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Document JOC_2003_045_E_0201_01

    Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari [COM(2002) 457 def.]

    GU C 45E del 25.2.2003, p. 201–203 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0457

    Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari /* COM/2002/0457 def. */

    Gazzetta ufficiale n. 045 E del 25/02/2003 pag. 0201 - 0203


    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. BASE GIURIDICA DEI PRESTITI EURATOM

    La facoltà dell'Euratom di contrarre prestiti fa capo alla decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari ("decisione istitutiva").

    Il massimale di tali prestiti è stato originariamente stabilito nei termini seguenti dalla decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom:

    "Articolo unico

    I prestiti previsti dall'articolo 1 della decisione 77/270/Euratom possono essere contratti a concorrenza di un importo complessivo di 500 milioni di unità di conto europee; l'unità di conto europea è definita dalla decisione 75/250/CEE.

    Allorché l'importo delle operazioni effettuate raggiunge i 300 milioni di unità di conto europee, la Commissione ne informa il Consiglio, il quale, deliberando all'unanimità, si pronuncia al più presto sulla fissazione di un nuovo importo."

    Il massimale è stato successivamente innalzato da varie modifiche della decisione 77/271/Euratom del Consiglio, l'ultima delle quali (decisione 90/212/Euratom del Consiglio, del 23 aprile 1990) l'ha aumentato di 1 000 milioni di ECU portandolo a 4 000 milioni di ECU (con obbligo d'informare il Consiglio quando l'importo delle operazioni effettuate raggiunge i 3 800 milioni di ECU).

    La facoltà dell'Euratom di contrarre prestiti è stata estesa dalla decisione 94/179/Euratom del Consiglio, del 21 marzo 1994, che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi ("decisione di estensione del campo d'applicazione".

    In particolare, a norma dell'articolo 1, la Commissione è

    "... abilitata a contrarre, entro lo stesso limite, prestiti i cui proventi saranno destinati, sotto forma di mutui, al finanziamento dei progetti destinati a rafforzare la sicurezza e l'efficienza del parco nucleare dei paesi terzi indicati nell'allegato. Per poter fruire di detti mutui, i progetti d'investimenti devono:

    - o riguardare le centrali elettronucleari o gli impianti del ciclo del combustibile, in servizio o in costruzione, o avere per oggetto lo smantellamento di impianti il cui adeguamento è tecnicamente o economicamente ingiustificabile;

    - aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie a livello nazionale e in particolare l'approvazione delle autorità di sicurezza;

    - aver ottenuto un parere favorevole della Commissione sul piano tecnico ed economico.

    La Commissione contrae prestiti solamente nei limiti delle domande di mutui che le sono presentate. Le operazioni di assunzione di prestiti e le corrispondenti operazioni di erogazione di mutui sono espresse nella stessa unità monetaria e vengono effettuate alle stesse condizioni per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione di ciascuna operazione saranno addebitate alle imprese beneficiarie."

    I paesi terzi ammessi a fruire dei mutui elencati nell'allegato della decisione di cui sopra sono: Repubblica di Bulgaria, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Lituania, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Federazione russa, Repubblica di Armenia e Ucraina.

    2. UNIFICAZIONE DELLE DECISIONI

    La Commissione presenterà separatamente al Consiglio una proposta di unificazione della decisione istitutiva e della decisione di estensione del campo d'applicazione, in particolare al fine di:

    - garantire un trattamento equo e razionale degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri dopo la loro adesione alla Comunità;

    - far sì che gli aspetti della sicurezza e dell'efficacia rimangano criteri importanti di ammissibilità dei progetti

    - ammettere esplicitamente i progetti di smantellamento all'interno della Comunità, a certe condizioni, a fruire dei finanziamenti.

    3. MASSIMALE PER PRESTITI E MUTUI

    L'attuale massimale per i prestiti è fissato a 4 000 milioni di euro. Di questo importo, 2 876 milioni di EUR sono stati utilizzati per prestiti relativi a mutui concessi a beneficiari degli Stati membri. I mutui di cui è stata approvata la concessione ad alcuni paesi non facenti parte dell'Unione ammontano attualmente a circa 900 milioni di euro (212,5 milioni di euro più l'equivalente in euro di 585 milioni di USD [1]). L'importo complessivo impiegato o riservato ammonta così a circa 3 776 milioni di euro e si avvicina dunque al limite di 3 800 milioni di euro prescritto dal Consiglio. Sono all'esame diverse richieste di mutuo Euratom, ognuna delle quali può plausibilmente eccedere l'importo di circa 224 milioni di euro e determinare così il superamento del limite fissato per l'attività creditizia. Ciascuna di queste richieste di mutuo verrà, se e quando opportuno, presentata individualmente alla Commissione perché decida in materia. Per garantire che il massimale dei prestiti non costituisca un fattore vincolante la Commissione ritiene prudente informare il Consiglio prima che sia raggiunto il limite formalmente stabilito e proporre un aumento del massimale.

