Vyberte si experimentálne prvky, ktoré chcete vyskúšať

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Dokument 92001E002211

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2211/01 di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione. Ricorso Manfred Jost — ricorso n. 00/51228, SG (2000) A/14901 nei confronti della Repubblica federale di Germania relativamente all'estrazione di carbon fossile nella miniera di Warndt/Luisenthal.

    GU C 81E del 4.4.2002, s. 130 – 131 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    webovom sídle Európskeho parlamentu

    92001E2211

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2211/01 di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione. Ricorso Manfred Jost — ricorso n. 00/51228, SG (2000) A/14901 nei confronti della Repubblica federale di Germania relativamente all'estrazione di carbon fossile nella miniera di Warndt/Luisenthal.

    Gazzetta ufficiale n. 081 E del 04/04/2002 pag. 0130 - 0131


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2211/01

    di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

    (24 luglio 2001)

    Oggetto: Ricorso Manfred Jost ricorso n. 00/51228, SG (2000) A/14901 nei confronti della Repubblica federale di Germania relativamente all'estrazione di carbon fossile nella miniera di Warndt/Luisenthal

    1. Può la Commissione far sapere se è a conoscenza del fatto che il ricorrente ha già avviato un procedimento presso la Commissione relativamente alla miniera di carbon fossile in oggetto e che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato la Repubblica federale di Germania per tardiva trasposizione del diritto comunitario (causa C-301/95)?

    2. La Commissione è a conoscenza del fatto che, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia europea dell'ottobre 1998, le autorità pubbliche del Saarland competenti per l'attività mineraria hanno continuato ad autorizzare l'estrazione di carbon fossile, e ciò senza effettuare la necessaria valutazione d'impatto ambientale (direttiva 85/337/CEE(1)), malgrado i ripetuti richiami in tal senso da parte del ricorrente?

    3. La Commissione sa che le autorità competenti del Saarland continuano a rifiutarsi di sospendere l'attività estrattiva autorizzata senza previa valutazione d'impatto ambientale e di effettuare tale valutazione?

    4. A quali provvedimenti e strumenti intende ricorrere la Commissione per garantire che la legislazione comunitaria in materia sia effettivamente applicata, soprattutto in considerazione del fatto che, nella sua lettera del 20 aprile 1999, la Commissione aveva comunicato al ricorrente che essa avrebbe d'ora in poi vigilato a che la Germania adottasse le misure indicate nella sentenza?

    5. In che modo garantisce la Commissione che le decisioni necessarie non vengano adottate con un ritardo di mesi, se non addirittura di anni, quando l'attività estrattiva ha ormai creato situazioni irreversibili?

    (1) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

    Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

    (7 settembre 2001)

    1. e 3. La Commissione è a conoscenza della denuncia n. 91/4626, presentata nel 1991 in relazione alle attività di estrazione del carbone nella miniera di Luisenthal e riunita, con altre 15 denunce analoghe riguardanti l'attuazione della direttiva 85/337/CEE(1) da parte della Germania, nel procedimento n. 90/4710. Tale procedura si è conclusa con la sentenza 22 ottobre 1998 nella causa C-301/95, nella quale la Corte di giustizia ha dichiarato che la Repubblica federale di Germania era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CE (1) per non aver adottato nel termine prescritto tutte le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, (2) per non aver comunicato alla Commissione le necessarie misure di recepimento, (3) per non aver previsto una valutazione di impatto ambientale per tutti i progetti rientranti nella sfera di applicazione della suddetta direttiva per i quali la procedura di autorizzazione fosse stata avviata dopo il 3 luglio 1988 e (4) per aver sottratto intere classi di progetti pure elencate nell'allegato II della citata direttiva all'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale.

    2. Da una nuova denuncia, che reca il numero 2000/5128, la Commissione è venuta a conoscenza anche del fatto che le autorità minerarie della Saarland hanno continuato ad autorizzare l'estrazione del carbone senza effettuare una valutazione di impatto ambientale.

    4. La Commissione ha informato il denunciante della sentenza sopra citata e del fatto che presso i propri servizi è in corso una valutazione delle misure adottate dalla Germania per conformarsi alla pronuncia della Corte. In esito alla sentenza, la Commissione ha avviato un nuovo procedimento di infrazione ai sensi dell'articolo 228 (ex articolo 171) del trattato CE, inviando alla Repubblica federale di Germania secondo l'iter consueto- una lettera di sollecito in data 12 novembre 1998, una diffida ai sensi dell'articolo 228 in data 14 luglio 1999 ed un parere motivato, sempre ai sensi dell'articolo 228, in data 1o febbraio 2000. Non avendo la Germania ancora dato piena esecuzione alla sentenza della Corte, il 12 febbraio 2001 la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE, chiedendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria giornaliera pari a 237600 euro. Il caso è ancora all'esame della Corte.

    5. Oltre al procedimento avviato a norma dell'articolo 228 CE, di cui si è detto in precedenza, sulla scorta delle informazioni contenute nella denuncia più recente la Commissione ha inoltre inviato alla Germania una diffida ai sensi dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE, ma la risposta delle autorità tedesche non è ancora pervenuta. La decisione della Commissione di avviare un altro procedimento oltre a quello principale, nonostante che su quest'ultimo la Corte debba ancora pronunciarsi, non corrisponde necessariamente all'iter rituale, ma nel caso specifico questa iniziativa è giustificata dalla necessità di intervenire tempestivamente. Pertanto la Commissione ha fatto tutto quanto in suo potere per garantire l'immediata adozione delle decisioni necessarie.

    (1) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985.

    Začiatok