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Document 92001E001898

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1898/01 di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione. Farine e olio di pesce.

GU C 81E del 4.4.2002, p. 71–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E1898

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1898/01 di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione. Farine e olio di pesce.

Gazzetta ufficiale n. 081 E del 04/04/2002 pag. 0071 - 0072


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1898/01

di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione

(28 giugno 2001)

Oggetto: Farine e olio di pesce

Considerate le assicurazioni fornite dal Libro bianco, sulla base delle quali i consumatori europei otterranno un'informazione sostanziale ed accurata, nonché la necessità sottolineata dal Commissario Byrne che l'Unione europea ripristini la fiducia del pubblico per quanto riguarda l'approvvigionamento, la scienza, la normativa e i controlli in materia alimentare:

1. Può la Commissione precisare se il divieto temporaneo sull'utilizzo di farine di pesce nelle diete dei ruminanti si basi su prove dalle quali risulti che le farine di pesce potrebbero contenere il prione responsabile delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e sarebbe quindi in grado di provocare la BSE nei ruminanti?

2. In caso negativo, su cosa si basa il divieto temporaneo?

3. L'Ufficio alimentare e veterinario ovvero i servizi veterinari UE dispongono di prove dalle quali risulti che le farine di pesce contengono più farine di carne e ossa di mammiferi rispetto ad altri ingredienti alimentari?

4. L'Ufficio alimentare e veterinario di Dublino e/o i servizi veterinari degli Stati membri UE hanno appurato se esista un motivo provato sulla base del quale la farina di pesce è soggetta ad una maggiore contaminazione incrociata da farine di carne e ossa di mammiferi rispetto ad altri ingredienti alimentari?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(18 settembre 2001)

1. La decisione 200/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali(1), vieta temporaneamente l'uso delle farine di pesce nell'alimentazione dei ruminanti. Tale divieto temporaneo è stato adottato quale misura cautelativa di gestione,

nell'attesa di una nuova valutazione dell'attuazione delle norme comunitarie negli Stati membri. A tutt'oggi non vi è alcuna prova scientifica che attesti un legame tra l'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e le farine di pesce.

2. Il divieto temporaneo, fortemente appoggiato dagli Stati membri, è basato in parte sui controlli dell'Ufficio alimentare e veterinario, che hanno rilevato come in molti Stati membri vengono sistematicamente ignorate le norme sull'alimentazione animale. Risponde inoltre al parere del comitato scientifico direttivo, secondo il quale, laddove non si possa evitare la contaminazione incrociata tra le farine di carne e ossa di mammiferi e altri ingredienti alimentari, occorre adottare misure per tutelare la salute pubblica e degli animali. A tale riguardo, va ricordato che la decisione è stata presa in un momento in cui si chiedevano a viva voce le misure più severe per evitare una contaminazione incrociata. La Commissione ha tuttavia intrapreso una revisione della decisione, alla luce dei progressi compiuti nel potenziamento dei controlli e, in particolare, della messa a punto di test più affidabili per rilevare la presenza di farine di carne e ossa di mammiferi nelle farine di pesce. L'attuale provvedimento non costituisce un divieto totale, in quanto è possibile derogarvi e autorizzare l'impiego di farine di pesce nell'alimentazione degli animali per le specie diverse dai ruminanti, purché vengano mantenute alcune misure di controllo.

3. L'Ufficio alimentare e veterinario non dispone di dati specifici da cui risulti che le farine di pesce contengono una maggiore quantità di farine di carne e ossa di mammiferi rispetto ad altri ingredienti alimentari. Questo aspetto non è stato oggetto di nessuna missione dell'Ufficio alimentare e veterinario in questo settore, in quanto le missioni sono state imperniate sulla valutazione dell'applicazione da parte delle autorità competenti delle prescrizioni e condizioni stabilite dalla decisione 2001/9/CE della Commissione, del 29 dicembre 2000, relativa alle misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio(2).

4. L'Ufficio alimentare e veterinario non ha informazioni specifiche al riguardo.

5. Per quanto concerne l'informazione e la fiducia dei consumatori, non vi è stata finora alcuna reazione negativa alla decisione da parte dei consumatori o delle loro associazioni rappresentanti. Anzi, i consumatori si mostrano sempre più favorevoli al divieto di impiegare proteine di origine animale negli alimenti per ruminanti, in quanto in natura essi non consumano tali proteine.

(1) GU L 306 del 7.12.2000.

(2) GU L 2 del 5.1.2001.

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