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Document 52003AR0330

Parere del Comitato delle regioni dell'11 febbraio 2004 in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

GU C 109 del 30.4.2004, p. 33–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/33


Parere del Comitato delle regioni dell'11 febbraio 2004 in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

(2004/C 109/07)

Il Comitato delle regioni,

VISTA la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (COM(2003) 319 def. - 2003/0107 (COD)),

VISTA la decisione del Consiglio, del 20 giugno 2003, di consultarlo a norma dell'articolo 175, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

VISTA la decisione del proprio Presidente, del 4 dicembre 2002, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di elaborare un parere in materia,

VISTA la comunicazione della Commissione «Sicurezza delle attività minerarie: situazione dopo i recenti incidenti» (COM(2000) 664 def.),

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione concernente la sicurezza delle attività minerarie: situazione dopo i recenti incidenti (COM(2000) 664 def. - C5-0013/2001-2001/2005(COS)),

VISTA la relazione della Commissione contenuta nella proposta di modifica della direttiva Seveso II (COM(2001) 624 def.),

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque),

VISTA la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità,

VISTA la direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose,

VISTA la direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici, modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 (direttiva VIA),

VISTA la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio,

VISTA la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC),

VISTA la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso II),

VISTA la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti), così come modificata dalla direttiva 91/156/CEE,

VISTA la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (direttiva sulle discariche),

VISTE le sentenze della Corte di giustizia del 18 aprile 2002 (causa C-9/00) e dell'11 settembre 2003 (causa C-114/01),

VISTA la decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (1),

VISTA la comunicazione della Commissione «Promuovere lo sviluppo sostenibile nell'industria estrattiva non energetica dell'UE» (COM(2000) 265 def.),

VISTO il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 7 luglio 2003, concernente la quarta relazione annuale sull'attuazione e il rispetto della normativa comunitaria in campo ambientale (2002) (SEC(2003) 804),

VISTO il progetto di parere (CdR 330/2003) adottato il 12 dicembre 2003 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatrice: Gabriela SIKORA, membro del parlamento del Land Renania settentrionale - Vestfalia (DE/PSE)),

ha adottato all'unanimità l'11 febbraio 2004, nel corso della 543a sessione plenaria, il seguente parere:

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni (CdR)

1.1

accoglie con favore, in linea di principio, la proposta della Commissione di istituire un quadro giuridico specifico, mediante una direttiva, sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive nell'UE. Anche a causa dell'imminente allargamento, la definizione di requisiti minimi uniformi per la gestione dei rifiuti è opportuna per l'ambiente, e quindi anche per la salute e il benessere dei cittadini che vivono nella Comunità;

1.2

ammette che, per le industrie estrattive, la direttiva comporta costi che possono avere pesanti conseguenze economiche. È pertanto necessario tener conto dell'impatto sociale che ne deriva per i cittadini e per le regioni;

1.3

richiama l'attenzione sul fatto che l'impegno amministrativo e i relativi costi per le amministrazioni degli Stati membri, ma anche per le imprese, non devono essere sproporzionati;

1.4

reputa che, tenuto conto dei summenzionati aspetti e al fine di garantire una legislazione europea uniforme e strutturata in modo sistematico e di evitare incongruenze,

la direttiva non dovrebbe prevedere disposizioni già disciplinate in via definitiva a livello comunitario,

la definizione di «rifiuti» debba essere compatibile con la direttiva 75/442/CEE (direttiva quadro sui rifiuti) in combinato disposto con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia,

il principio di sviluppo sostenibile debba essere rigorosamente rispettato e

l'industria mineraria non debba essere svantaggiata rispetto ad altri settori produttori di rifiuti.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Raccomandazione 1

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

In conformità degli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria in materia di ambiente, è necessario fissare requisiti minimi per prevenire o ridurre, per quanto possibile, qualsiasi effetto negativo sull'ambiente o sulla salute umana derivante dalla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, come gli sterili (cioè i solidi che rimangono dopo il trattamento di minerali con varie tecniche), la roccia sterile e lo strato di copertura (cioè il materiale rimosso con le operazioni di estrazione per accedere ad un giacimento o un corpo minerario) e il topsoil (cioè lo strato più superficiale del terreno).

In conformità degli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria in materia di ambiente, è necessario fissare requisiti minimi per prevenire o ridurre, per quanto possibile, qualsiasi effetto negativo sull'ambiente o sulla salute umana derivante dalla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, come gli sterili (cioè i quelli risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di materie prime. solidi che rimangono dopo il trattamento di minerali con varie tecniche), la roccia sterile e lo strato di copertura (cioè il materiale rimosso con le operazioni di estrazione per accedere ad un giacimento o un corpo minerario) e il topsoil (cioè lo strato più superficiale del terreno).

