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Document 92002E003728

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3728/02 di Giacomo Santini (PPE-DE) alla Commissione. Soppressione del treno n. 299.

    GU C 268E del 7.11.2003, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92002E3728

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3728/02 di Giacomo Santini (PPE-DE) alla Commissione. Soppressione del treno n. 299.

    Gazzetta ufficiale n. 268 E del 07/11/2003 pag. 0044 - 0044


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3728/02

    di Giacomo Santini (PPE-DE) alla Commissione

    (19 dicembre 2002)

    Oggetto: Soppressione del treno n. 299

    La società che gestisce le Ferrovie in Belgio (SNCB) ha annunciato la soppressione del treno notturno n. 299, con trasporto anche di veicoli, a partire dal 15 dicembre 2002. La ragione di tale decisione deriva dal mancato accordo sulla ripartizione dei costi di esercizio tra le società ferroviarie dei paesi interessati, vale a dire Belgio, Lussemburgo, Francia, Svizzera e Italia. La tratta in questione riveste una grande importanza per i cittadini dell'Unione europea che non sono in grado di usare l'aereo per ragioni geografiche, economiche e di salute. Questa iniziativa va contro la politica generale dei trasporti dell'Unione europea, che mira a potenziare il sistema ferroviario, e arreca altresì un danno diretto alle Istituzioni dell'Unione europea che sono direttamente interessate al servizio per i Parlamentari, i funzionari e i cittadini che ad esso si rivolgono.

    Ciò premesso, può la Commissione far sapere come riterrà utile intervenire per capire le ragioni di tale decisione e che modalità d'intervento attuerà per mettere d'accordo tali paesi? Può essa inoltre intervenire immediatamente per impedire che il servizio venga soppresso anche per un solo giorno?

    Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

    (31 gennaio 2003)

    La Commissione ha effettivamente appreso della soppressione del treno in questione a partire dal 15 dicembre 2002. Si rammarica della riduzione dei collegamenti internazionali che le imprese ferroviarie interessate possono decidere di attuare, pur riconoscendo loro il diritto di tendere a ottimizzare la loro organizzazione, in particolare evitando perdite finanziarie dovute a investimenti su questo tipo di servizi, come prevede l'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie(1).

    La Commissione non dispone di maggiori informazioni sulle ragioni precise alla base di questa decisione, desidera tuttavia segnalare che se essa è dovuta principalmente a motivi finanziari, il regolamento (CEE) n. 1191/69(2) permette alle autorità nazionali competenti degli Stati membri di stipulare un contratto di servizio pubblico con un'impresa ferroviaria per operare collegamenti che non sarebbero redditizi senza il sostegno finanziario delle autorità pubbliche.

    La Commissione ha intenzione di presentare entro la fine del 2003 una proposta di regolamento in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale nonché una proposta di direttiva per rafforzare la competitività delle imprese ferroviarie agevolando l'accesso al mercato dei servizi passeggeri internazionali.

    (1) GU L 237 del 24.8.1991.

    (2) Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, GU L 156 del 28.6.1969.

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