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Document 52003XC0731(01)
Notice to Community importers of certain products originating in the People's Republic of China subject to quantitative quotas
Avviso per gli importatori comunitari di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese assoggettati a contingenti quantitativi
Avviso per gli importatori comunitari di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese assoggettati a contingenti quantitativi
GU C 180 del 31.7.2003, p. 2–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Avviso per gli importatori comunitari di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese assoggettati a contingenti quantitativi
Gazzetta ufficiale n. C 180 del 31/07/2003 pag. 0002 - 0004
Avviso per gli importatori comunitari di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese assoggettati a contingenti quantitativi (2003/C 180/02) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi(1), gli importatori comunitari sono informati di quanto segue: 1. Con il regolamento (CE) n. 1351/2003(2) la Commissione europea ha stabilito specifiche modalità per la gestione nel 2004 di alcuni contingenti quantitativi comunitari instaurati nei confronti della Repubblica popolare cinese con regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994(3). 2. La gestione di tali contingenti si effettua mediante applicazione del metodo dei flussi commerciali tradizionali [articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94]. Secondo tale metodo, i contingenti sono divisi in due parti, una riservata agli importatori tradizionali, l'altra destinata agli importatori non tradizionali. Tuttavia, la parte riservata agli importatori non tradizionali sarà assegnata su base proporzionale, secondo i quantitativi richiesti; il quantitativo richiesto da un importatore non tradizionale non può superare il quantitativo o il valore indicati per ciascun prodotto nell'allegato I del presente avviso. Sono considerati importatori tradizionali quelli che possono dimostrare di avere effettuato importazioni nella Comunità del o dei prodotti oggetto dei contingenti in questione nel corso dell'anno civile 1998 o 1999. 3. Per partecipare all'assegnazione di tali contingenti, gli importatori della Comunità, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità, possono presentare alle autorità competenti di uno Stato membro di loro scelta un'unica domanda di licenza per ciascun contingente, redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali del medesimo Stato membro. L'elenco delle autorità competenti figura nell'allegato II del presente avviso. 4. Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 738/94(4) della Commissione, del 30 marzo 1994, che stabilisce talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94, nella domanda di licenza d'importazione figurano solo le seguenti indicazioni: (a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi numero di telefono, telefax ed eventuale numero di identificazione presso le competenti autorità nazionali), nonché numero di partita IVA, se soggetto a IVA; (b) periodo contingentale in questione, per esempio "da gennaio ad aprile 2004"; (c) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o eventuale rappresentante del richiedente (compresi numero di telefono e di telefax); (d) designazione delle merci, con indicazione: - della denominazione commerciale, - del relativo codice della nomenclatura combinata (NC), - dell'origine e del luogo di provenienza; (e) quantitativi richiesti, espressi nell'unità utilizzata per la fissazione del contingente; (f) ripartizione dei quantitativi richiesti per codice NC, se la domanda di licenza riguarda le calzature e se il contingente quantitativo comprende due codici NC; (g) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in lettere maiuscole: "Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea e che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome relativamente al contingente applicabile alle merci ivi descritte. Mi impegno a restituire la licenza all'autorità competente per il rilascio entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza." 5. Per partecipare all'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali, gli importatori corredano la domanda di licenza della copia certificata conforme delle dichiarazioni di immissione in libera pratica compilate nel corso dell'anno civile 1998 o 1999, a loro nome o a nome dell'operatore di cui hanno ripreso l'attività, per l'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi indicati nella domanda di licenza. Quale alternativa il richiedente può allegare alla domanda di licenza documenti redatti e certificati dalle competenti autorità nazionali sulla base dei dati doganali di cui dispongono comprovanti che lo stesso richiedente, o l'operatore di cui ha ripreso l'attività, ha effettuato importazioni dei prodotti in questione durante l'anno civile 1998 o 1999. In alternativa, il richiedente già titolare di una licenza d'importazione conforme alla legislazione comunitaria per il prodotto cui si riferisce la domanda di licenza può allegare alla sua domanda una copia della licenza precedente. In tal caso, tuttavia, egli deve dichiarare nella domanda di licenza d'importazione il volume totale delle importazioni effettive del prodotto in questione effettuate nel 1998 o nel 1999. 