Motivazione

Menzionando vari materiali quale esempio di rifiuti minerari tipici si dà l'impressione errata che si tratti sempre di rifiuti. Una tale classificazione è però in contrasto con la definizione di rifiuti di cui nella direttiva 75/442/CEE (direttiva quadro sui rifiuti) - decisiva anche per la proposta di direttiva all'esame (art. 3, punto 1) - e con i criteri di valutazione applicabili all'estrazione di materie prime sviluppati dalla Corte di giustizia nelle sue sentenze del 18.4.2002 (causa C-9/00) e dell'11.9.2003 (causa C-114/01). Quali singoli materiali o sostanze vadano considerati rifiuti viene stabilito solo in base ai criteri della direttiva sui rifiuti e tenuto conto delle condizioni specifiche. Ai sensi della definizione di cui nella direttiva sui rifiuti, alla «roccia sterile», allo «strato di copertura» e al «topsoil» non va conferita la qualifica di rifiuto se, come generalmente avviene, vengono riutilizzati subito dopo la loro produzione, senza venir trasformati.

Raccomandazione 2

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La presente direttiva deve pertanto disciplinare la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive onshore. Le disposizioni devono anche rispecchiare i principi e le priorità contenuti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) ii), continua ad applicarsi a tutti gli aspetti della gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che non rientrano nella presente direttiva.

La presente direttiva deve pertanto disciplinare la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive onshore. Le disposizioni devono anche rispecchiare i principi e le priorità contenuti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) ii), continua ad applicarsi a tutti gli aspetti della gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che non rientrano nella presente direttiva. I rifiuti delle industrie estrattive rientrano nella presente direttiva se soddisfano la definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE. In tale contesto si deve tener conto dei principi generali stabiliti dalle sentenze della Corte di giustizia del 18 aprile 2002 (causa C-9/00) e dell'11 settembre 2003 (causa C-114/01).

Motivazione

Questa aggiunta è intesa a chiarire che, in linea generale, la direttiva si applica solo ai rifiuti che soddisfano la definizione di «rifiuto» di cui alla direttiva quadro sui rifiuti. Inoltre, per ragioni di chiarezza giuridica, va menzionata anche la più recente giurisprudenza della Corte di giustizia circa i criteri in base ai quali il materiale roccioso prodotto durante le operazioni di estrazione delle materie prime va considerato un rifiuto. Ciò è in linea anche con la posizione della Commissione che, nella nota 21 della sua comunicazione, fa riferimento alla prima delle due summenzionate sentenze della Corte di giustizia.

Raccomandazione 3

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Analogamente, le disposizioni della presente direttiva non devono applicarsi ai rifiuti derivanti dall'estrazione e dal trattamento di risorse minerarie in alto mare, al deposito di terra non inquinata o ai rifiuti derivanti dalla prospezione di risorse minerali, mentre ai rifiuti inerti non pericolosi derivanti dall'estrazione e dal trattamento delle risorse minerali si applicano solo alcune disposizioni, visti i minori rischi ambientali che tali rifiuti comportano.

Analogamente, le disposizioni della presente direttiva non devono applicarsi ai rifiuti derivanti dall'estrazione e dal trattamento di risorse minerarie in alto mare, al deposito di terra non inquinata o ai rifiuti derivanti dalla prospezione di risorse minerali, mentre ai rifiuti inerti non pericolosi derivanti dall'estrazione e dal trattamento delle risorse minerali si applicano solo alcune disposizioni, visti i minori rischi ambientali che tali rifiuti comportano. Inoltre, le disposizioni della presente direttiva non devono applicarsi alle attività contemplate all'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), della direttiva quadro sulle acque e disciplinate in via definitiva in tale sede.

Motivazione

Si tratta di una precisazione. Le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), della direttiva quadro sulle acque non rientrano comunque nel campo di applicazione della proposta di direttiva all'esame, in quanto non si tratta di gestione dei rifiuti ma di reintroduzione delle acque estratte da miniere nelle acque sotterranee.

Raccomandazione 4

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Al fine di rispettare i principi e le priorità della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, ed in particolare gli articoli 3 e 4, gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori impegnati nell'industria estrattiva facciano tutto il necessario per prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative, effettive o potenziali, sull'ambiente o sulla salute umana connesse alla gestione dei rifiuti generati dalle industrie estrattive.

Al fine di rispettare i principi e le priorità della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, ed in particolare gli articoli 3 e 4, gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli operatori impegnati nell'industria estrattiva, tenuto conto della sostenibilità, facciano tutto il necessario per prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative, effettive o potenziali, sull'ambiente o sulla salute umana connesse alla gestione dei rifiuti generati dalle industrie estrattive.

Motivazione

Ai sensi della normativa comunitaria l'obiettivo della direttiva all'esame, quale formulato nel decimo considerando, è subordinato ai tre pilastri della sostenibilità. Questo aspetto va esplicitato nel considerando.

