EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC0925(01)

Note esplicative concernenti il protocollo 1 dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

GU C 228 del 25.9.2002, p. 2–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0925(01)

Note esplicative concernenti il protocollo 1 dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. C 228 del 25/09/2002 pag. 0002 - 0010


Note esplicative concernenti il protocollo 1 dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa(1)

(2002/C 228/02)

1. ARTICOLO 1, LETTERA F - PREZZO FRANCO FABBRICA

Il prezzo franco fabbrica di un prodotto deve includere:

- il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione,

- tutti i costi (del materiale ed altri) effettivamente sostenuti dal fabbricante. Ad esempio, il prezzo franco fabbrica di video cassette, dischi, dischetti, supporti di software informatico ed altri prodotti analoghi, registrati, che comportano un elemento di proprietà intellettuale, deve includere nella misura del possibile tutte le spese sostenute dal fabbricante inerenti al diritto di proprietà intellettuale utilizzati per garantire la fabbricazione delle merci in questione, a prescindere dal fatto che il detentore di tali diritti abbia o non abbia stabilito la propria sede o la sua residenza nel paese di produzione.

Non si tiene conto degli sconti (ad esempio, sconti per grandi quantità o per pagamento anticipato).

2. ARTICOLO 2 - REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

I prodotti originari composti di materiali che sono stati "interamente ottenuti" o hanno subito "trasformazioni sufficienti" in due o più Stati ACP sono considerati prodotti originari dello Stato ACP nel quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che queste ultime consistano in operazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5.

Esempio:

Un filato di lana australiano (SA ) è importato in Giamaica per essere tessuto (SA 5111 ). I tessuti così ottenuti sono spediti in Guyana dove vengono confezionati degli indumenti (SA ). Poiché gli indumenti del capitolo 62 devono essere confezionati a partire da filato, il requisito è stato soddisfatto, se si tiene conto della trasformazione effettuata in tutti i paesi ACP, e gli indumenti sono considerati originari della Guyana.

Se sono spediti nel Suriname per l'etichettatura, gli indumenti non saranno considerati originari del Suriname, ma continueranno ad essere considerati originari della Guyana.

3. ARTICOLO 4 - APPLICAZIONE DELLA REGOLA DELLA TOLLERANZA IN VALORE NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DEL TONNO

Per quanto riguarda l'applicazione della regola della tolleranza in valore nel settore dell'industria di trasformazione del tonno, il prodotto considerato è definito come tutto il tonno trasformato, esportato con un solo certificato di circolazione EUR.1, ottenuto dalla stessa specie e classificato alla stessa sottovoce della nomenclatura combinata della Comunità (codice NC a 8 cifre).

L'importo riferito a tonno non originario che, in applicazione della regola della tolleranza in valore, può essere utilizzato fino al 15 % del prezzo franco fabbrica di un dato prodotto è calcolato nel modo seguente:

A. Individuare in quale sottovoce del sistema armonizzato (codice a 6 cifre) è classificato il tonno non originario utilizzato. In altri termini, verificare se il tonno non originario utilizzato sia tonno bianco (SA 0302 31 o 0303 41 ), albacora (SA 0302 32 o 0303 42 ), tonnetto striato (SA 0302 33 o 0303 43 ), tonno obeso (SA 0302 34 o 0303 44 ), tonno rosso (SA 0302 35 o 0303 45 ), tonno (SA 0302 36 o 0303 46 ) o un altro tipo di tonno (SA 0302 39 or 0303 49 ).

B. Determinare in quale sottovoce NC (codice ad 8 cifre) della nomenclatura combinata della Comunità il tonno trasformato ottenuto dal tonno non originario indicato nel paragrafo A sia classificato. In altri termini, verificare se il tonno trasformato, nella cui lavorazione è utilizzato tonno non originario, sia tonno sotto olio vegetale (NC 1604 14 11 ), loins (CN 1604 14 16 ), tonno al naturale (CN 1604 14 18 ) o se si tratti di altre preparazioni o conserve di tonno (CN 1604 20 70 ).

