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Documento 52003AR0277

Parere del Comitato delle regioni in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e alla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne temporanee tra gli Stati membri

GU C 109 del 30.4.2004, p. 1/6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/1


Parere del Comitato delle regioni in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e alla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne temporanee tra gli Stati membri

(2004/C 109/01)

Il Comitato delle regioni,

vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne temporanee tra gli Stati membri (COM(2003) 502 def. - 2003/0193 (CNS); 2003/0194 (CNS)),

vista la decisione del Consiglio del 18 settembre 2003 di consultare il Comitato delle regioni su questo argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del suo Ufficio di presidenza del 19 giugno 2003 di incaricare la commissione Relazioni esterne di elaborare un parere in materia,

visti gli articoli 61 e 62 del Trattato che istituisce la Comunità europea (1),

visto il Protocollo al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

visto il Protocollo al Trattato che istituisce la Comunità europea sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne,

vista la proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (COM(2001) 386 def. dell'11 luglio 2001),

vista la comunicazione della Commissione relativa all'impatto dell'ampliamento sulle regioni confinanti con i paesi candidati (COM(2001) 437 def. del 25 luglio 2001),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea» (COM(2002) 233 def. del 7 maggio 2002),

visto il documento di lavoro dal titolo «Sviluppare l'acquis sul traffico frontaliero locale» (trad. provv.) (SEC(2002) 947 del 9 settembre 2002),

vista la comunicazione della commissione «Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali» (COM(2003) 104 def. dell'11 marzo 2003),

vista la comunicazione della Commissione «Preparare il terreno per un nuovo strumento di prossimità» (COM(2003) 393 def. del 1o luglio 2003),

visto il Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Consiglio dell'Unione europea GAI) del 13 giugno 2002,

visto il proprio parere del 13 marzo 2002 in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (COM(2001) 386 def. - 2001/0154 (CNS)) e alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi, all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi (COM(2001) 388 def. - 2001/0155 (CNS)) (CdR 386/2001 fin) (2),

visto il proprio parere del 16 maggio 2002 in merito alla politica di immigrazione: comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comune in materia d'immigrazione illegale (COM(2001) 672 def.), proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) (COM(2001) 567 def. - 2001/0230 (CNS)), comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia d'immigrazione (COM(2001) 387 def.), e alla politica in materia di asilo: proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione (COM(2001) 510 def. - 2001/0207 (CNS)), documento di lavoro della Commissione« La relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna ed il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione» (COM(2001) 743 def.), comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla politica comune in materia di asilo, recante un metodo aperto di coordinamento (COM(2001) 710 def.) (CdR 93/2002 fin) (3),

visto il proprio parere del 13 febbraio 2003 sul tema «Verso un'Unione allargata: Documento strategico e relazione della Commissione europea sui progressi compiuti da ciascun paese candidato all'adesione» (COM(2002) 700 def. e SEC(2002) 1400-1412) e sulla relazione della Commissione al Consiglio «Spiegare l'ampliamento dell'Europa (COM(2002) 281 def.) (CdR 325/2002 fin)» (4),

visto il proprio parere del 9 aprile 2003 in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato (COM(2002) 548 def. - 2002/0242 CNS) (CdR 2/2003 fin) (5),

visto il proprio parere del 13 marzo 2002 in merito alla strategia per la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale in un'Europa ampliata - Documento di riferimento e di orientamento per l'avvenire (CdR 181/2000 fin) (6),

visto il proprio parere in merito al secondo piano d'azione sulla dimensione nordica 2004-2006 (COM(2003) 343 def.) (CdR 102/2003 fin) (7),

visto l'articolo III-166 del progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, trasmesso dalla Convenzione al Presidente del Consiglio europeo il 18 giugno 2003 a Roma (CONV 850/03) (8),

visto il progetto di parere (CdR 277/2003 riv. 1), adottato il 27 novembre 2003 dalla commissione Relazioni esterne (relatore: Karsten NEUMANN, membro del parlamento regionale del Land Meclemburgo - Pomerania anteriore, DE/PSE),

Considerando quanto segue:

«La riconciliazione al di là delle frontiere non può avvenire in un'Europa dei muri, ma in un continente le cui frontiere non siano più un fattore di separazione».