Raccomandazione 5

Articolo 2, paragrafo 1 (Campo di applicazione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 2, la presente direttiva si applica alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, di seguito «rifiuti di estrazione», cioè ai rifiuti derivanti dalle attività di estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.

Nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 2, La presente direttiva si applica alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, di seguito «rifiuti di estrazione», cioè ai rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva 75/442/CEE, e ai rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a chiarire che il concetto di «rifiuto» deve corrispondere a quello previsto dalla direttiva quadro sui rifiuti e dalle sentenze pronunciate su tale base dalla Corte di giustizia.

Raccomandazione 6

Articolo 2, paragrafo 2 (Campo di applicazione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

a)

i rifiuti prodotti durante l'estrazione e il trattamento di risorse minerali, ma che non derivano direttamente da tali operazioni, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie usate e gli accumulatori;

b)

i rifiuti derivanti dalle attività di estrazione e di trattamento in alto mare delle risorse minerali;

c)

il deposito di terra non inquinata derivante dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

d)

i rifiuti prodotti in un sito di estrazione o di trattamento e trasportati in altra sede per essere depositati sul terreno o interrati;

e)

i rifiuti derivanti dalla prospezione di risorse minerali.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

a)

i rifiuti prodotti durante l'estrazione e il trattamento di risorse minerali, ma che non derivano direttamente da tali operazioni, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie usate e gli accumulatori;

b)

i rifiuti derivanti dalle attività di estrazione e di trattamento in alto mare delle risorse minerali;

c)

il deposito di terra non inquinata derivante dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

d)

i rifiuti prodotti in un sito di estrazione o di trattamento e trasportati in altra sede, esterna all'industria estrattiva, per essere depositati sul terreno o interrati;.

e)

i rifiuti derivanti dalla prospezione di risorse minerali.

Motivazione

Per quanto riguarda la lettera a) L'enumerazione riportata a titolo di esempio va soppressa in quanto le singole circostanze sono decisive per stabilire se si tratta o meno di rifiuti tipici delle attività estrattive.

Per quanto riguarda la lettera c) Il testo della lettera c) dovrebbe confluire nelle disposizioni del paragrafo 3. A tale proposito cfr. la motivazione relativa al paragrafo 3.

Per quanto riguarda la lettera d) Anche i rifiuti che per lo smaltimento vengono trasportati in un'altra industria estrattiva dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva. In caso contrario lo smaltimento centralizzato di rifiuti provenienti da diverse industrie estrattive, che di fatto è una prassi comune, sarebbe ingiustamente disciplinato dalle norme generali in materia di rifiuti, mentre ai rifiuti smaltiti nell'azienda che li ha prodotti si applicherebbe la presente direttiva. Questo non è giustificato né da un punto di vista oggettivo né per motivi ambientali.

Il presente emendamento chiarisce che l'obiettivo della direttiva è quello di applicare le norme generali in materia di rifiuti ai rifiuti minerari che vengono smaltiti all'esterno dell'industria estrattiva.

Per quanto riguarda la lettera e) Per ragioni di sistematicità giuridica, i rifiuti derivanti dalla prospezione dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva in quanto sono esplicitamente esclusi da quello della direttiva quadro sui rifiuti.

Raccomandazione 7

Articolo 2, paragrafo 3 (Campo di applicazione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Al deposito di rifiuti inerti non pericolosi si applicano solo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) ad e) e dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a c) della presente direttiva.

Al deposito di rifiuti inerti non pericolosi si applicano solo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) ad e) e dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a c) della presente direttiva. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano al deposito di terra non inquinata e di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio delle risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave.

Le disposizioni della presente direttiva non si applicano al deposito di terra non inquinata e di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio delle risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave.

Motivazione

Alla terra non inquinata e ai rifiuti inerti non pericolosi non si applica neanche la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Pertanto non vi è motivo di far rientrare tali rifiuti nel campo di applicazione della direttiva all'esame. In virtù del principio di sussidiarietà, tali rifiuti dovrebbero essere disciplinati solo dalle disposizioni nazionali.

Raccomandazione 8

Articolo 2, paragrafo 4 (Campo di applicazione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Fatte salve altre normative comunitarie in vigore, ai rifiuti disciplinati dalla presente direttiva non si applica la direttiva 1999/31/CE.

Fatte salve altre normative comunitarie in vigore, ai rifiuti disciplinati dalla presente direttiva o per i quali, ai sensi del precedente paragrafo 3, non valgono le disposizioni della presente direttiva non si applica la direttiva 1999/31/CE.

Motivazione

L'aggiunta è necessaria in quanto, altrimenti, ai rifiuti di cui al paragrafo 3 si applicherebbe la direttiva sulle discariche di rifiuti.

