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Document 92002E000642

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0642/02 di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione. Posizione australiana sul diritto di asilo.

GU C 205E del 29.8.2002, p. 182–182 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E0642

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0642/02 di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione. Posizione australiana sul diritto di asilo.

Gazzetta ufficiale n. 205 E del 29/08/2002 pag. 0182 - 0182


INTERROGAZIONE SCRITTA P-0642/02

di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione

(28 febbraio 2002)

Oggetto: Posizione australiana sul diritto di asilo

Premesso che la dura posizione dell'Australia sul diritto di asilo è tornata ad imporsi al centro dell'attenzione internazionale; tale posizione prevede l'obbligo di internamento e detenzione per tutti gli immigrati clandestini, incluse le famiglie con bambini ed i minori senza famiglia; il Governo australiano continua a dimostrare scarsa sensibilità verso tale problema nonostante le prime forti manifestazioni di protesta che chiedono la chiusura dei centri di detenzione; tale politica nei confronti di questa categoria sfavorita di persone non tiene conto degli obblighi internazionali in materia di asilo e tutela dei minori.

Può la Commissione europea esprimere un proprio parere ed elencare le misure che intende adottare per dare una soluzione positiva a questo spinoso problema che affligge un Paese, da sempre terra di immigrati ed immigrazione, che sembra aver oggi perso il senso della sua storia?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(26 marzo 2002)

La storia dell'Australia poggia su una tradizione d'immigrazione. L'Australia è parte alla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e al relativo Protocollo del 1967. Sulla base di un programma di reinsediamento, ha anche istituito uno specifico canale che consente ai rifugiati che hanno trovato altrove il primo paese di accoglienza di entrare in modo legale e regolare in Australia, dove possono godere della protezione internazionale e risiedere legalmente. Come accade negli Stati membri, da diversi anni l'Australia deve affrontare nuove forme di afflussi di richiedenti asilo. Giova osservare che dal 1945 oltre mezzo milione di persone sono giunte in Australia grazie al suo programma umanitario ed in materia di asilo e che nel periodo 2000-2001 l'Australia ha concesso quasi 14 000 visti per motivi umanitari, 8 000 dei quali rilasciati all'estero.

La Commissione riconosce che la politica di detenzione dei richiedenti asilo è una questione controversa, tanto in Australia che in Europa. L'Articolo 31 della Convenzione di Ginevra disciplina la situazione dei rifugiati che entrano e soggiornano illegalmente nel territorio di una parte contraente. Nel contesto delle consultazioni mondiali, iniziativa multilaterale avviata nel 2000 dalla comunità internazionale sotto l'egida dell'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite (ACNUR) allo scopo di rafforzare il sistema di protezione internazionale ed in particolare l'applicazione della Convenzione di Ginevra, è stato riconosciuto che l'attuazione dell'articolo 31 e la questione della detenzione dei richiedenti asilo richiedeva una particolare attenzione. L'Australia partecipa attivamente al processo delle consultazioni mondiali.

Nell'attuale cammino verso l'istituzione di un regime comune europeo in materia di asilo, la Commissione, ispirandosi alle tradizioni europee e basandosi sulle conclusioni di Tampere, ha introdotto delle disposizioni relative al trattenimento dei richiedenti asilo nelle proposte di direttive riguardanti, rispettivamente, le procedure applicate in materia di asilo(1) e le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo(2), entrambe attualmente in fase di esame. Il nucleo centrale di tali disposizioni è costituito da vari principi. I richiedenti asilo non devono essere trattenuti semplicemente perché sono tali o perché giungono illegalmente. Tuttavia, possono sussistere motivi legittimi che giustificano per qualche tempo, durante lo svolgimento della procedura di asilo, una limitazione della libertà di circolazione. Tali limitazioni possono essere applicate soltanto se e per il periodo strettamente necessario. Devono essere effettuate verifiche periodiche della necessità del trattenimento e si deve tener conto della specifica situazione dei minori. Durante il periodo di trattenimento, devono essere garantite condizioni umane ed il rispetto dei diritti fondamentali.

La Commissione intende continuare a sostenere il dialogo multilaterale su tali complesse materie, lo scambio delle migliori prassi e l'impegno dell'ACNUR a cooperare con gli Stati interessati quando siano sollevate questioni relative all'attuazione della Convenzione di Ginevra. La Commissione e l'Australia avranno l'opportunità di discutere le questioni relative all'asilo e all'immigrazione nelle prossime settimane.

(1) GU C 62 E del 27.2.2001.

(2) GU C 213 E del 31.7.2001.

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