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Document 52003XC1122(01)
Notice of initiation of a partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating, inter alia, in India
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilentereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilentereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India
GU C 281 del 22.11.2003, pp. 4–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilentereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India
Gazzetta ufficiale n. C 281 del 22/11/2003 pag. 0004 - 0005
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilentereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India (2003/C 281/03) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio(2) (di seguito: "il regolamento di base"). 1. Domanda di riesame La domanda è stata presentata dai seguenti produttori comunitari: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Toray Plastics Europe SA, Nuroll SpA (di seguito: "i richiedenti"). 2. Prodotto Il prodotto in esame è costituito da fogli di polietilentereftalato (PET) (di seguito: "il prodotto in questione"), di norma dichiarati sotto i codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo. 3. Misure in vigore Le misure antidumping attualmente in vigore sono costituite da un dazio definitivo istituito con regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio(3) sulle importazioni di fogli di polietilentereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India nonché dagli impegni accettati con decisione 2001/645/CE della Commissione(4). 4. Motivazione del riesame I richiedenti hanno fornito informazioni secondo cui la forma delle misure non è più idonea per l'eliminazione delle pratiche di dumping pregiudizievoli. I richiedenti sostengono che, rispetto al momento in cui hanno assunto gli impegni, fondati su prezzi all'importazione minimi, la gamma di prodotti venduta dagli esportatori interessati è stata estesa per includere, in particolare, fogli tecnicamente più sofisticati, per cui i prezzi minimi ai quali si possono classificare alcuni prodotti non riflettono più il loro effettivo valore e quindi il meccanismo delle misure non è più sufficiente per far fronte ai nuovi sviluppi tecnologici. Di conseguenza, dal momento che gli impegni non risultano più in grado di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, i richiedenti chiedono un riesame della forma delle misure. 5. Procedura Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando la portata dello stesso alla forma delle misure. Tale inchiesta intende determinare la necessità di modificare la forma delle misure in vigore. a) Questionari Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori in India e alle autorità indiane. Queste informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a), del presente avviso. b) Raccolta di informazioni e audizioni Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire relativi elementi di prova. Tali informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a), del presente avviso. Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve essere presentata entro il termine di cui al punto 6, lettera b), del presente avviso. 6. Termini a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base. b) Audizioni Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. 7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura "Diffusione limitata"(5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura "Consultabile da tutte le parti interessate". Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni: Commissione europea Direzione generale Commercio Direzione B Ufficio: J-79 5/16 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877. 8. Omessa collaborazione Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo in parte, e le conclusioni sono quindi elaborate sulla base dei dati disponibili conformemente all'articolo 18, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato. (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1. (3) GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1. (4) GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56. (5) Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).