Raccomandazione 9

Articolo 3 punto 12 (Definizioni)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(12) «percolato»: s'intende qualsiasi liquido che filtra attraverso i rifiuti depositati e che viene emesso dalla struttura di deposito dei rifiuti o vi è contenuto, compreso il drenaggio inquinato, che possa avere effetti negativi per l'ambiente se non viene trattato adeguatamente;

(12) «percolato»: s'intende qualsiasi liquido che filtra cola attraverso i rifiuti depositati e che viene emesso dalla struttura di deposito dei rifiuti o vi è contenuto all'interno di essa, compreso il drenaggio inquinato, che possa avere effetti negativi per l'ambiente se non viene trattato adeguatamente;

Motivazione

Va utilizzata la definizione di «colaticcio» di cui all'articolo 2, lettera i), della direttiva sulle discariche.

Raccomandazione 10

Articolo 3, punto 13 (Definizioni)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(13) «struttura di deposito dei rifiuti»: s'intende qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione, per un periodo superiore ad un anno e che comprende una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti di miniera dove vengono risistemati i rifiuti dopo l'estrazione del minerale;

(13) «struttura di deposito dei rifiuti»: s'intende qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione, per un periodo superiore ad un anno a tre anni e che comprende una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti di miniera dove vengono risistemati i rifiuti dopo l'estrazione del minerale;

Motivazione

La durata di deposito proposta (un anno) non è adeguata. Soprattutto nel caso di progetti minerari di notevole entità, al fine di riutilizzare in modo rispettoso dell'ambiente le superfici sfruttate per le attività minerarie, può essere opportuno depositare i rifiuti per periodi più lunghi, per poi utilizzarli per interventi di bonifica. Pertanto, anche per le strutture destinate ai rifiuti minerari va previsto un periodo di deposito almeno superiore a tre anni prima di un successivo recupero, in conformità dell'articolo 2, lettera g), della direttiva sulle discariche. In caso contrario, l'applicazione di determinate misure incombenti in virtù di disposizioni legislative o di requisiti minerari verrebbe complicata inutilmente o addirittura compromessa.

Raccomandazione 11

Articolo 3, punto 14 (Definizioni)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(14) «incidente rilevante»: s'intende un evento avvenuto nel sito che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno del sito;

(14) «incidente rilevante»: s'intende un evento avvenuto nel sito che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno del sito; è un incidente ai sensi dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 96/82/CE;

Motivazione

Il concetto di «incidente rilevante» è già stato definito nella direttiva Seveso II.

Raccomandazione 12

Articolo 3, punto 18 (Definizioni)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(18) «ripristino»: s'intende il trattamento del terreno sul quale si trova la struttura di deposito dei rifiuti, al fine di ripristinare uno stato soddisfacente del terreno rispetto alla situazione precedente l'inizio delle attività, in particolare riguardo alla qualità del suolo, alla flora e alla fauna selvatiche, agli habitat naturali, ai sistemi delle acque dolci, al paesaggio e agli opportuni utilizzi benefici;

(18) «ripristino»: s'intende il trattamento del terreno sul quale si trova la struttura di deposito dei rifiuti, al fine di ripristinare uno stato soddisfacente del terreno rispetto alla situazione precedente l'inizio delle attività, in particolare riguardo alla qualità del suolo, alla flora e alla fauna selvatiche, agli habitat naturali, ai sistemi delle acque dolci, al paesaggio e o agli opportuni utilizzi benefici;

Motivazione

In seguito al «ripristino» delle superfici sfruttate non è sempre possibile ristabilire le condizioni precedenti l'inizio dell'attività o creare un'area naturale protetta. Alternativamente, si può invece prevedere anche un tipo di impiego successivo, a seconda della pianificazione regionale e delle condizioni specifiche.

Raccomandazione 13

Articolo 5, paragrafo 2 (Piano di gestione dei rifiuti)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il piano di gestione dei rifiuti persegue gli obiettivi elencati di seguito:

Il piano di gestione dei rifiuti persegue gli obiettivi elencati di seguito, tenendo conto degli interessi ecologici, economici e sociali:

Motivazione

Gli obiettivi formulati all'articolo 5, paragrafo 2, devono tener conto del cosiddetto principio di sostenibilità, che presuppone una pari considerazione degli interessi ecologici, economici e sociali.

Raccomandazione 14

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto iii) (Piano di gestione dei rifiuti)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

iii)

prevedendo la possibilità di ricollocare i rifiuti nei vuoti di miniera dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione è fattibile dal punto di vista pratico e non presenta rischi per l'ambiente;

iii)

prevedendo la possibilità di ricollocare i rifiuti nei vuoti di miniera dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione è fattibile dal punto di vista pratico tecnico, accettabile sul piano economico e non presenta rischi per l'ambiente e se, inoltre, essa non è contraria all'interesse pubblico alla riutilizzazione del sito;

Motivazione

Soprattutto la possibilità di ricollocare i rifiuti nei vuoti di miniera deve essere subordinata al fatto che l'onere necessario sia giustificabile sia dal punto di vista tecnico che sul piano economico.

