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Document 92003E001828

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1828/03 di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione. Sanzioni pecuniarie pendenti e ricorsi alla Corte di giustizia contro la Grecia.

GU C 65E del 13.3.2004, p. 94–94 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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13.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 65/94


(2004/C 65 E/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1828/03

di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(2 giugno 2003)

Oggetto:   Sanzioni pecuniarie pendenti e ricorsi alla Corte di giustizia contro la Grecia

La Commissione può comunicare in quanti e quali casi, dal 1994 a oggi, la Grecia è stata condannata dalla Corte di giustizia a pagare sanzioni pecuniarie? Qual è l'importo totale delle multe comminate alla Grecia? Quante di queste non sono ancora state pagate dalla Grecia? In quanti e quali casi la Grecia è stata rinviata alla Corte di giustizia e qual è il calendario dei rinvii a giudizio?

Risposta scritta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(16 luglio 2003)

La Grecia è stata condannata una sola volta dalla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE, nella causa C-387/97 relativa allo smaltimento non controllato di rifiuti nella regione di La Canea (Creta) ed all'assenza di piani di gestione per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti nocivi. Con sentenza del 4 luglio 2000 (sentenza emessa in virtù dell'articolo 228 del trattato CE), la Grecia è stata condannata al pagamento di una penalità di 20 000 euro per giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del 7 aprile 1992, nella causa C-45/91, Commissione/Grecia (sentenza emessa in virtù dell'articolo 226 del trattato CE). La Grecia ha quindi dovuto pagare la penalità di 20 000 euro al giorno per il periodo dal 4 luglio 2000 al 26 febbraio 2001 (data in cui si è effettivamente conformata alla seconda sentenza), per un importo complessivo di 5 400 000 euro, che le autorità greche hanno provveduto a versare entro i termini previsti.

La Commissione ha adito ancora una volta la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE nei confronti della Grecia in relazione alla mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 1995 (1). Il ricorso è stato proposto alla Corte di giustizia il 27 maggio 1998 e registrato con il numero C-l97/98. Poiché il decreto presidenziale del 23 giugno 2000 ha recepito la direttiva citata, il 3 agosto 2000 la Commissione ha rinunciato al ricorso e un'ordinanza del presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

In relazione ad altri tre casi, la Commissione aveva deciso di adire la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE, ma poiché lo Stato membro si è conformato alle sentenze della Corte di giustizia, i casi sono stati archiviati prima che venissero depositate le istanze di ricorso alla Corte di giustizia.

I ricorsi in questione riguardavano la mancata esecuzione delle sentenze emesse rispettivamente in relazione alle cause:

C-328/90 (requisito di cittadinanza per l'apertura di scuole private),

C-290/94 (accesso a posti nel settore pubblico, discriminazione sulla base della cittadinanza),

C-311/95 (mancata comunicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi).

Attualmente, pertanto, nei confronti della Grecia non vi sono più ricorsi pendenti ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE.

Per quanto concerne i ricorsi ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, vi sono attualmente 22 procedimenti pendenti davanti alla Corte di giustizia nei confronti della Grecia. In sei casi, la Commissione ha rinunciato al ricorso e si attende l'ordinanza di cancellazione dal ruolo. Una tavola sinottica relativa ai 16 ricorsi restanti, con il numero della causa, un titolo sintetico e la fase in cui si trova il procedimento è stata inviata direttamente all'onorevole parlamentare, nonché al Segretariato generale del Parlamento europeo.


(1)  Causa C-365/93 relativa alla mancata comunicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 89/48/CEE relativa al riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore.


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