6. Gli operatori ritenuti essere persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93(5) della Commissione [che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92(6) del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario], interessati alla ripartizione di una quota del contingente riservata agli importatori non tradizionali, possono presentare una sola domanda di autorizzazione concernente le merci descritte nella domanda. Oltre alla dichiarazione richiesta dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 738/94, la domanda di licenza concernente la quota riservata agli importatori non tradizionali reca una dichiarazione secondo la quale il richiedente non è legato ad alcun altro operatore che abbia presentato una domanda per la quota in questione riservata ad importatori non tradizionali. 7. Le domande di licenza d'importazione possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 1351/2003 della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fino alle ore 15, ora di Bruxelles, del 20 settembre 2003. 8. Le disposizioni applicabili ai contingenti oggetto del presente avviso figurano nei seguenti regolamenti: - regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994 (GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1), - regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994 (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89), - regolamento (CE) n. 138/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6), - regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30 marzo 1994 (GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47), - regolamento (CE) n. 983/96 della Commissione, del 31 maggio 1996 (GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47), - regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003 (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1), - Regolamento (CE) n. 1351/2003 della Commissione del 30 luglio 2003 (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 8). (1) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 del 22 gennaio 1996 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6). (2) GU L 192 del 31.7.2003, pag. 8. (3) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 del 3 marzo 2003 (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1). (4) GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 del 31 maggio 1996 (GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47). (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (6) GU L 302 del 19.10.1992, pag, 1. ALLEGATO I Quantitativo massimo che può essere richiesto da ciascun importatore non tradizionale >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Elenco delle autorità nazionali competenti BELGIO Service public fédéral économie, PME Classes moyennes & énergie Administration du potentiel économique Politiques d'accès aux marchés, Service licences Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie Bestuur Economisch Potentieel Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60, Rue Général Leman 60 B - 1040 Brussel/Bruxelles Téléphone/Tel. (32-2) 206 58 16 Télécopieur/Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84 DANIMARCA Erhvervs- og Boligstyrelsen Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tlf. (45) 35 46 60 30 Fax (45) 35 46 64 01 GERMANIA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 619 69 08-0 Fax (49) 619 69 42 26/(49) 6196 908-800 GRECIA Ministry of Economy & Finance General Directorate of Policy Planning & Implementation Directorate of International Economic Issues 1, Kornarou Street GR - Athens 105-63 Tel. (30-1) 328-60 31/328 60 32 Fax: (30-1) 328 60 94/328 60 59 SPAGNA Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Fax (34) 913 49 38 32/913 49 37 40 FRANCIA Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Téléphone (33-1) 55 07 46 69/95 Télécopieur (33-1) 55 07 48 32/34/35 IRLANDIA Department of Enterprise, Trade and Employment Licencing Unit, Block C Earlsfort Centre Hatch Street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 631 25 41 Fax (353-1) 631 25 62 ITALIA Ministero del Commercio con l'estero DG per la Politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Divisione VII Viale America 341 I - 00144 Roma Tel. (39) 06 599 31 - 06 59 93 24 19 - 06 59 93 24 00 Fax (39) 06 592 55 56 LUSSEMBURGO Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Téléphone (352) 22 61 62 Télécopieur (352) 46 61 38 PAESI BASSI Belastingdienst/Douane Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 523 22 10 AUSTRIA Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A - 1011 Wien Tel. (43) 1 711 00 0 Fax (43) 1 711 00 83 86 PORTUGALLO Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Edificio da Alfândega de Lisboa Largo do Terreiro do Trigo P - 1100 Lisboa Tel. (351-21) 881 4263 Fax (351-21) 881 4261 FINLANDIA Tullihallitus/Tullstyrelsen Erottajankatu/Skillnadsgatan 2 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors P./Tel. (358-9) 6141 F. (358-9) 614 28 52 SVEZIA Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59 REGNO UNITO Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House West Precinct Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57