Anche in questo caso va rispettato il principio comunitario della tutela della sostenibilità.

Raccomandazione 15

Articolo 6 (Prevenzione di incidenti rilevanti e informazione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.

Il presente articolo si applica alle strutture di gestione dei rifiuti di categoria A definite all'articolo 9, ad esclusione delle strutture che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE.

1.

Il presente articolo si applica alle strutture di gestione dei rifiuti di categoria A definite all'articolo 9, ad esclusione delle strutture che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE.

2.

Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare la direttiva 92/91/CEE del Consiglio e la direttiva 92/104/CEE del Consiglio, gli Stati membri garantiscono che vengano individuati i rischi di incidenti rilevanti e che a livello di progettazione, costruzione, funzionamento e manutenzione della struttura di deposito dei rifiuti vengano incorporati tutti gli elementi necessari per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente, compresi eventuali impatti transfrontalieri.

2.

Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare la direttiva 92/91/CEE del Consiglio e la direttiva 92/104/CEE del Consiglio, gli Stati membri garantiscono che vengano individuati i rischi di incidenti rilevanti e che a livello di progettazione, costruzione, funzionamento e manutenzione della struttura di deposito dei rifiuti vengano incorporati tutti gli elementi necessari per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente, compresi eventuali impatti transfrontalieri.

3.

Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2, l'operatore è tenuto a formulare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti in materia di rifiuti e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che la attui, in base agli elementi del punto 1 dell'allegato I.

Nell'ambito di tale politica, l'operatore nomina un responsabile della sicurezza incaricato dell'attuazione e della sorveglianza periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

L'operatore prepara un piano di emergenza interno contenente le misure da adottare nel sito nel caso si verifichi un incidente.

Le autorità competenti preparano un piano di emergenza esterno riguardo alle misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente. L'operatore fornisce all'autorità competente le informazioni necessarie per consentirle di preparare tale piano.

3.

Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2, l'operatore è tenuto a formulare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti in materia di rifiuti e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che la attui, in base agli elementi del punto 1 dell'allegato I.

Nell'ambito di tale politica, l'operatore nomina un responsabile della sicurezza incaricato dell'attuazione e della sorveglianza periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

L'operatore prepara un piano di emergenza interno contenente le misure da adottare nel sito nel caso si verifichi un incidente.

Le autorità competenti preparano un piano di emergenza esterno riguardo alle misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente. L'operatore fornisce all'autorità competente le informazioni necessarie per consentirle di preparare tale piano.

4.

I piani di emergenza del paragrafo 3 perseguono i seguenti obiettivi:

a)

limitare e controllare gli incidenti rilevanti e altri incidenti onde ridurne al minimo gli effetti, e soprattutto limitare i danni alla salute umana o all'ambiente e ai beni;

b)

mettere in atto le misure necessarie per tutelare la salute umana, l'ambiente e i beni contro le conseguenze degli incidenti rilevanti e di altri incidenti;

c)

comunicare le informazioni necessarie al pubblico e ai servizi o alle autorità interessate della zona;

d)

garantire il ripristino, il recupero e il disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Gli Stati membri garantiscono che, in caso di incidente rilevante, l'operatore comunichi immediatamente all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per ridurre al minimo le conseguenze sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entità, effettiva o potenziale, del danno ambientale.

4.

I piani di emergenza del paragrafo 3 perseguono i seguenti obiettivi:

a)

limitare e controllare gli incidenti rilevanti e altri incidenti onde ridurne al minimo gli effetti, e soprattutto limitare i danni alla salute umana o all'ambiente e ai beni;

b)

mettere in atto le misure necessarie per tutelare la salute umana, l'ambiente e i beni contro le conseguenze degli incidenti rilevanti e di altri incidenti;

c)

comunicare le informazioni necessarie al pubblico e ai servizi o alle autorità interessate della zona;

d)

garantire il ripristino, il recupero e il disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Gli Stati membri garantiscono che, in caso di incidente rilevante, l'operatore comunichi immediatamente all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per ridurre al minimo le conseguenze sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entità, effettiva o potenziale, del danno ambientale.

5.

Gli Stati membri garantiscono che al pubblico interessato venga data tempestivamente la possibilità di partecipare fattivamente alla preparazione o al riesame del piano di emergenza esterno di cui al paragrafo 3. A tal fine il pubblico interessato è informato di qualsiasi proposta e dispone di tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti.

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico interessato possa esprimere osservazioni entro termini ragionevoli e che, nell'adottare la decisione sul piano di emergenza esterno, si tengano in debito conto tali osservazioni.

5.

Gli Stati membri garantiscono che al pubblico interessato venga data tempestivamente la possibilità di partecipare fattivamente alla preparazione o al riesame del piano di emergenza esterno di cui al paragrafo 3. A tal fine il pubblico interessato è informato di qualsiasi proposta e dispone di tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti.