C. Determinare per la sottovoce SA indicata al paragrafo A i valori rispettivi del tonno non originario usato per ottenere il tonno trasformato indicato nel paragrafo B e da esportare con un certificato di circolazione EUR.1 (o dichiarazione su fattura).

D. Determinare il prezzo franco fabbrica del tonno trasformato indicato nel paragrafo B e coperto dal certificato di circolazione EUR.1 (o dichiarazione su fattura).

E. Calcolare se gli importi indicati nel paragrafo C superino il 15 % degli importi corrispondenti indicati nel paragrafo D.

Se è stato utilizzato tonno non originario e l'intera spedizione può beneficiare dell'origine preferenziale in applicazione della regola della tolleranza in valore, la domanda di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o la dichiarazione su fattura devono essere vistate dall'esportatore con la dicitura: "tolleranza in valore applicata per ..."(2).

La dichiarazione summenzionata deve essere inserita nella casella "osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1 o aggiunta nella dichiarazione su fattura.

Esempio 1:

Particolari della spedizione:

>SPAZIO PER TABELLA>

Calcolo:

A. Individuare sotto quale sottovoce del sistema armonizzato (codice a 6 cifre) è classificato il tonno non originario:

- Tonno albacora (SA 0303 42 )

B. Individuare sotto quale sottovoce della NC della Comunità (codice ad 8 cifre) è classificato il tonno trasformato ottenuto dal tonno non originario indicato nel paragrafo A.

- Tonno sotto olio (NC 1604 14 11 )

C. Determinare per la sottovoce indicata nel paragrafo A i valori rispettivi del tonno non originario utilizzato per ottenere il tonno trasformato indicato al paragrafo B.

-

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

D. Determinare il prezzo franco fabbrica del tonno trasformato indicato nel paragrafo B.

- 16000 EUR

E. Calcolare se gli importi indicati nel paragrafo C superino il 15 % degli importi corrispondenti indicati nel paragrafo D.

-

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Conclusione:

L'intera spedizione può beneficiare dell'origine preferenziale. La domanda di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o la dichiarazione su fattura devono essere vistate dall'importatore con la seguente dicitura: "Tolleranza in valore applicata per tonno albacora sotto olio del codice NC 1604 14 11 ".

Esempio 2:

Particolari della spedizione:

>SPAZIO PER TABELLA>

Calcolo:

A. Individuare sotto quale sottovoce del sistema armonizzato (codice a 6 cifre) è classificato il tonno non originario:

- Tonno striato (SA 0303 43 )

B. Individuare sotto quale sottovoce della NC della Comunità (codice ad 8 cifre) è classificato il tonno trasformato ottenuto dal tonno non originario indicato nel paragrafo A.

- Tonno sotto olio (CN 1604 14 11 )

C. Determinare per la sottovoce indicata nel paragrafo A i valori rispettivi del tonno non originario utilizzato per ottenere il tonno trasformato indicato al paragrafo B.

-

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

D. Determinare il prezzo franco fabbrica del tonno trasformato indicato nel paragrafo B.

- 21600 EUR

E. Calcolare se gli importi indicati nel paragrafo C superino il 15 % degli importi corrispondenti indicati nel paragrafo D.

-

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Conclusione:

L'intera spedizione può beneficiare dell'origine preferenziale. La domanda di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o la dichiarazione su fattura devono essere vistate dall'importatore con la seguente dicitura: "Tolleranza in valore applicata per tonno striato sotto olio del codice NC 1604 14 11 ".

Esempio 3:

Particolari della spedizione:

>SPAZIO PER TABELLA>

Calcolo:

A. Individuare sotto quale sottovoce del sistema armonizzato (codice a 6 cifre) è classificato il tonno non originario:

- Tonno striato (SA 0303 43 )

B. Individuare sotto quale sottovoce della NC della Comunità (codice ad 8 cifre) è classificato il tonno trasformato ottenuto dal tonno non originario indicato nel paragrafo A.

- B.1: Tonno sotto olio (NC 1604 14 11 )

- B.2: Tonno al naturale (NC 1604 14 18 )

C. Determinare per la sottovoce indicata nel paragrafo A i valori rispettivi del tonno non originario utilizzato per ottenere il tonno trasformato indicato al paragrafo B.

