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Document 92002E002786

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2786/02 di Ulla Sandbæk (EDD) alla Commissione. Zucchero.

    GU C 268E del 7.11.2003, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92002E2786

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2786/02 di Ulla Sandbæk (EDD) alla Commissione. Zucchero.

    Gazzetta ufficiale n. 268 E del 07/11/2003 pag. 0014 - 0015


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2786/02

    di Ulla Sandbæk (EDD) alla Commissione

    (3 ottobre 2002)

    Oggetto: Zucchero

    1. Può la Commissione fornire una valutazione dettagliata delle ripercussioni sui flussi commerciali dai paesi meno sviluppati verso l'UE nelle aree che beneficiano delle riduzioni di dazi doganali in virtù dell'iniziativa Tutto fuorché le armi? La valutazione deve tener presenti i flussi commerciali realizzati durante l'anno precedente e, almeno, durante l'anno seguente all'inizio dell'attuazione della suddetta iniziativa. Può la Commissione altresì dichiarare se ritiene che le ripercussioni sui flussi commerciali dei paesi meno sviluppati siano soddisfacenti?

    2. E' la Commissione disposta a fornire una valutazione dettagliata dell'impatto sui flussi commerciali dello zucchero proveniente dai paesi meno sviluppati verso l'UE, da quando è stato concesso a questi paesi un accesso limitato da quote durante un periodo di transizione in virtù dell'iniziativa Tutto fuorché le armi? La valutazione deve includere i flussi commerciali realizzati un anno prima e, almeno, un anno dopo l'inizio dell'attuazione della suddetta iniziativa.

    3. Può la Commissione presentare una valutazione globale dei vantaggi economici che rappresenta per i paesi meno sviluppati l'attuazione dell'iniziativa Tutto fuorché le armi?

    4. Come intende la Commissione trattare le questioni concernenti le norme in materia di origine, le misure di protezione e le restrizioni all'approvvigionamento applicabili ai prodotti e alle capacità di esportazione dei paesi meno sviluppati nel quadro dell'iniziativa Tutto fuorché le armi?

    5. Può la Commissione fornire una visione d'insieme sulle misure applicate per migliorare le procedure amministrative relative alle esportazioni dei paesi meno sviluppati, in particolare nel settore dei prodotti alimentari a valore aggiunto?

    Risposta comunedata dal sig. Lamy in nome della Commissionealle interrogazioni scritte E-2786/02 e E-2879/02

    (12 novembre 2002)

    L'iniziativa tutto fuorché le armi (Everithing but arms EBA) è stata adottata nel febbraio 2001 come modifica del regolamento riguardante il regime di preferenze tariffarie generalizzate (Generalised scheme of Tariff Preferences GSP)(1) all'epoca vigente. Prima dell'EBA il regolamento GSP già conteneva disposizioni speciali per i paesi meno progrediti (Less developped conuntries LDC ai sensi delle quali essi beneficiavano in pratica delle stesse preferenze previste dall'accordo di Cotonou.

    Concedendo una franchigia doganale senza contingenti a tutti i prodotti (tranne le armi), l'EBA liberalizzava completamente, con effetto immediato, un totale di 1073 linee tariffarie. Tutte tali linee tariffarie riguardano prodotti agricoli, tranne 19, che riguardano prodotti industriali. L'EBA tuttavia non ha liberalizzato immediatamente le importazioni di zucchero, riso e banane, che riguardano un numero complessivo di 43 linee tariffarie, per le quali l'EBA prevede quote esenti da dazi nel periodo transitorio.

    La Commissione inoltra direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

    Dato che le cifre sulle importazioni preferenziali in regime EBA relative al 2001 sono divenute disponibili solo a partire dal settembre 2002, e poiché sono necessari almeno due anni per valutare oggettivamente l'impatto dell'iniziativa EBA, è troppo presto per effettuare una valutazione dell'impatto sui flussi commerciali dagli LDC verso l'Unione.

    L'EBA offre agli LDC vere opportunità di aumentare le esportazioni verso l'Unione, ma si deve ancora lavorare per assicurare che tali opportunità vadano a buon fine. Ecco perché è necessario un metodo onnicomprensivo per il commercio e lo sviluppo, quale elaborato dalla Commissione nella sua Comunicazione su commercio e sviluppo(2).

    La quota di 74 185 tonnellate per il primo anno di regime EBA (anno commerciale 2001/2002) è stata interamente utilizzata. Al regime hanno preso parte sette LDC, di cui l'Etiopia, il Sudan, il Mozambico ed il Burkina Faso hanno esportato verso l'Unione per la prima volta. La Tanzania, lo Zambia ed il Malawi esportavano già zucchero nell'Unione nell'ambito del Protocollo zucchero e dei contingenti speciali di zucchero preferenziale, ma hanno beneficiato di quantità complessive aumentate. E' anche troppo presto per dire come sarà usata la quota 2002-2003 ma gli stessi paesi, cui si aggiunge il Nepal, hanno chiesto di accedervi.

    Le questioni delle norme di origine e delle misure di salvaguardia riferite all'EBA sono trattate nella cornice del sistema di preferenze generalizzate (GSP) che sarà rivisto nel 2004, assieme alle disposizioni di salvaguardia specifica e di controllo sull'EBA.

    La questione di stabilire come i paesi in via di sviluppo, tra cui i paesi meno progrediti, possano beneficiare del maggiore accesso al mercato e del maggior commercio può essere affrontato solo in un quadro onnicomprensivo. Il metodo della Commissione in tale materia è stato da poco esposto nella Comunicazione su commercio e sviluppo, ed è esemplificato nel metodo degli accordi di partenariato economico (APE) con gli stati di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP).

    Il bisogno dei paesi in via di sviluppo, ed in particolare degli LDC, di avere un accesso al mercato più effettivo è pienamente riconosciuto dalla Comunicazione su commercio e sviluppo. La Comunicazione espone anche alcune delle misure prese per ovviare alle barriere non tariffarie che includerebbero le barriere amministrative. Con riferimento ai paesi sottosviluppati degli ACP, un obiettivo centrale del compito dell'accordo di partenariato economico (APE) è la semplificazione dei presupposti e delle procedure relative alle importazioni e alle esportazioni, in particolare con riferimento alle procedure doganali, alle licenze di importazione, alle verifiche doganali, alle regole di transito ed alle ispezioni di pre imbarco. La cooperazione andrà molto oltre le procedure amministrative. Con l'estensione della cooperazione ACP-Unione a tutti i settori rilevanti per il commercio, l'APE contribuirà a rinforzare la capacità dei paesi ACP, LDC e non LDC, a trattare tali problematiche.

    (1) Regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio del 21 dicembre 1998 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1999 31 dicembre 2001, GU L 357 del 30.12.1998.

    (2) COM(2002) 513 definitiva.

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