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico interessato possa esprimere osservazioni entro termini ragionevoli e che, nell'adottare la decisione sul piano di emergenza esterno, si tengano in debito conto tali osservazioni.

6.

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni riguardanti le misure di sicurezza e le azioni da intraprendere in caso di incidente, che devono contenere almeno gli elementi descritti al punto 2 dell'allegato I, vengano divulgate gratuitamente e automaticamente al pubblico interessato.

Tali informazioni vengono riesaminate ogni tre anni ed eventualmente aggiornate.

6.

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni riguardanti le misure di sicurezza e le azioni da intraprendere in caso di incidente, che devono contenere almeno gli elementi descritti al punto 2 dell'allegato I, vengano divulgate gratuitamente e automaticamente al pubblico interessato.

Tali informazioni vengono riesaminate ogni tre anni ed eventualmente aggiornate.

Qualora le strutture di gestione dei rifiuti contemplate dalla presente direttiva rientrino nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE, si applicano le disposizioni di tale direttiva.

Motivazione

Per evitare una doppia regolamentazione, nonché l'incertezza giuridica, è opportuno riformulare l'articolo 6. La direttiva Seveso II, dopo un lungo dibattito al Parlamento europeo e in sede di Consiglio, è stata modificata a causa degli incidenti menzionati anche nella proposta di direttiva all'esame e contempla ora anche le strutture di gestione dei rifiuti minerari. Non sono pertanto necessarie nuove norme in materia.

Raccomandazione 16

Articolo 8 (Partecipazione del pubblico)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.

Il pubblico viene informato, mediante pubblici avvisi o altro mezzo adeguato, ad esempio per via elettronica, se possibile, delle questioni indicate di seguito fin dalle prime fasi della procedura di autorizzazione o al massimo quando le informazioni possono essere ragionevolmente fornite:

a)

domanda di autorizzazione o, eventualmente, richiesta di aggiornamento di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7;

b)

se applicabile, necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione ai sensi dell'articolo 15;

c)

informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, sulle autorità cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e a cui possono essere rivolti osservazioni e quesiti nonché sui termini per la loro presentazione;

d)

natura delle eventuali decisioni o, se esiste, del progetto di decisione;

e)

se applicabile, informazioni dettagliate sulla proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni dell'autorizzazione;

f)

indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione;

g)

dettagli delle disposizioni in merito alla partecipazione e alla consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.

1.

Il pubblico viene informato, mediante pubblici avvisi o altro mezzo adeguato, ad esempio per via elettronica, se possibile, delle questioni indicate di seguito fin dalle prime fasi della procedura di autorizzazione o al massimo quando le informazioni possono essere ragionevolmente fornite:

a)

domanda di autorizzazione o, eventualmente, richiesta di aggiornamento di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7;

b)

se applicabile, necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione ai sensi dell'articolo 15;

c)

informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, sulle autorità cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e a cui possono essere rivolti osservazioni e quesiti nonché sui termini per la loro presentazione;

d)

natura delle eventuali decisioni o, se esiste, del progetto di decisione;

e)

se applicabile, informazioni dettagliate sulla proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni dell'autorizzazione;

f)

indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione;

g)

dettagli delle disposizioni in merito alla partecipazione e alla consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.

2.

Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato abbia a disposizione, in tempi adeguati:

a)

conformemente alla legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri forniti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1;

b)

conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, altre informazioni oltre a quelle indicate al paragrafo 1 del presente articolo e attinenti alla decisione di cui all'articolo 7 della presente direttiva, e che vengono divulgate solo dopo che il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

2.

Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato abbia a disposizione, in tempi adeguati:

a)

conformemente alla legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri forniti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1;

b)

conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, altre informazioni oltre a quelle indicate al paragrafo 1 del presente articolo e attinenti alla decisione di cui all'articolo 7 della presente direttiva, e che vengono divulgate solo dopo che il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3.

Il pubblico interessato ha diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima dell'adozione di una decisione.

3.

Il pubblico interessato ha diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima dell'adozione di una decisione.

4.

I risultati delle consultazioni svoltesi a norma del presente articolo sono tenuti in debita considerazione al momento della decisione.

4.

I risultati delle consultazioni svoltesi a norma del presente articolo sono tenuti in debita considerazione al momento della decisione.

5.

Le modalità precise per la partecipazione del pubblico nell'ambito del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri e devono consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente.

5.

Le modalità precise per la partecipazione del pubblico nell'ambito del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri e devono consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente.

6.

Dopo l'adozione della decisione l'autorità competente informa il pubblico interessato secondo le modalità opportune, mettendo a disposizione le seguenti informazioni:

a)

contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione;

b)

motivazioni e considerazioni su cui si è fondata la decisione.

6.