(Richard von Weizsäcker, ex presidente della Repubblica federale di Germania)

1)

Il Comitato delle regioni approva il regime proposto inteso ad avviare, a livello europeo, la conclusione di accordi bilaterali sul traffico frontaliero locale nella prospettiva dell'imminente ampliamento dell'Unione. Infatti, l'attraversamento delle frontiere tra gli attuali e i futuri Stati membri, da un lato, e tra i futuri Stati membri e i nostri futuri vicini, dall'altro, assume molto spesso un'importanza regionale.

2)

Il Comitato delle regioni sottolinea che, data l'imminenza dell'ampliamento, questa misura complementare può assicurare che le nuove frontiere e quelle che saranno istituite tra i nuovi Stati membri e i loro vicini non rappresentino un eccessivo ostacolo agli scambi commerciali, sociali e culturali o alla cooperazione regionale, in particolare per gli abitanti delle zone di frontiera.

3)

Il Comitato delle regioni sottolinea che gli enti comunali, locali e regionali delle zone di frontiera sono sempre stati e sempre saranno i pionieri della comprensione e della cooperazione al di là delle frontiere, in quanto i problemi e i rischi legati a una separazione sono innanzi tutto problemi locali che possono essere risolti o per lo meno limitati attraverso una intensa cooperazione a tale livello. Gli interessi e le questioni regionali possono essere, in tale contesto, molto differenziati: anche se spesso sono facilmente risolvibili sul piano locale, sono anche in grado di influenzare negativamente le relazioni tra paesi limitrofi e di rappresentare un ostacolo ai rapporti di buon vicinato.

4)

Il Comitato delle regioni basa il suo convincimento sulle numerose esperienze decisamente positive acquisite nell'ambito del traffico frontaliero locale in quelle regioni europee di frontiera che applicano con successo, a volte già da decenni, questa regolamentazione.

5)

Il Comitato delle regioni approva che i paesi candidati siano stati coinvolti finora nell'elaborazione della proposta della Commissione e sottolinea la necessità di proseguire il dialogo con tali paesi per quanto concerne il regime del traffico transfrontaliero.

6)

Sarebbe auspicabile, per il futuro dell'integrazione europea, portare avanti una strategia coerente per la cooperazione transfrontaliera tenendo conto in particolare dell'ampliamento. Sarebbe altresì opportuno che le proposte di regolamento all'esame dessero un grosso impulso in tal senso attraverso la piena applicazione della regolamentazione da parte dei paesi candidati e degli Stati membri loro confinanti, qualora a ciò non si sia già provveduto nel quadro di accordi bilaterali,

ha adottato l'11 febbraio 2004 nel corso della 53a sessione plenaria, il seguente parere all'unanimità.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1

Accoglie positivamente la proposta della Commissione di creare, attraverso due regolamenti deliberatamente destinati a essere esaminati insieme, un quadro coerente di disposizioni in materia di visti. L'obiettivo è integrare le norme previste per agevolare il traffico frontaliero locale per i residenti frontalieri durante il periodo di transizione - al momento difficile da delimitare con esattezza - che si concluderà con la piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte dei paesi candidati. In questo periodo di transizione, tali disposizioni dovranno essere definite con la massima flessibilità possibile, onde prevedere un adeguamento progressivo della regolamentazione in funzione del grado di attuazione dell'acquis di Schengen negli Stati membri.

1.2

Constata con soddisfazione che i documenti oggetto del presente parere formano parte di un pacchetto di misure che - data l'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea in conformità del Trattato di Amsterdam e la competenza generale ivi istituita per quanto riguarda misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (articolo 62, paragrafo 2) - rientrano, a norma dell'articolo 61, tra le misure di accompagnamento volte ad assicurare la libera circolazione delle persone conformemente all'articolo 7, lettera a), e che devono essere adottate entro 5 anni dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.

1.3

Rinvia al proprio parere sul tema «Sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente» (COM(2003)323 def., CdR 250/2003 fin) e sottolinea la grande importanza di una politica ben ponderata in materia di concessione dei visti al fine di prevenire l'immigrazione illegale, combattere l'introduzione clandestina e il traffico di esseri umani, con particolare riferimento all'ignobile tratta delle donne. Tale politica deve basarsi su un sistema d'informazione efficiente e su un efficace e integrato sistema di protezione delle frontiere esterne.