- B.1:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

- B.2:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

D. Determinare il prezzo franco fabbrica del tonno trasformato indicato nel paragrafo B.

- B.1: 7000 EUR

- B.2: 3500 EUR

E. Calcolare se gli importi indicati nel paragrafo C superano il 15 % degli importi corrispondenti indicati nel paragrafo D.

- B.1:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

- B.2:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Conclusione:

L'intera spedizione può beneficiare dell'origine preferenziale. La domanda di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o la dichiarazione su fattura devono essere vistate dall'importatore con la seguente dicitura: "Tolleranza in valore applicata per tonno striato sotto olio del codice (NC 1604 14 11 ) e tonno striato al naturale (NC 1604 14 18 )".

Esempio 4:

Particolari della spedizione:

>SPAZIO PER TABELLA>

Calcolo:

A. Individuare sotto quale sottovoce del sistema armonizzato (codice a 6 cifre) è classificato il tonno non originario:

- Tonno striato (SA 0303 43 )

B. Individuare sotto quale sottovoce della NC della Comunità (codice ad 8 cifre) è classificato il tonno trasformato ottenuto dal tonno non originario indicato nel paragrafo A.

- Tonno sotto olio (NC 1604 14 11 )

C. Determinare per la sottovoce indicata nel paragrafo A i valori rispettivi del tonno non originario utilizzato per ottenere il tonno trasformato indicato al paragrafo B.

-

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

D. Determinare il prezzo franco fabbrica del tonno trasformato indicato nel paragrafo B.

- 7600 EUR

E. Calcolare se gli importi indicati nel paragrafo C superino il 15 % degli importi corrispondenti indicati nel paragrafo D.

-

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Conclusione:

Non tutta la spedizione può beneficiare dell'origine preferenziale. Non è possibile rilasciare/compilare un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione su fattura per il tonno sotto olio (NC 1604 14 11 ).

4. ARTICOLO 6 - CUMULO DELL'ORIGINE

4.1. Cumulo con i PTOM e la Comunità

4.1.1. Cumulo con materiali originari della Comunità o dei PTOM

I prodotti che hanno già ottenuto l'origine comunitaria o PTOM e che subiscono ulteriori lavorazioni in un paese ACP sono considerati originari di quest'ultimo, purché le operazioni effettuate vadano al di là di quelle di cui all'articolo 5.

Esempio 1:

Pesce (capitolo 3 SA) originario di St Pierre e Miquelon (PTOM) è trasportato in Giamaica (ACP) per essere trasformato in conserve di pesce (SA 1604 ). Le conserve sono considerate originarie della Giamaica.

Esempio 2:

Pesce (capitolo 3 SA) originario di St Pierre e Miquelon e ivi trasformato in conserve (SA 1604 ) è trasportato in Giamaica per essere etichettato e inscatolato. Siccome l'operazione effettuata in Giamaica è minima, le conserve sono considerate originarie di St Pierre e Miquelon.

4.1.2. Cumulo di lavorazioni e trasformazioni

I prodotti non originari trasformati nella Comunità o nei PTOM senza ottenere l'origine e che subiscono ulteriori trasformazioni negli ACP sono considerati originari di un paese ACP, purché tutte le operazioni effettuate, e considerate nel loro insieme, siano sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

Esempio 1:

Un filato di lana australiano (SA ) è importato nella Comunità per essere filato (SA 5111 ). I tessuti ottenuti sono spediti in Guyana per confezionare degli indumenti (SA ). Siccome gli indumenti del capitolo 62 devono essere fabbricati a partire dal filato, questo requisito è soddisfatto se si tiene conto della lavorazione effettuata nella Comunità, nei PTOM e negli Stati ACP, e gli indumenti sono considerati originari della Guyana.