    [1] IL 28.11.2000 IL TASSO DI CAMBIO ERA DI 0,85 USD PER 1 EURO; 585 MILIONI DI USD EQUIVALGONO QUINDI A 688 MILIONI DI EURO.

    4. GIUSTIFICAZIONE DI UN AUMENTO DEL MASSIMALE PER PRESTITI E MUTUI

    Aver esteso nel 1994 ad alcuni paesi terzi la possibilità di beneficiare dei mutui Euratom ha dotato la Commissione di un potente strumento finanziario per influenzare la sicurezza nucleare anche al di là dei confini orientali dell'Unione. Le due recenti decisioni di accordare mutui a progetti in Bulgaria ed Ucraina dimostrano la possibilità di avvalersi di tale strumento per sostenere la politica perseguita dalla Commissione in questo campo. La partecipazione a questi progetti garantisce che essi saranno portati a termine in conformità delle norme di sicurezza occidentali ed agevola interventi analoghi in futuro. In entrambi i casi decisi sono stati concordati con i paesi interessati impegni relativi alla sicurezza delle centrali più vecchie.

    La Commissione dà esplicitamente risalto al suo appoggio per un aumento del massimale per i prestiti Euratom poiché esso fornirà, operando in sinergia con altri strumenti finanziari quali ad esempio le sovvenzioni della Comunità, un contributo positivo al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella decisione del Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999 per quanto riguarda la sicurezza nucleare nei paesi candidati all'adesione ed in quelli dell'Europa orientale. Anche se la valutazione approfondita dei livelli e degli altri aspetti della sicurezza nucleare nei paesi candidati all'adesione è ancora in corso nell'ambito del gruppo di lavoro del Consiglio responsabile per le questioni nucleari, risulta già ora chiaro che saranno necessari considerevoli investimenti per raggiungere nei paesi suddetti livelli elevati di sicurezza, comparabili a quelli dell'Unione.

    Per smantellare vari impianti che non possono essere ammodernati ed altre installazioni occorrerà investire ingenti somme. Contrariamente alla prassi seguita nell'Unione europea, i fondi per finanziare tali investimenti non sono generalmente disponibili. I prestiti Euratom saranno quindi finalizzati ad aiutare i paesi in questione a varare programmi di smantellamento.

    5. CONCLUSIONE

    La proposta è di elevare il massimale da 4 000 milioni di euro a 6 000 milioni di euro, con l'obbligo per la Commissione d'informare il Consiglio quando le operazioni effettuate raggiungono l'importo di 5 500 milioni di euro. Questi nuovi limiti permetteranno di far sì che le domande di mutui Euratom già presentate possano continuare ad essere esaminate e sottoposte alla decisione della Commissione se e quando opportuno.

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

    vista la decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari [2], in particolare l'articolo 1,

    [2] GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione 94/179/Euratom (GU L 84 del 29.3.1994, pag. 41).

    vista la proposta della Commissione [3],

    [3] GU [...]

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 77/271/Euratom del Consiglio [4] dispone che, allorché l'importo delle operazioni effettuate raggiunge i 3 8000 milioni di euro, la Commissione ne informa il Consiglio, il quale, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, si pronuncia al più presto sulla fissazione di un nuovo importo.

    [4] GU L 88 del 6.4.1977, pag. 11. Decisione modificata dalla decisione 90/212/Euratom (GU L 112 del 3.5.1990, pag. 26).

    (2) L'importo complessivo delle operazioni effettuate si avvicina alla somma di 3 800 milioni di euro stabilita nella decisione 90/212/Euratom.

    (3) La decisione 94/179/Euratom ha esteso la possibilità di fruire dei mutui Euratom ad alcuni paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità di Stati indipendenti e questo strumento è tuttora considerato valido.

    (4) Alla luce dell'esperienza acquisita, appare opportuno aumentare di 2 000 milioni di euro l'importo complessivo dei prestiti che la Commissione è abilitata a contrarre in nome della Comunità europea dell'energia atomica.

    (5) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 77/271/Euratom,

    DECIDE:

    Articolo unico

    Il testo dell'articolo unico della decisione 77/271/Euratom è sostituito dal testo seguente:

    "Articolo unico

    I prestiti di cui all'articolo 1 della decisione 77/270/Euratom possono essere contratti sino a concorrenza di un importo complessivo pari a 6 000 milioni di euro.

    Allorché l'importo delle operazioni effettuate raggiunge i 5 500 milioni di euro, la Commissione ne informa il Consiglio il quale, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, si pronuncia al più presto sulla fissazione di un nuovo importo."

    Fatto a Bruxelles, addì

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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