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Document 52002XC1116(06)
Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises (Text with EEA relevance)
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 280 del 16.11.2002, p. 22–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. C 280 del 16/11/2002 pag. 0022 - 0025
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (2002/C 280/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) N. dell'aiuto: XS 09/02 Stato membro: Spagna Regione: Comunità di Madrid Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Piano di innovazione imprenditoriale della Comunità di Madrid 2002-2005 (testo del capitolo IV ai fini della presente notifica) Base giuridica: Orden 16/2002, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se regula el Plan de Innovación Empresarial de la Comunidad de Madrid (2002-2005). (texto del capítulo IV) Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 18,03 milioni di EUR all'anno al massimo Intensità massima dell'aiuto: Fino al 15 % per le piccole imprese, fino al 7,5 % per le medie imprese. È fissato un massimale annuo di 300505 EUR per impresa Data di applicazione: 11 gennaio 2002 Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 2002-2005 (data limite per la concessione degli aiuti: 31 dicembre 2005) Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle piccole e medie imprese nei loro progetti di investimento in visualizzazioni materiali nuove, derivanti da processi di innovazione nelle medesime Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori economici ad eccezione di quelli indicati espressamente nel trattato CECA, i trasporti, la pesca, l'agricoltura, incluso il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, senza pregiudizio per le norme particolari previste da determinati regolamenti e direttive relative agli aiuti di Stato in determinati settori Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Instituto Madrileño de Desarrollo - (IMADE) ( Consejería de Economía e Innovación Tecnológica - Comunidad de Madrid ) José Abascal, 57 E - 28003 Madrid Altre informazioni: La Orden de ayudas n. 16/2002 della Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, ha come base giuridica la Orden 1939/2001, del 7 marzo, della Consejería de Economía y empleo (attualmente Consejería de Economía e Innovación Tecnológica), mediante la quale viene disciplinato il piano di innovazione imprenditoriale della Comunità di Madrid. Detto programma, valido dal 2001 al 2005 era stato precedentemente autorizzato dalla Commissione come risulta dalla lettera del 19 dicembre 2000 [aiuto di Stato N 670/2000 - Madrid (Spagna)] La nuova Orden mantiene testualmente il disposto della precedente ed inserisce un nuovo capitolo IV riguardante gli investimenti in immobilizzazioni materiali nuove, che forma oggetto della presente comunicazione (detto capitolo IV con il titolo "Linea di investimento in immobilizzazioni per l'innovazione tecnologica" copre dall'articolo 23 all'articolo 26 del nuovo testo giuridico). In seguito all'inserimento del nuovo capitolo IV nella precedente Orden de ayudas non è possibile quantificare a priori la spesa annua. In ogni caso continua ad essere in vigore il limite massimo previsto di 18,3 milioni di EUR all'anno in relazione al programma globale autorizzato nell'ambito dell'aiuto di Stato N 670/2000 non essendo previsto alcun incremento annuo delle spese. Mediante l'integrazione del capitolo IV nel precedente programma di aiuto autorizzato nell'ambito di Stato N 670/2000, si intende circoscrivere l'aiuto alle piccole e medie imprese della Comunità di Madrid, mediante la concessione di sovvenzioni all'installazione di nuove tecnologie (acquisizione di immobilizzazioni materiali) nei distinti processi di innovazione dell'impresa. Di conseguenza, l'obiettivo consiste nel consolidare in un unico testo giuridico tutte le misure di sostegno che la normativa comunitaria prevede per le piccole e medie imprese N. dell'aiuto: XS 17/01 Stato membro: Spagna Regione: Comunità autonoma della Regione della Murcia Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Aiuti alla realizzazione di progetti di sfruttamento di fonti di energia rinnovabili Base giuridica: - Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. - Decreto n. 30/2000 de reorganización de la Administración Regional. - Decreto legislativo 1/1999 de 2 de diciembre. Texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia. - Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: - crediti destinati agli enti locali: 20000000 ESP (120202,42 EUR), - crediti destinati alle imprese private (PMI): 15000000 ESP (90151,81 EUR), - crediti destinati alle famiglie e alle organizzazioni senza fini di lucro: 65000000 ESP (390657,87 EUR) Intensità massima dell'aiuto: Alle imprese private non può essere concesso piú del 40 % dei costi ammissibili all'aiuto. In ogni caso l'importo massimo dell'aiuto non può superare i 2000000 di ESP, fatta eccezione per gli enti locali e per i progetti di dimostrazione, per i quali l'importo massimo potrà essere superiore, conformemente alla relazione elaborata dalla commissione di valutazione Data di applicazione: Il regime è entrato in vigore il 16 marzo 2001 Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Fino al 30 novembre 2001 Obiettivo dell'aiuto: Aiuti agli enti locali, alle imprese private (PMI), alle famiglie e alle organizzazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di sfruttamento di fonti di energia rinnovabili: - energia solare, - energia termica, - energia fotovoltaica, - energia eolica, - biomasse, - energia geotermica, - residui solidi urbani, - biocombustibili Settore (o settori) economico interessato: - Enti locali, - famiglie e organizzazioni senza scopo di lucro, - imprese private (PMI) di qualsiasi settore di attività eccettuate le imprese operanti nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'allegato I del trattato CE, nonché le attività che promuovono l'uso di prodotti nazionali a svantaggio dei prodotti d'importazione Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Sr. Patricio Valverde Megías Consejero de Tecnologías, Industria y Comercio San Cristóbal, 6 E - 30071 Murcia N. dell'aiuto: XS 26/02 Stato membro: Spagna Regione: Catalogna Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Promozione dell'economia sociale, programma 2, aiuti a favore degli investimenti produttivi destinati alla promozione dell'occupazione e della competitività Base giuridica: TRE/383/2002, de 22 de febrero, por la cual se abre una nueva convocatoria excepcional para el año 2002 para la concesión de ayudas sobre el fomento de la economía social (DOGC núm. 3587 4.3.2002), de acuerdo con la Orden de 17 de diciembre de 2001, por la cual se aprueban las bases reguladoras sobre el fomento de la economía social en Cataluña Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 601012,10 EUR Intensità massima dell'aiuto: Massimale del 15 % dei costi ammissibili all'aiuto per gli investimenti effettuati dalle piccole imprese e del 7,5 % per le medie imprese, a concorrenza di un importo massimo di 24040,48 EUR per impresa, ovvero di 36060,73 EUR se l'investimento è effettuato in una località situata in una regione in declino demografico o industriale Data di applicazione: 4 marzo 2002 Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Dal 1o maggio 2001 al 31 dicembre 2001 Obiettivo dell'aiuto: Finanziamento di investimenti che comportano un esborso minimo effettivo di 42070,85 EUR al netto delle imposte in immobilizzazioni materiali realizzati da società cooperative e da sociedades laborales (imprese di proprietà degli stessi lavoratori), a condizione che tali investimenti siano direttamente legati al loro scopo societario Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori economici Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Manuel Romero i Colomé Director General d'Economia Social, Cooperatives i Autoempresa Departament de Treball Generalitat de Catalunya Sepúlveda, 148-150 7a planta E - 08011 Barcelona Altre informazioni: Il presente invito a presentare domande ha carattere eccezionale dato che copre le attività ammissibili all'aiuto realizzate tra il 1o maggio 2001 e il 31 dicembre 2001. Il termine ultimo dell'invito ordinario per l'esercizio 2001 per questo tipo di aiuti scadeva infatti il 30 aprile 2001, come stabilito dal decreto del 12 febbraio 2001 N. dell'aiuto: XS 63/01 Stato membro: Italia Regione: Piemonte Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Docup 2000-2006 Regione Piemonte - Misura 2.1. - Sostegno agli investimenti delle imprese - Linea 2.1b - Finanziamenti per gli investimenti delle imprese Base giuridica: Atto deliberativo della giunta regionale n. 12-3626 del 31 luglio 2001 Reg. 1260. Ob. 2. Docup Regione Piemonte, periodo di programmazione 2000-2006. Approvazione progetti di aiuto in esenzione ai sensi del Reg. CE 70/2001 - Allegato 1 - 2.1.b - Finanziamenti per gli investimenti delle imprese Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Gli importi previsti si riferiscono al regime di aiuti istituito con la "Linea 2.1b - Finanziamenti per gli investimenti delle imprese" >SPAZIO PER TABELLA> Intensità massima dell'aiuto: La linea finanzia anticipi rimborsabili alle imprese: il finanziamento a carico del Fondo non potrà essere superiore al 50 % dell'investimento, con un limite massimo di 500000 EUR e sarà concesso a tasso zero. Ad esso si affiancherà un finanziamento di pari entità erogato dagli istituti di credito convenzionati, ai normali tassi di mercato. Il prestito verrà rimborsato in 48 mesi, con rate costanti, ai quali potranno essere sommati 12 mesi di preammortamento. Per le imprese del settore alberghiero il limite massimo a carico del Fondo è elevato a 1 milione di EUR. Le risorse saranno di preferenza utilizzate per il riutilizzo di strutture esistenti. In ogni caso l'intensità di aiuto non potrà superare il 7,5 % ESL per le medie imprese ed il 15 % ESL per le piccole imprese. Non si applicano le maggiorazioni previste per le aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) Data di applicazione: 10 dicembre 2001 Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 30 giugno 2007 Obiettivo dell'aiuto: Aiuti agli investimenti. Nell'ambito del documento unico di programmazione 2000-2006 della Regione Piemonte, Asse 2 - Qualificazione e sostegno di sistema, Misura 2.1 - Sostegno agli investimenti delle imprese, Linea di intervento b) Finanziamenti per gli investimenti delle imprese, il regime in oggetto contribuisce al miglioramento dell'efficienza produttiva nonché al consolidamento e sviluppo dell'occupazione e della base produttiva. Tramite le azioni di questa linea si prevede di migliorare la produttività aziendale, migliorare i prodotti e i processi produttivi (senza sostenere attività di ricerca e sviluppo). Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Regione Piemonte - Assessorato Industria, Lavoro, New Economy, Formazione Professionale, Politiche Comunitarie, Affari Internazionali, Commercio interno ed estero Via Pisana, 6 I - Torino Persona con cui prendere contatto: Dott. Vito Valsania Via Pisano, 6 I - Torino Tel. (39) 011 432 31 95 Fax (39) 011 432 34 83 E-mail: direzione16@regione.piemonte.it Altre informazioni: Il Docup individua, in qualità di soggetto attuatore, la Regione Piemonte che potrà attuare la linea per il tramite di un organismo gestore che sarà individuato nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi. Beneficeranno del regime le piccole e medie imprese appartenenti ai settori dell'industria, costruzioni, artigianato, commercio (limitatamente agli interventi realizzati nei comuni facenti parte di comunità montane e nei comuni collinari svantaggiati), turismo e servizi, come definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese in GU L 10 del 13 gennaio 2001, ubicate in un'area obiettivo 2, in un'area Phasing-out, e/o in un'area di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Sono fatti salvi i regolamenti, le direttive, gli orientamenti, adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 70/2001: nel caso in cui pervenissero richieste di contributo da parte di soggetti appartenenti a settori regolamentati da specifica normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il soggetto attuatore esaminerà detti progetti alla luce della normativa applicabile e ottempererà alle indicazioni ivi prescritte. È escluso l'intervento del FESR in favore di imprese della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (allegato 1 del trattato)