Esempio 2:

Un filato di lana australiano (SA ) è importato nella Comunità per essere tessuto (SA 5111 ). Il tessuto è poi spedito in Guyana per essere tinto. I tessuti del SA 5111 sono originari se ottenuti da fibre naturali o in determinate condizioni, quando sono stampati e subiscono due operazioni preparatorie o di rifinitura. Di conseguenza, il tessuto non originario, tinto in Guyana, non può ottenere l'origine ACP.

4.2. Cumulo con il Sudafrica

4.2.1. Cumulo con materiali originari del Sudafrica(3)

I prodotti che hanno già ottenuto l'origine sudafricana e che sono poi trasformati in un paese ACP sono considerati originari del paese ACP, purché il valore aggiunto in quest'ultimo paese superi il valore dei materiali utilizzati originari del Sudafrica.

Esempio:

Nelle isole Maurizio sono confezionati indumenti (SA ) a partire da tessuti di cotone (SA ) originari del Sudafrica. Questi indumenti sono considerati originari delle isole Maurizio, purché il valore ivi aggiunto superi il valore del tessuto di cotone.

4.2.2. Cumulo di lavorazioni e trasformazioni all'interno della SACU

I prodotti non originari trasformati in Sudafrica senza ottenere l'origine e che subiscono ulteriori trasformazioni in un paese ACP, Stato membro della SACU, sono considerati originari del paese ACP, purché tutte le operazioni effettuate, e considerate nel loro insieme, siano sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

Esempio:

Un filato di lana australiano (SA ) è importato in Sudafrica per essere tessuto (SA 5111 ). Questi tessuti sono poi spediti in Namibia per confezionare degli indumenti (SA ). Gli indumenti del capitolo 62 sono originari se fabbricati a partire dal filato. Questo requisito è stato soddisfatto, se si tiene conto delle trasformazioni effettuate in tutti i paesi SACU. Di conseguenza, gli indumenti sono considerati originari della Namibia.

5. ARTICOLO 9 - NORMA IN MATERIA D'ORIGINE APPLICABILE AGLI ASSORTIMENTI

La norma d'origine definita per gli assortimenti si applica esclusivamente agli assortimenti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato.

In conformità di tale regola, ciascuno dei prodotti che compone l'assortimento ad eccezione di quelli il cui valore non superi il 15 % del valore totale di questo assortimento, deve soddisfare i criteri di origine che si applicano alla voce nella quale sarebbe stato classificato se fosse stato presentato separatamente e non incluso in un assortimento, qualunque sia la voce nella quale è classificato l'assortimento completo in virtù della succitata regola.

Dette disposizioni si applicano anche qualora sia invocata la tolleranza del 15 % per il prodotto che, conformemente al testo della succitata regola generale, determina la classificazione dell'assortimento completo.

6. ARTICOLO 14 - DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI PER MERCI USATE

La prova dell'origine può essere rilasciata anche nel caso di merci usate o di qualsiasi altra merce, qualora, essendo trascorso un lungo periodo tra la data della produzione o dell'importazione, da un lato, e quella dell'esportazione, dall'altro, i documenti giustificativi d'uso non siano più disponibili sempre che:

a) la data di produzione e di importazione delle merci sia anteriore al periodo per il quale gli operatori commerciali sono tenuti, in conformità della regolamentazione in vigore nel paese di esportazione, a conservare i loro documenti contabili;

b) le merci possano essere considerate originarie in virtù di altri elementi probanti, quali dichiarazioni del fabbricante o di un altro operatore commerciale, parere di esperti, marchi apposti sulle merci, descrizioni di queste ultime, ecc.;

c) nessun elemento induca a credere che le merci non soddisfano i requisiti delle norme in materia di origine.

7. ARTICOLO 14 (E 23) - PRESENTAZIONE DELLA PROVA DI ORIGINE IN CASO DI TRASMISSIONE ELETTRONICA DELLA DICHIARAZIONE DI IMPORTAZIONE

Qualora la dichiarazione di importazione sia trasmessa elettronicamente all'autorità doganale del paese di importazione, spetta a dette autorità decidere, nel quadro e in virtù delle disposizioni della legislazione doganale applicabile in questo paese, quando e quali documenti che costituiscono la prova dell'origine debbano essere effettivamente presentati.

