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Document 52004XX0224(02)

    Relazione finale del consigliere uditore nel procedimento COMP/38.170 — Reims II [elaborato ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri uditori in alcune procedure di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, p. 21)] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 48 del 24.2.2004, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52004XX0224(02)

    Relazione finale del consigliere uditore nel procedimento COMP/38.170 — Reims II [elaborato ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri uditori in alcune procedure di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, p. 21)] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. C 048 del 24/02/2004 pag. 0008 - 0008


    Relazione finale del consigliere uditore nel procedimento COMP/38.170 - Reims II

    [elaborato ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri uditori in alcune procedure di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, p. 21)]

    (2004/C 48/04)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Il 18 giugno 2001, diciassette operatori postali pubblici (qui di seguito "OPP") hanno rinotificato alla Commissione l'accordo Reims II in una versione modificata. Questa nuova notifica comprendeva una richiesta di rinnovo dell'esenzione accordata dalla Commissione con decisione del 15 settembre 1999 fino al 31 dicembre 2001.

    L'11 luglio 2001 la Commissione ha pubblicato un riassunto dell'accordo invitando i terzi interessati a presentare le loro osservazioni. La Commissione ha in seguito aperto un'indagine in relazione all'accordo così come modificato. Sono state svolte riunioni con la maggioranza delle parti dell'accordo sia a livello bilaterale che a livello multilaterale, come pure con un certo numero di terzi interessati. A seguito delle discussioni intercorse con i servizi della Commissione le parti hanno nuovamente modificato l'accordo, il 24 gennaio 2003, al fine di rispondere ai problemi di concorrenza messi in evidenza dalla Commissione nel corso della sua indagine.

    Il 23 aprile 2003, la Commissione ha pubblicato una comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n° 17/62 esponendo i principali elementi dell'accordo e manifestando di emettere un parere favorevole, con riserva di alcune condizioni relative all'accesso dei terzi alle spese terminali indicate nell'accordo Reims II. Queste condizioni sono state discusse con le parti. La Commissione ha invitato i terzi a presentargli le loro osservazioni a tale riguardo.

    Sono stati ricevuti un certo numero di commenti da parte dei terzi che sono stati trasmessi alle parti dell'accordo. A seguito dell'analisi compiuta dai servizi della Commissione, è stata aggiunta una condizione supplementare per permettere la concessione dell'esenzione. Quest'ulteriore condizione è stata discussa con le parti interessate. Le parti sono state anche informate che la validità dell'esenzione sarebbe rimasta subordinata al rispetto anche di quest'ultima condizione.

    Il progetto di decisione accorda un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, con riserva del rispetto delle condizioni apposte. La durata di quest'esenzione è stata chiaramente precisata.

    Il diritto di essere ascoltati è stato rispettato nello svolgimento della procedura.

    Bruxelles, li 30 settembre 2003.

    Karen Williams

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