1.4

Concorda con la Commissione quando, nella sua comunicazione intitolata «Preparare il terreno per un nuovo strumento di prossimità», asserisce che una gestione efficiente delle frontiere è indispensabile per garantire una prosperità e sicurezza comuni e per agevolare gli scambi e il transito proteggendo al tempo stesso le frontiere.

1.5

Ricorda che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo primario nel garantire stabilità e sicurezza proprio nelle zone di frontiera.

1.6

Condivide l'affermazione della Commissione secondo cui, considerati i legami sociali e culturali da tempo esistenti al di là delle frontiere esterne dell'Unione, è importante che le nuove frontiere esterne non siano viste come un ostacolo ai contatti e alle misure di cooperazione attualmente esistenti a livello locale e fa osservare che esse possono invece servire a creare relazioni pacifiche e di buon vicinato tra l'UE e i suoi nuovi vicini.

1.7

Sottolinea che la cooperazione regionale e transfrontaliera tra le autorità comunali, locali e regionali è di importanza determinante per far fronte a queste complesse sfide nel lungo periodo, anche quando è necessario agire a livello nazionale.

1.8

Ritiene che la cooperazione transfrontaliera possa avanzare concretamente e più rapidamente soprattutto nelle zone in cui un sostegno finanziario cospicuo e con carattere di urgenza, concesso ad esempio attraverso il programma Interreg III A, si accompagna a un'intensa collaborazione tra gli operatori locali e regionali delle zone di frontiera, collaborazione destinata a proseguire al di là del sostegno.

1.9

Torna a chiedere che le regioni di frontiera continuino a godere di particolare attenzione e che ad esse vengano costantemente assegnati, a causa della loro posizione periferica, risorse e strumenti adeguati, conformemente all'Azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere.

1.10

È convinto che un più agevole attraversamento delle frontiere nel quadro del traffico frontaliero locale abbia contribuito a una cooperazione armoniosa tra gli operatori locali delle zone di frontiera, siano essi amministrazioni oppure organizzazioni, e possa continuare a dare un ulteriore contributo in questo senso, sulla base delle proposte di regolamento all'esame.

1.11

Chiede pertanto che il modello positivo delle Euroregioni continui a essere applicato anche alle future frontiere esterne e che le possibilità del traffico frontaliero locale vengano concesse sia a tali frontiere sia alle frontiere esterne temporanee. Questo dovrebbe riguardare per lo meno gli abitanti dei comuni che fanno parte delle zone ammesse a beneficiare delle misure di sostegno dell'Unione europea e degli Stati membri, al fine di consolidare il valore aggiunto dei progetti finanziati dalla Comunità e facilitare la cooperazione nell'ambito di tali progetti.

1.12

Chiede pertanto di verificare se la fissazione a livello regolamentare di un campo di applicazione territoriale, pur trattandosi solo di una estensione massima, sia necessaria e quindi proporzionata ai fini del conseguimento degli obiettivi, oppure se non sia più opportuno, conformemente al principio di sussidiarietà, lasciare agli Stati membri, che conoscono le condizioni locali specifiche e i legami economici, sociali e culturali esistenti fra le varie aree, la libertà di fissare a livello bilaterale il campo di applicazione territoriale, tanto più che non vi è pericolo di ulteriori ripercussioni per gli interessi di altri Stati membri.

1.13

Sottolinea che, al pari di tutte le misure volte a eliminare le frontiere interne tra gli Stati membri nel quadro della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, il traffico frontaliero locale deve essere regolamentato in base al diritto nazionale e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa.

1.14

Sottolinea pertanto che, nonostante le previste facilitazioni, i controlli devono essere garantiti a ogni passaggio di frontiera, giacché in assenza di controlli risulta impossibile verificare effettivamente la validità, limitata nello spazio e nel tempo, di un visto non soggetto a timbro.

1.15

Sottolinea che il rilascio di un visto speciale di breve periodo «L» deve essere soggetto alle stesse condizioni attinenti al rilascio di un visto di breve periodo, con la differenza che, contrariamente agli altri visti di breve periodo, un visto speciale autorizzerebbe unicamente il soggiorno in una regione di frontiera.

1.16

Chiede di esaminare in che modo, nel caso del visto speciale e della deroga di cui all'articolo 16 all'obbligo di apporre il timbro d'ingresso e di uscita, sarà possibile verificare l'osservanza delle disposizioni temporali dell'articolo 9 della proposta; si chiede inoltre fino a che punto tale verifica possa essere ritenuta necessaria e definita in maniera adeguata al conseguimento degli obiettivi fissati dal regolamento.