Dopo l'adozione della decisione l'autorità competente informa il pubblico interessato secondo le modalità opportune, mettendo a disposizione le seguenti informazioni:

a)

contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione;

b)

motivazioni e considerazioni su cui si è fondata la decisione.

Alla partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 si applicano per analogia le disposizioni della direttiva 2003/4/CE.

Motivazione

Per evitare una doppia regolamentazione, nonché l'incertezza giuridica, all'articolo 8 andrebbe inserito un richiamo alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; le strutture di gestione dei rifiuti sono contemplate infatti anche in tale direttiva.

Raccomandazione 17

Articolo 9 (Sistema di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri classificano le strutture di deposito dei rifiuti costituite da cumuli o da bacini di decantazione attrezzati in una delle seguenti categorie, in funzione del potenziale rischio:

(1)

categoria A: struttura di deposito di rifiuti il cui guasto o cattivo funzionamento potrebbe presentare un notevole rischio di incidente;

(2)

categoria B: qualsiasi struttura di deposito non appartenente alla categoria A.

I criteri applicabili per classificare le strutture di deposito nella categoria A sono fissati all'allegato III.

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri classificano le strutture di deposito dei rifiuti costituite da cumuli o da bacini di decantazione attrezzati in una delle seguenti categorie, in funzione del potenziale rischio:

(1)

categoria A: struttura di deposito di rifiuti il cui guasto o cattivo funzionamento potrebbe presentare un notevole rischio di incidente;

(2)

categoria B: qualsiasi struttura di deposito non appartenente alla categoria A.

I criteri applicabili per classificare le strutture di deposito nella categoria A sono fissati all'allegato III.

Motivazione

Non è chiaro che scopo e che senso abbia un siffatto sistema di classificazione, e questo a maggior ragione in quanto, evidentemente, tale disposizione riguarda essenzialmente l'articolo 6 relativo alla prevenzione di incidenti rilevanti. Inoltre, i criteri riportati nell'allegato III non sono adatti per effettuare una classificazione oggettiva delle strutture di deposito. Dato che, in fondo, è impossibile evitare completamente qualsiasi rischio per gli addetti ai lavori, in base a questo primo criterio tutti gli impianti finirebbero per rientrare nella categoria A.

Raccomandazione 18

Articolo 10 (Vuoti di miniera)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore che valuta l'ipotesi di utilizzare i rifiuti per la ripiena dei vuoti di miniera adotti i provvedimenti adeguati per:

(1)

garantire la stabilità dei rifiuti in questione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2;

(2)

impedire l'inquinamento delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2;

(3)

monitorare i rifiuti ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5.

Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore che valuta l'ipotesi di utilizzare i rifiuti per la ripiena dei vuoti di miniera adotti i provvedimenti adeguati per:

(1)

garantire la stabilità dei rifiuti in questione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2;

(2)

impedire l'inquinamento del terreno, nonché delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2;

(3)

monitorare i rifiuti ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5, qualora vi sia motivo di temere effetti nocivi per la biosfera.

Motivazione

Una volta che si è finito di riempire i vuoti di miniera con rifiuti minerari, il monitoraggio generalmente non è possibile per ragioni tecniche in quanto, terminati i lavori, non si può più accedere ai rifiuti. Del resto, dati gli enormi costi e il tempo necessario, un monitoraggio regolare è giustificato solo se si temono effetti nocivi per la biosfera.

Raccomandazione 19

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) (Prevenzione dell'inquinamento delle acque e del suolo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

b) impedire la produzione di percolato e la contaminazione delle acque di superficie o sotterranee da parte dei rifiuti;

b) impedire limitare quanto più possibile la produzione di percolato e impedire la contaminazione del terreno e delle acque di superficie o sotterranee da parte dei rifiuti;

Motivazione

All'atto pratico, generalmente è impossibile impedire la produzione di percolato. Nelle discariche, ad esempio, esso si forma anche semplicemente a causa delle precipitazioni. Si può solo raccoglierlo ed eventualmente trattarlo.

Raccomandazione 20

Articolo 13, paragrafo 2 (Prevenzione dell'inquinamento delle acque e del suolo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Se, in base alla valutazione dei rischi ambientali e tenuto conto, in particolare, della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, della direttiva 80/68/CEE del Consiglio o della direttiva 2000/60/CE, secondo il caso, l'autorità competente decide che la raccolta e il trattamento del percolato non sono necessari o se stabilisce che la struttura non rappresenta alcun potenziale pericolo per il suolo, le acque sotterranee o di superficie, è possibile limitare o rinunciare all'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettere b) e c).

Se, in base alla valutazione dei rischi ambientali e tenuto conto, in particolare, a norma della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, della direttiva 80/68/CEE del Consiglio o della direttiva 2000/60/CE, secondo il caso, l'autorità competente decide che la raccolta e il trattamento del percolato non sono necessari o se stabilisce che la struttura non rappresenta alcun potenziale pericolo per il suolo, le acque sotterranee o di superficie, non si applicano le è possibile limitare o rinunciare all'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettere b) e c).