8. ARTICOLO 15 - DESIGNAZIONE DELLE MERCI NEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR.1

Caso di spedizioni importanti

Qualora lo spazio corrispondente alla rubrica prevista nel certificato di circolazione EUR.1 per l'indicazione della designazione delle merci non possa contenere tutte le precisazioni utili per consentirne l'identificazione, segnatamente nel caso di spedizioni importanti, l'esportatore può specificare le merci alle quale si riferisce il certificato sulle fatture allegate relative a dette merci e, se necessario, su qualsiasi altro documento, sempreché

a) indichi il numero delle fatture nella casella 10 del certificato di circolazione EUR.1;

b) le fatture e, se necessario, qualsiasi altro documento commerciale possano essere allegate al certificato anteriormente alla sua presentazione in dogana; e

c) l'autorità doganale abbia apposto sulle fatture e, se necessario, su qualsiasi altro documento commerciale, un timbro che le collega al certificato.

9. ARTICOLO 15 - MERCI ESPORTATE DA UNO SPEDIZIONIERE DOGANALE

Uno spedizioniere doganale può esercitare le funzioni di rappresentante autorizzato della persona proprietaria delle merci oppure fruire di un diritto analogo di disposizione di tali merci, anche nel caso in cui detta persona non sia stabilita nel paese di esportazione, purché lo spedizioniere sia in grado di provare lo statuto originario delle merci.

10. ARTICOLO 16 - MOTIVI TECNICI

Un certificato di circolazione EUR.1, che non sia stato compilato nel rispetto delle disposizioni in vigore, può essere respinto per "motivi tecnici". In questi casi può essere presentato in un secondo tempo un certificato rilasciato a posteriori. Questa categoria riguarda, ad esempio, le situazioni in cui:

- il certificato di circolazione EUR.1 sia compilato su un formulario non regolamentare (ad esempio privo di fondo arabescato, molto diverso di dimensioni o di colore dal modello regolamentare; privo di numero di serie, stampato in una lingua non autorizzata);

- una casella del certificato di circolazione EUR.1, la cui compilazione è obbligatoria, sia rimasta vuota (ad esempio, casella 4 EUR.1)(4),

- manchino timbro e firma (casella 11),

- il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato da un'autorità non abilitata,

- il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato con un nuovo timbro non ancora comunicato,

- sia presentata una fotocopia o una copia in luogo dell'originale del certificato di circolazione EUR.1,

- la menzione nelle caselle 2 o 5 riguardi un paese non aderente all'accordo (ad esempio, Israele o Cuba).

Comportamento da tenere:

Dopo aver apposto la menzione "documento respinto", indicandone il o i motivi, il certificato è restituito all'importatore per permettergli di ottenere il rilascio a posteriori di un nuovo certificato. L'amministrazione doganale può eventualmente conservare una fotocopia del certificato respinto in vista di un controllo a posteriori o qualora abbia motivo di supporre una frode.

11. ARTICOLO 19 - APPLICAZIONE PRATICA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI SU FATTURA

Si applicano le seguenti disposizioni:

a) L'indicazione dei prodotti non originari, e quindi non coperti dalla dichiarazione su fattura, non deve essere effettuata nella dichiarazione stessa. Tuttavia, questa indicazione deve essere presente sulla fattura in maniera chiara, per evitare qualsiasi malinteso.

b) È possibile presentare dichiarazioni eseguite su fotocopie di fatture solo se le dichiarazioni sono firmate come l'originale. Nel caso di esportatori autorizzati, che sono dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura, questi sono dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura eseguite su fotocopie di fatture.

c) La dichiarazione su fattura presentata sul retro di quest'ultima è ammissibile.

d) La dichiarazione su fattura può essere presentata su un foglio separato da detta fattura, a condizione che tale foglio faccia chiaramente parte della fattura. Non è autorizzato un formulario complementare.

e) Una dichiarazione su un'etichetta incollata in un secondo tempo sulla fattura può essere accettata esclusivamente qualora sia certo che detta etichetta è stata apposta dall'esportatore. Ne consegue, ad esempio, che la firma o il timbro dell'esportatore devono coprire sia l'etichetta che la fattura.

