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Document 92003E000016

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0016/03 di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione. Accesso ai documenti.

    GU C 268E del 7.11.2003, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92003E0016

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0016/03 di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione. Accesso ai documenti.

    Gazzetta ufficiale n. 268 E del 07/11/2003 pag. 0063 - 0064


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0016/03

    di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

    (20 gennaio 2003)

    Oggetto: Accesso ai documenti

    Successivamente all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1049/2001(1) relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, può dire la Commissione se i pareri motivati che ha trasmesso agli Stati membri, nel quadro di procedure di infrazione, sono o saranno messi a disposizione del pubblico, sia parzialmente che nella loro totalità?

    In modo generale, può dire la Commissione quali tipi di documenti sono stati resi accessibili, mentre prima non lo erano, successivamente all'adozione del regolamento di cui sopra?

    (1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

    Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

    (11 febbraio 2003)

    Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione prevede una valutazione caso per caso: l'accesso ad un documento è accordato su richiesta, salvo il caso in cui la sua divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico o dell'interesse privato, come previsto all'articolo 4 del regolamento. I pareri motivati non fanno eccezione a tale regola.

    Conformemente al regolamento, il diritto di accesso è stato esteso ai documenti provenienti da terze parti e in possesso della Commissione. Inoltre talune eccezioni al diritto di accesso, che erano obbligatorie sulla base del Codice di condotta regolato dalla decisione 94/90/CECA, CE, Euratom, della Commissione, dell'8 febbraio 1994, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione(1), sono ora sottoposte al criterio d'interesse pubblico, che tiene conto ad esempio della

    protezione degli interessi commerciali, di procedure giudiziarie e di pareri giuridici oltre che degli scopi di attività d'ispezione, d'indagine e di controllo contabile. Anche quando sono applicabili le eccezioni al diritto di accesso, la possibilità di autorizzare un accesso parziale a un documento dovrà essere valutata. Tutti questi miglioramenti hanno allargato in modo considerevole il diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione.

    (1) GU L 46 del 18.2.1994.

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