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Document 92002E000230

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0230/02 di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione. Ostacoli alla libera circolazione a causa del sistema delle pensioni extralegali.

GU C 205E del 29.8.2002, p. 96–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E0230

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0230/02 di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione. Ostacoli alla libera circolazione a causa del sistema delle pensioni extralegali.

Gazzetta ufficiale n. 205 E del 29/08/2002 pag. 0096 - 0097


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0230/02

di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione

(6 febbraio 2002)

Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione a causa del sistema delle pensioni extralegali

I cittadini dell'UE che nel corso della propria vita lavorativa prestano o hanno prestato servizio in diversi Stati membri vedono la propria mobilità ostacolata dal sistema delle pensioni extralegali. Un esempio di tale ostacolo risiede nel fatto che talune normative prevedono un periodo minimo per la costruzione dei diritti pensionistici o e questo avviene ancora più spesso non prevedono assolutamente la possibilità di riunire i diversi periodi di contribuzione. Dal momento che le pensioni extralegali non sono disciplinate dalle disposizioni comunitarie, non è prevista alcuna misura compensativa che contrasti gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori.

Condivide la Commissione l'opinione dell'interrogante, secondo cui il sistema delle pensioni extralegali costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione? Può dire la Commissione se intende adottare delle misure compensative al riguardo?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(3 aprile 2002)

Come l'onorevole parlamentare rileva giustamente, la normativa comunitaria in vigore relativa alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (regolamento (CEE) n. 1408/71(1)) non copre i regimi pensionistici extralegali complementari.

Questi regimi rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 98/49/CE(2) che garantisce la parità di trattamento quanto al mantenimento dei diritti pensionistici. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare il mantenimento dei diritti a pensione acquisiti dagli iscritti ad un regime pensionistico complementare nei confronti dei quali non vengono più versati contributi per il fatto di spostarsi da uno Stato membro ad un altro, nella stessa misura riservata agli iscritti nei confronti dei quali i contributi non vengono più versati, ma che restano nello stesso Stato membro.

Gli Stati membri devono inoltre assicurare che negli altri Stati membri i regimi pensionistici complementari eroghino agli iscritti, nonché agli altri aventi diritto a titolo di tali regimi, tutte le prestazioni dovute in base a detti regimi, al netto delle imposte e delle spese di transazione eventualmente

applicabili. La direttiva 98/49/CE consente peraltro che i contributi continuino a essere versati a un regime pensionistico complementare con sede in uno Stato membro da o per conto del lavoratore distaccato che è iscritto a detto regime, durante il periodo del suo distacco in un altro Stato membro.

Tuttavia, questa direttiva non affronta altri problemi, come quello dei periodi di contribuzione. A causa della complessità di questo punto, che investe sia la protezione sociale sia l'ambito fiscale, è importante coinvolgere tutte le parti interessate nella ricerca di soluzioni adeguate. La Commissione ha pertanto creato un Forum europeo delle pensioni, che fornisce agli Stati membri, alle parti sociali, alle casse e agli istituti pensionistici la possibilità di esaminare congiuntamente i principali ostacoli e di individuare le soluzioni migliori. Sulla base degli esiti di queste discussioni, la Commissione lancerà, conformemente al suo piano d'azione per le competenze e la mobilità del 13 febbraio 2002(3), una consultazione formale con le parti sociali nella primavera del 2002, per intervenire con azioni supplementari volte a migliorare la trasferibilità dei diritti a pensione complementare dei lavoratori migranti.

Inoltre, l'imposizione fiscale delle pensioni complementari costituisce spesso un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. La Commissione, il 19 aprile 2001, ha pubblicato in merito la comunicazione sull'eliminazione degli ostacoli fiscali all'erogazione transfrontaliera di pensioni aziendali e professionali(4). Sulla base di questa comunicazione, il consiglio Ecofin si è impegnato a lavorare per migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sui regimi pensionistici professionali, nonché sulle questioni inerenti alla doppia imposizione e alla doppia esenzione, prefiggendosi di completare i lavori entro la fine dell'anno. Da parte sua, la Commissione sta esaminando le normative fiscali degli Stati membri applicabili ai regimi pensionistici professionali ed adotterà le misure necessarie per garantire il pieno rispetto delle libertà fondamentali enunciate dal trattato CE, ricorrendo, se necessario, alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 226 del suddetto trattato. Vi sono già due cause pendenti dinanzi alla Corte, Danner e Skandia-Ramstedt(5). Entrambe potrebbero contribuire significativamente alla rimozione degli ostacoli fiscali, se la Corte decide a favore dei contribuenti.

(1) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.1.1997), e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento e del Consiglio, del 5 giugno 2001, (GU L 187 del 10.7.2001).

(2) Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea. GU L 209 del 25.7.1998.

(3) COM(2002) 72 def.

(4) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale. GU C 165 dell'8.6.2001.

(5) Cause C-136/00 e C-422/01.

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