Motivazione

Nel decidere quali requisiti le strutture di gestione dei rifiuti debbano soddisfare in materia di protezione delle acque sotterranee e di superficie, l'autorità deve attenersi alle disposizioni delle summenzionate direttive comunitarie sulle acque. Le autorità non hanno alcun ulteriore margine di manovra. Qualora le strutture di gestione dei rifiuti non presentino alcun rischio per il suolo e per le acque, non vi è alcun motivo oggettivo per continuare ad applicare le disposizioni del paragrafo 1, lettere b) e c).

Raccomandazione 21

Articolo 14, paragrafo 1 (Garanzia finanziaria e responsabilità civile in campo ambientale)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Prima dell'avvio di qualunque operazione che comporti il deposito o l'interramento dei rifiuti, l'autorità competente chiede una garanzia, sotto forma di cauzione o di altro strumento equivalente, compresi fondi di garanzia mutualistici finanziati dall'industria, affinché:

a)

vengano assolti tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva, comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura;

b)

in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per il ripristino del terreno che possa aver subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti.

Prima dell'avvio di qualunque operazione che comporti il deposito o l'interramento dei rifiuti, l'autorità competente chiede una garanzia, ad esempio sotto forma di cauzione o di altro strumento equivalente, compresi fondi di garanzia mutualistici finanziati dall'industria o di una misura equivalente, secondo modalità che vengono stabilite dagli Stati membri, affinché:

a)

vengano assolti tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva, comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura;

b)

in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per il ripristino del terreno che possa aver subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti.

Motivazione

Il contenuto del nuovo testo corrisponde a quanto previsto dall'articolo 8, lettera a), punto iv), della direttiva 1999/31/CE sulle discariche, in base alla quale sono già state adottate disposizioni nazionali.

Raccomandazione 22

Articolo 14, paragrafo 5 (Garanzia finanziaria e responsabilità civile in campo ambientale)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le disposizioni della direttiva …/…/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale si applicano, mutatis mutandis, ai danni ambientali causati dall'esercizio di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e a qualsiasi pericolo immediato di danni che possano derivare dall'esercizio di qualsiasi struttura di questo genere.

Le disposizioni della direttiva …/…/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale si applicano, mutatis mutandis, ai Ai danni ambientali causati dall'esercizio di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e a qualsiasi pericolo immediato di danni che possano derivare dall'esercizio di qualsiasi struttura di questo genere.

che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva si applicano le disposizioni della direttiva …./…/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Motivazione

Le disposizioni in materia di responsabilità per danni ambientali causati da strutture di deposito dei rifiuti che rientrino nel campo di applicazione della direttiva all'esame dovrebbero ispirarsi alla direttiva sulla responsabilità ambientale, che è già stata approvata e deve solo essere pubblicata.

Raccomandazione 23

Articolo 22 (Disposizione transitoria)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi struttura di deposito di rifiuti a cui sia stata rilasciata un'autorizzazione o che sia già in funzione alla [data di recepimento] o prima di tale data si conformi alle disposizioni della presente direttiva entro quattro anni dalla data in questione, ad esclusione delle strutture dell'articolo 14, paragrafo 1, per le quali è necessario garantire la conformità entro sei anni da tale data.

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi struttura di deposito di rifiuti a cui sia stata rilasciata un'autorizzazione o che sia già in funzione alla [data di recepimento] o prima di tale data si conformi alle disposizioni della presente direttiva entro quattro dieci anni dalla data in questione, ad esclusione delle strutture dell'articolo 14, paragrafo 1, per le quali è necessario garantire la conformità entro sei anni da tale data a meno che ciò sia impossibile per ragioni concrete, ovvero non sia necessario dal punto di vista ambientale o non sia giustificabile sul piano economico.

Motivazione

Per gli impianti dismessi che erano stati autorizzati ai sensi della legislazione vigente non può essere previsto alcun effetto retroattivo. L'industria mineraria esiste ormai da secoli in innumerevoli località. Se il presente articolo avesse effetto retroattivo per gli impianti già autorizzati ne deriverebbero necessariamente costi insostenibili (a titolo di esempio, la Repubblica federale tedesca, dalla riunificazione con la Germania orientale in poi, ha già speso oltre 10 miliardi di euro per le attività di risanamento della Wismut s.r.l. e delle miniere di lignite).

Il prolungamento del periodo transitorio previsto per l'adeguamento è necessario ai fini della pianificazione e delle possibilità di finanziamento, anche perché, oltretutto, nella direttiva sulle discariche di rifiuti è stato fissato un periodo transitorio decisamente più lungo.

Bruxelles, 11 febbraio 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU L 326 del 3.12.1998.


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