12. ARTICOLO 19 - BASE DI VALORE RELATIVA AL RILASCIO E ALL'ACCETTAZIONE DI DICHIARAZIONI SU FATTURA, COMPILATE DA QUALSIASI ESPORTATORE

Il prezzo franco fabbrica può servire da base di valore per decidere quando una dichiarazione su fattura possa sostituire un certificato di circolazione EUR.1, tenuto conto del limite di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b). Qualora si consideri base di valore il prezzo franco fabbrica, il paese di importazione è tenuto ad accettare le dichiarazioni su fattura presentate in rapporto a tale prezzo.

In assenza di prezzo franco fabbrica, in caso di spedizione a titolo gratuito, si considera base per la determinazione del limite di valore il valore in dogana stabilito dall'autorità del paese di importazione.

13. ARTICOLO 20 - ESPORTATORE AUTORIZZATO

Per esportatore si intendono le persone o le imprese, indipendentemente dal fatto che si tratti di produttori o di commercianti, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dal presente protocollo. Uno spedizioniere doganale non può ricevere lo status di esportatore autorizzato ai sensi del presente protocollo.

Il conferimento dello status di esportatore autorizzato è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta da parte dell'esportatore. Nell'esaminare la domanda, le autorità doganali devono tener conto segnatamente del fatto che:

- l'esportatore effettua regolarmente esportazioni. Le autorità doganali devono tener conto della frequenza delle esportazioni piuttosto che del loro numero o di un importo determinato,

- l'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario delle merci da esportare. L'esame deve accertare che l'esportatore sia a conoscenza delle norme in materia di origine applicabili e che sia in possesso di tutti i documenti che attestino l'origine. Nel caso di produttori, sarà necessario appurare che la contabilità di magazzino dell'impresa permetta l'identificazione dell'origine o, nel caso di nuove imprese, che il sistema installato permetta questo tipo di identificazione. Nel caso di semplici dettaglianti, sarà necessario verificare in maniera più approfondita i flussi commerciali abituali dell'operatore,

- l'esportatore presenta, per quanto riguarda attività di esportazione precedentemente svolte, garanzie sufficienti del carattere originario delle merci e della possibilità di ottemperare a tutti gli obblighi che ne derivano.

Al momento del rilascio di un'autorizzazione gli esportatori debbono:

- impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura esclusivamente per merci per le quali essi possiedono, al momento del rilascio, tutte le prove o gli elementi contabili necessari,

- assumere la completa responsabilità dell'utilizzo, segnatamente per quanto riguarda dichiarazioni di origine inesatte o un uso erroneo di detta autorizzazione,

- accertare che la persona incaricata all'interno dell'impresa di compilare le dichiarazioni su fattura sia a conoscenza e comprenda le norme in materia di origine,

- impegnarsi a conservare tutti i documenti giustificativi per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione,

- impegnarsi a presentare in qualsiasi momento alle autorità doganali gli elementi di prova e accettare controlli effettuati da queste stesse autorità.

Le autorità doganali devono controllare in maniera periodica gli esportatori autorizzati. Il controllo deve essere effettuato in modo da garantire l'utilizzo corretto dell'autorizzazione e può essere effettuato a intervalli determinati, se possibile, in base a criteri di analisi dei rischi.

Le autorità doganali trasmettono alla Commissione europea il sistema di numerazione nazionale selezionato per designare gli esportatori autorizzati. La Commissione invierà questa informazione alle autorità doganali degli Stati membri dell'UE.

14. ARTICOLO 24 - IMPORTAZIONE CON SPEDIZIONI SCAGLIONATE

L'importatore che vuole beneficiare delle disposizioni del presente articolo deve informare l'esportatore, anteriormente all'invio della prima spedizione, che si richiede un'unica prova dell'origine per il prodotto completo.

È possibile che ciascuna spedizione sia composta unicamente di prodotti originari. Qualora tali spedizioni siano accompagnate da prove di origine, dette prove separate sono accettate dalle autorità doganali del paese di importazione per le spedizioni scaglionate in questione, anziché una sola prova di origine per il prodotto completo.