1.17

Constata che la cooperazione tra i consolati locali, regolata dall'Istruzione consolare comune, e la politica in materia di visti devono anche contribuire alla protezione delle frontiere esterne.

1.18

Fa osservare che i regolamenti sono atti giuridici basati sull'acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 degli atti di adesione, e devono pertanto essere interamente recepiti da tutti i paesi candidati anche qualora non vengano integrati direttamente nel sistema al momento dell'adesione all'Unione europea.

1.19

Insiste sul fatto che l'introduzione di un regime concernente il traffico frontaliero locale dipenderà in gran parte anche da condizioni locali; per tale motivo, nonostante questo settore sia di competenza degli Stati membri, una consultazione preliminare e complementare degli enti locali e regionali delle regioni di frontiera appare indispensabile per il successo delle misure previste.

1.20

Sottolinea che parallelamente alle misure proposte è necessario adottare una serie di disposizioni pratiche per aumentare i posti di frontiera al fine di organizzare il passaggio alle frontiere esterne in maniera più efficiente e armoniosa e concentrare, al tempo stesso, gli sforzi sul mantenimento della sicurezza di dette frontiere.

1.21

Fa osservare che, nella prospettiva dell'eliminazione dei controlli alle frontiere interne, tali misure non risultano superflue nemmeno alle cosiddette «frontiere esterne temporanee»; esse anzi, essendo in grado di colmare le lacune esistenti nell'ambito delle reti transfrontaliere regionali, possono creare condizioni favorevoli allo sfruttamento delle opportunità economiche, politiche, sociali e culturali concesse dall'ampliamento dell'UE.

1.22

Approva che le disposizioni siano applicabili anche alla frontiera con la regione di Kaliningrad e raccomanda di elaborare quanto prima un regime in tal senso, al fine di integrare opportunamente le norme di transito tra i paesi candidati, l'UE e la Russia in linea con i compromessi raggiunti.

1.23

Esorta ad avviare quanto prima il processo di armonizzazione delle disposizioni in materia di visti applicabili al traffico frontaliero locale con le corrispondenti disposizioni doganali, in particolare quelle relative all'esenzione dei dazi all'importazione.

1.24

Constata che la Commissione, a seguito della prevista verifica, ha rinunciato, contrariamente a quanto annunciato nella comunicazione «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE», a concludere accordi tra la Comunità e i paesi terzi limitrofi, privilegiando l'idea di accordi bilaterali tra Stati vicini, che tengano conto dei diversi interessi locali e regionali delle zone di frontiera nonché degli interessi di tutti gli Stati membri.

1.25

Auspica pertanto che il coinvolgimento degli enti comunali, locali e regionali nella negoziazione di detti accordi bilaterali venga assicurato in maniera del tutto naturale, così come la partecipazione del Comitato delle regioni all'ulteriore sviluppo dell'acquis comunitario in materia di cooperazione transfrontaliera.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

2.1   Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri (2003/0193 (CNS))

Raccomandazione 1

Articolo 3, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione

Modifica proposta dal CdR

(b)

«zona di frontiera» è la zona che, in linea d'aria, si estende per non più di 50 chilometri oltre la frontiera. All'interno di questa zona, gli Stati interessati possono precisare ulteriormente i distretti amministrativi locali da considerare come facenti parte della zona di frontiera

(b)

«zona di frontiera»: è la zona che, in linea d'aria, si estende per non più di 50 chilometri oltre la frontiera. All'interno di questa zona, Gli Stati interessati possono precisare ulteriormente stabilire quali distretti amministrativi locali sono da considerare come facenti parte della zona di frontiera. Questi ultimi di regola devono trovarsi, almeno in parte, all'interno di una zona che si estende a non più di 50 chilometri oltre la frontiera.

