EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 92001E002248

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2248/01 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione. Discariche incontrollate nelle isole dell'Egeo.

GU C 81E del 4.4.2002, p. 141–142 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

92001E2248

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2248/01 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione. Discariche incontrollate nelle isole dell'Egeo.

Gazzetta ufficiale n. 081 E del 04/04/2002 pag. 0141 - 0142


INTERROGAZIONE SCRITTA P-2248/01

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(18 luglio 2001)

Oggetto: Discariche incontrollate nelle isole dell'Egeo

Secondo quanto pubblicato dalla stampa, ogni anno più di 150 000 tonnellate di rifiuti solidi vengono depositate in 250 discariche incontrollate nelle isole dell'Egeo, mentre in molti casi le acque reflue delle città finiscono in mare, con ripercussioni negative sull'ambiente, la sanità pubblica e il turismo. L'articolo 3 della direttiva 91/271/CEE(1) concernente il trattamento delle acque reflue urbane, recita: Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e .

Quali motivi adduce la Grecia a giustificazione del fatto che non si è conformata alle disposizioni della direttiva 91/271/CEE? In che modo intende intervenire la Commissione per far sì che le aree adibite al deposito di rifiuti, già progettate ed approvate, entrino in funzione il più presto possibile?

(1) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(4 ottobre 2001)

Dal punto di vista della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti, va sottolineato che la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, e successive modifiche(1), stabilisce una serie di obblighi per gli Stati membri al riguardo. Specificatamente, l'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. Ai sensi della stessa disposizione, gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Inoltre, l'articolo 8 sollecita gli Stati membri ad adottare le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico oppure provveda egli stesso al ricupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della presente direttiva. L'articolo 9 peraltro sancisce che tutti gli stabilimenti o imprese addetti allo smaltimento dei rifiuti devono ottenere l'autorizzazione dell'autorità nazionale competente. Oltre alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, gli Stati membri devono ottemperare anche al disposto della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(2) e della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi(3).

Per quanto riguarda le acque reflue urbane, la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane(4), tratta essenzialmente della raccolta, del trattamento e dello smaltimento delle acque reflue urbane e delle acque reflue di talune industrie. L'articolo 3, citato dall'onorevole parlamentare, prevede che negli agglomerati,

in funzione degli a.e., siano installate reti fognarie per le acque reflue urbane entro tempi prestabiliti. La direttiva sancisce tuttavia talune disposizioni di carattere generale anche per i fanghi, quali l'obbligo di registrazione o di autorizzazione per lo smaltimento dei fanghi entro il 31 dicembre 1998 (articolo 14, paragrafo 2) e il divieto di scaricare i fanghi nelle acque superficiali entro la stessa data (articolo 14, paragrafo 3).

Nel 2000 le autorità greche hanno presentato alla Commissione la normativa nazionale sui fanghi imposta dalla direttiva 91/271/CEE. A parte le questioni giuridiche, le autorità greche hanno comunicato alla Commissione che la parte principale dei fanghi prodotti è eliminata nelle discariche, mentre una quantità minima viene reimpiegata. Per il 2000 si è previsto di eliminare approssimativamente il 94 % dei fanghi nelle discariche e di riutilizzarne il 6 % circa nell'agricoltura e in altri settori.

Ciononostante, la Commissione intende seguire i progressi compiuti dalle autorità greche relativamente all'applicazione della succitata direttiva.

Qualora l'onorevole parlamentare o chiunque altro sia in grado di dimostrare la violazione di obblighi comunitari specifici in qualsiasi circostanza, è libero di rendere noti tali fatti alla Commissione, che adotterebbe le misure del caso per garantire l'assoluta ottemperanza alla normativa ambientale comunitaria.

(1) GU L 194 del 25.7.1975, modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio (GU L 78 del 26.3.1991) e decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996).

(2) GU L 182 del 16.7.1999.

(3) GU L 377 del 31.12.1991.

(4) Modificata dalla direttiva 1998/15/CE del Consiglio (GU L 67 del 7.3.1998).

Top