15. ARTICOLO 32 - RIFIUTO DEL REGIME PREFERENZIALE SENZA VERIFICA

Si tratta di casi in cui la prova dell'origine è considerata inapplicabile. Questa categoria riguarda, tra l'altro, le seguenti situazioni:

- i prodotti oggetto del certificato di circolazione EUR.1 non beneficiano del regime preferenziale,

- la casella "designazione delle merci" (casella 8 EUR.1) non è stata compilata o si riferisce a merci diverse da quelle presentate,

- la prova dell'origine è rilasciata da un paese non beneficiario del regime preferenziale, anche se tale prova riguarda merci originarie di un paese beneficiario (ad esempio rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 da parte di Israele per merci originarie di un paese ACP),

- il certificato di circolazione EUR.1 presenta tracce di raschiatura o di correzione sovrapposte non autenticate, in una delle caselle obbligatorie (ad esempio le caselle "designazione delle merci", "numero e natura dei colli", "paese di destinazione", "paese di origine"),

- il termine di validità del certificato di circolazione EUR.1 è superato per motivi non previsti dalla regolamentazione (ad esempio circostanze eccezionali), fatti salvi i casi in cui le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza del termine,

- è presentata a posteriori la prova dell'origine relativa a merci inizialmente importate in modo fraudolento,

- la casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 indica un paese non aderente all'accordo.

Comportamento da tenere:

La prova dell'origine con la menzione "INAPPLICABILE" deve essere conservata dall'amministrazione doganale alla quale è stata presentata, per evitare ulteriori tentativi di utilizzazione.

Se del caso, le autorità doganali del paese di importazione informano senza indugio le autorità doganali del paese di esportazione del rifiuto.

16. ARTICOLO 32 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DELLE PROVE DELL'ORIGINE

Nessun paese è tenuto a soddisfare una domanda di controllo a posteriori, formulata ai sensi dell'articolo 32, pervenuta ad oltre tre anni dalla data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura.

17. ARTICOLO 32 - DUBBIO RAGIONEVOLE

Questa situazione riguarda, ad esempio, i casi in cui:

- manchi la firma dell'esportatore (ad eccezione delle dichiarazioni su fattura o documenti commerciali compilati da esportatori autorizzati quando se ne preveda la possibilità),

- manchi la firma dell'autorità che ha rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, o la data,

- le merci, gli imballaggi o gli altri documenti di accompagnamento siano corredati da marchi relativi ad un'origine diversa da quella figurante nel certificato di circolazione EUR.1,

- le diciture che figurano nel certificato di circolazione EUR.1 inducono a ritenere che le condizioni di lavorazione sono insufficienti per conferire il carattere originario,

- il timbro utilizzato per il visto del documento è diverso da quello che è stato comunicato.

Comportamento da tenere:

Il documento viene inviato per controllo a posteriori alle autorità del paese di esportazione con l'indicazione dei motivi che giustificano la richiesta di controllo. In attesa dei risultati, le autorità doganali adottano le misure conservative del caso, per garantire il pagamento dei dazi applicabili.

18. ALLEGATO I - NOTA INTRODUTTIVA 6 PUNTO 6.1

La regola specifica concernente le materie tessili non si applica alle fodere e alla tela da sarto. La stoffa utilizzata per le tasche è un tessuto speciale utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di tasche e non va quindi considerata una fodera o una tela da sarto normale. Di conseguenza, la regola si applica alla stoffa da tasca per pantaloni. La regola si applica ai tessuti a pezze, nonché alle tasche finite, originari dei paesi terzi.

19. NOTE ESPLICATIVE PER GLI ARTICOLI 16 E 32

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 94.

(2) Descrizione del prodotto in questione (specie e tipo)

(3) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 8, del protocollo 1.

(4) Nel caso in cui la casella per la designazione delle merci sia vuota, si rinvia alle note sull'articolo 32: rifiuto del regime preferenziale senza verifica.

Top