il loro prodotti, come parte integrante della strategia di competitività dell'Europa. Esso sottolinea l'importanza dello sviluppo di una vera e propria cultura dell'ecocompatibilità, che faccia leva sulla responsabilità sociale e ambientale dell'impresa e del consumatore, promovendo comportamenti attivi e responsabili.

5.2

Il Comitato, peraltro, auspica la predisposizione di un quadro coerente con la legislazione in materia, per evitare frammentazioni di mercato e garantire trasparenza di trattamento a tutti gli operatori e agli utenti.

5.3

Il Comitato raccomanda, quindi, di fornire in via prioritaria tale quadro consolidato, per meglio orientare le imprese, soprattutto quelle piccole e medie.

5.4

Le richieste di eco-concezione di nuovi prodotti dovrebbero essere contenute a livelli ragionevoli e accettabili, per assicurare lo sviluppo di nuove concezioni e la libera scelta del consumatore, tra le differenti offerte o soluzioni tecniche.

5.5

Secondo il Comitato, il contesto molto ampio di normative comunitarie interessate dall'iniziativa, dovrebbe coniugarsi con la semplificazione della regolamentazione e con il rafforzamento della competitività del mercato interno di un'Europa allargata.

5.6

Il Comitato raccomanda vivamente di procedere al consolidamento ed alla semplificazione preventiva delle regolamentazioni già esistenti (23) che coprono da un lato gli aspetti di efficienza e di risparmio energetico e dall'altro i differenti aspetti dell'impatto ambientale dei prodotti. L'importante è pervenire ad una visione semplificata e user-friendly delle regolamentazioni comunitarie, che attualmente disciplinano la progettazione dei prodotti che consumano energia.

5.7

Il Comitato si pronuncia a favore dell'adozione, quanto prima, di linee-guida sulla progettazione ecocompatibile e sull'instaurazione di piattaforme permanenti di dialogo, per settore e per prodotti sensibili, tra Commissione/imprese/consumatori/costruttori/società civile. L'obiettivo è quello di valutare gli sviluppi e di promuovere le iniziative per un supporto consistente e coerente dei programmi e degli strumenti comunitari e nazionali ad obiettivi condivisi di ecocompatibilità, per favorire una più ampia presa di coscienza e la maturazione di una vera e propria cultura in materia sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda del mercato.

Bruxelles, 31 marzo 2004.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger BRIESCH


(1)  Parere GU C 206 del 17.9.2001 in merito al Libro verde sulla politica integrata dei prodotti.

(2)  Decisione 1600/2002/CE - GU C 242 del 10.9.2002.

(3)  Decisione 93/465/CEE in GU L 220 del 30.8.1993.

(4)  Direttive 98/34/98 CE e 98/48/CE in GU L 217 del 5.8.1998.

(5)  Direttiva 92/42/CEE in GU L 167 del 22.6.1992.

(6)  Direttiva 96/57/CE in GU L 236 del 18.9.1996.

(7)  Direttiva 92/75/CEE.

(8)  Regolamento CE 2422/2001 in GU L 332 del 12.12.2001.

(9)  Direttiva 2000/55/CE in GU L 279 dell'1.11.2000.

(10)  Direttiva 90/396/CEE in GU L 196 del 26.7.1990 (modificata con direttiva 93/68/CEE).

(11)  Direttiva 2002/91/CE in GU L 1 del 4.1.2003.

(12)  Direttiva 2002/96/CE in GU L 37 del 13.2.2003.

(13)  Direttiva 2002/95/CE in GU L 37 del 13.2.2003.

(14)  Regolamento CE 1980/2000 in GU L 237 del 21.9.2000.

(15)  Direttiva 96/61/CE in GU L 257 del 10.10.1996.

(16)  Regolamento CE 761/2001 in GU L del 19.3.2001.

(17)  Lodevole il riferimento giuridico all'art. 95 sulla libera circolazione delle merci.

(18)  ESTO Report 2000 - Centro comune di ricerca della Commissione europea.

(19)  IPTS Report 2000 «Eco-design: Strategies for dissemination to SMEs/15 countries studies» (Part 2).

(20)  Cfr. IPTS Report 2000 - Part. 1.

(21)  Parere GU C 80 del 30.3.2004 sulla politica integrata dei prodotti COM(2003) 302.

(22)  Parere GU C 260 del 17.9.2001 e parere in GU C 296 del 29.9.1997.

(23)  Cfr. COM(2003) 71 e SEC(2003) 165 dell'11 febbraio 2003.


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