Motivazione

La fissazione di un limite massimo non appare necessaria ai fini del regolamento e pertanto non risulta proporzionata. Conformemente al principio di sussidiarietà, è opportuno lasciare agli Stati membri - che sono al corrente delle concrete condizioni locali e dei legami economici, sociali e culturali esistenti fra le varie aree - la libertà di fissare a livello bilaterale il campo di applicazione territoriale, tanto più che non vi è pericolo di pregiudicare gli interessi di altri Stati membri. Per conseguire gli obiettivi del regolamento potrebbe essere sufficiente formulare la disposizione regolamentare nel modo proposto dal Comitato: ciò potrebbe rivelarsi particolarmente opportuno nelle regioni periferiche, i cui comuni più grandi si trovano a una distanza superiore ai 50 chilometri dalla frontiera, ma che tuttavia hanno intensi legami economici con la vicina zona di frontiera e che, essendo per l'appunto regioni frontaliere, possono essere ammessi a beneficiare di aiuti da parte della Commissione nell'ambito di un'Euroregione. È il caso dell'isola di Rügen (Repubblica federale di Germania) e dell'agglomerato urbano di Stettino (Polonia), situati nell'Euroregione Pomerania e distanti circa 200 chilometri dalla frontiera. Nel calcolare la distanza con la frontiera terrestre, occorrerà tener conto per lo meno della situazione particolare delle zone insulari, se l'espressione «in linea d'aria per non più di 50 chilometri», a norma dell'articolo 1, si riferisce alla più vicina frontiera terrestre.

Raccomandazione 2

Articolo 18, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione

Modifica proposta dal CdR

c)

autorizzare i residenti frontalieri ad attraversare la loro frontiera in punti diversi dai valichi autorizzati e al di fuori dell'orario stabilito

c)

autorizzare i residenti frontalieri ad attraversare la loro frontiera in punti diversi dai valichi autorizzati e al di fuori dell'orario stabilito

Motivazione

La proposta dà l'impressione che sia possibile attraversare le frontiere esterne senza che le autorizzazioni speciali vengano controllate. In linea di massima, l'introduzione di tale procedura alle frontiere interne è possibile senza che vi siano «ripercussioni criminali» di rilievo; tuttavia, esiste il rischio di un uso illecito del regime proposto se il controllo alle frontiere non è garantito e se i controlli interni non assicurano il rispetto delle limitazioni territoriali e temporali al permesso di soggiorno. A questo rischio non bisogna rispondere inasprendo le norme in materia di rilascio dei visti, tanto più che l'obiettivo è concedere un maggior numero di tali visti nell'ambito del traffico frontaliero locale. Le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) facilitano sin d'ora l'attraversamento delle frontiere in un modo consono alle esigenze di lotta alla criminalità transfrontaliera e all'immigrazione illegale.

Nella relazione, la Commissione afferma che questa possibilità è già prevista all'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e al punto 1.3, parte I, del Manuale comune. La Commissione però non precisa che la decisione 2002/352/CE del Consiglio del 9 maggio 2002 ha in parte abrogato la regolamentazione: dal 1o giugno 2002, infatti, questa possibilità è concessa solo alle «persone cui sono accordate autorizzazioni corrispondenti nel quadro di accordi bilaterali sul piccolo traffico di frontiera, chiamato in Italia piccolo traffico di frontiera o traffico escursionistico» oppure ai «marittimi che si recano a terra, conformemente alla disposizione 6.5.2». Inoltre il Comitato esecutivo, giustamente, non ha mai fatto ricorso a questa disposizione di autorizzazione e pertanto non vi è alcun motivo per prevederne il ricorso adesso.

2.2   Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne temporanee tra gli Stati membri (2003/0194 (CNS))

Raccomandazione 3

Articolo 5, par. 2, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione

Modifica proposta dal CdR

c)

autorizzano i residenti frontalieri ad attraversare la loro frontiera in punti diversi dai valichi autorizzati e al di fuori dell'orario stabilito

c)

autorizzano i residenti frontalieri ad attraversare la loro frontiera in punti diversi dai valichi autorizzati e al di fuori dell'orario stabilito

Motivazione

Cfr. motivazione alla raccomandazione 2.

Fintanto che la seconda fase del regime di Schengen non sarà applicata, gli argomenti della motivazione alla raccomandazione 2 valgono anche in questo caso.

Bruxelles, 11 febbraio 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 325 del 24.12.2002 pag. 57.

(2)  GU C 192 del 12.8.2002, pag. 20.

(3)  GU C 278 del 14.11.2002, pag. 44.

(4)  GU C 128 del 29.5.2003, pag. 56.

(5)  Bollettino UE 6-2003, punto 1.4.7.

(6)  GU C 192 del 12.8.2002, pag. 37.

(7)  GU C 23 del 27.1.2004, pag. 27.

(8)  GU C 169 del 18.7.2003, pag. 58.


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