Kies de experimentele functies die u wilt uitproberen

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Document 52002IG0219(01)

    Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali

    GU C 45 del 19.2.2002, blz. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002IG0219(01)

    Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali

    Gazzetta ufficiale n. C 045 del 19/02/2002 pag. 0008 - 0012


    Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali

    (2002/C 45/06)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera d),

    vista l'iniziativa del Regno di Spagna(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    considerando che, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea, gli Stati membri ritengono che la cooperazione doganale costituisca una questione d'interesse comune che rientra nell'ambito della cooperazione prevista dal titolo VI del trattato,

    DECIDE che è stabilita la convenzione, il cui testo figura in allegato, firmata in data odierna dai rappresentanti dei governi degli Stati membri,

    RACCOMANDA l'adozione di detta convenzione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

    Fatto a ...

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ...

    (1) GU C ...

    (2) Parere reso il ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    ALLEGATO

    CONVENZIONE STABILITA DAL CONSIGLIO IN BASE ALL'ARTICOLO 34 DEL TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALLA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI DROGA IN ALTO MARE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI DOGANALI

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea.

    RICHIAMANDO la necessità di intensificare gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza doganale, firmata a Roma il 7 settembre 1967 e nella convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997.

    TENENDO PRESENTE la convenzione delle Nazione Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, in cui è tra l'altro contemplato il diritto di inseguimento, e la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.

    CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali sono responsabili, all'interno del territorio doganale della Comunità, compreso il mare territoriale e lo spazio aereo, e specialmente nei valichi di ingresso e uscita, della prevenzione, accertamento e repressione di violazioni doganali non solamente alla normativa comunitaria, ma anche alle legislazioni nazionali, e in particolare della lotta contro il contrabbando, compreso quello di sostanze stupefacenti e psicotrope.

    CONSIDERANDO che a volte, nella lotta contro il traffico di droga, è necessario e efficace che l'azione delle dogane si svolga fuori del territorio doganale comunitario, particolarmente in alto mare.

    CONSIDERANDO che l'aumento del traffico marittimo di sostanze stupefacenti e psicotrope costituisce una realtà che minaccia seriamente la salute e la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea.

    CONSIDERANDO che, in base alle forme speciali di cooperazione istituite tra gli Stati membri dell'Unione europea sia all'interno degli stessi Stati membri sia nelle rispettive acque territoriali, i funzionari di uno Stato membro sono legittimati ad agire nel territorio di un altro Stato membro, a volte senza autorizzazione preventiva.

    CONVINTE che sia necessario rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni doganali nella lotta contro il traffico di droga estendendo le possibilità di azione immediata e senza autorizzazione preventiva delle navi delle autorità competenti di uno Stato membro contro navi di un altro Stato membro, per motivi di urgenza, mentre attualmente non è possibile agire senza autorizzazione preventiva al di fuori delle acque territoriali,

    HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini della presente convenzione, si intende per:

    a) "Nave": qualsiasi natante che opera in alto mare, idoneo al trasporto di cose e/o persone, compresi i veicoli a cuscino d'aria, le imbarcazioni senza dislocamento e i sommergibili.

    b) "Stato che effettua l'intervento": lo Stato membro parte della presente convenzione che ha intrapreso un'azione ai sensi della presente convenzione contro una nave che batte bandiera di un altro Stato membro parte della presente convenzione o che sia ivi immatricolato.

    c) "Giurisdizione prioritaria": il diritto di esercitare la giurisdizione spettante allo Stato membro di bandiera ad esclusione della giurisdizione dell'altro Stato in caso di giurisdizione concorrente di entrambi gli Stati membri parte della presente convenzione per quanto riguarda una violazione pertinente.

    d) "Violazione pertinente": le violazioni di cui all'articolo 3.

    e) "Autorità doganali": le autorità responsabili dell'applicazione della legislazione doganale nonché le altre autorità designate come competenti per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

    A tal fine, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e al segretariato generale del Consiglio l'elenco delle autorità designate come competenti ai fini dell'applicazione della presente convenzione.

    Articolo 2

    Scopo

    Le amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea si prestano la massima cooperazione reciproca al fine di eliminare il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope via mare, conformemente al diritto internazionale del mare.

    Articolo 3

    Violazioni

    Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché nel diritto nazionale siano classificati e sanzionati come violazioni i fatti perpetrati a bordo di navi o mediante qualsivoglia altra imbarcazione o natante che non siano esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione a norma dell'articolo 4, e che consistono nel possesso a fini di distribuzione, nel trasporto, trasbordo, deposito, vendita, fabbricazione o trasformazione di stupefacenti o sostanze psicotrope, conformemente alle definizioni contenute negli strumenti internazionali in materia.

    Articolo 4

    Navi escluse dal campo di applicazione della convenzione

    Sono escluse dal campo di applicazione della presente convenzione le navi da guerra e quelle utilizzate per un servizio pubblico ufficiale di tipo non commerciale.

    Articolo 5

    Competenza giurisdizionale

    1. Fatte salve le disposizioni della convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali, ciascuno Stato membro esercita la giurisdizione esclusiva per quanto riguarda le violazioni commesse nelle sue acque territoriali, marittime o interne, anche se abbiano avuto inizio o debbano essere portate a compimento in un altro Stato membro.

    2. Per quanto riguarda le violazioni di cui all'articolo 3 commesse al di fuori delle acque territoriali di uno Stato membro, lo Stato membro di bandiera della nave a bordo della quale o mediante la quale è stata commessa la violazione esercita la giurisdizione prioritaria.

    Articolo 6

    Diritto di rappresentanza

    1. In caso vi sia il fondato sospetto che sia stata commessa una delle violazioni di cui all'articolo 3, ciascuno Stato membro riconosce agli altri Stati membri un diritto di rappresentanza, che autorizza l'intervento di imbarcazioni o aerei appartenenti alle rispettive autorità doganali nei confronti delle navi dell'altro Stato membro.

    2. Nell'esercizio del diritto di rappresentanza di cui al paragrafo 1, le imbarcazioni o gli aerei ufficiali possono inseguire, fermare e abbordare la nave, esaminare i documenti, identificare e interpellare le persone che si trovano a bordo e ispezionare la nave e, se i sospetti sono confermati, procedere al sequestro della droga, alla detenzione delle persone presunte responsabili e all'accompagnamento della nave fino al porto più vicino o più idoneo in cui essa è immobilizzata prima della sua restituzione, informando, se possibile prima oppure immediatamente dopo, lo Stato di cui la nave batte bandiera.

    3. Questo diritto si esercita conformemente alle norme generali del diritto internazionale.

    Articolo 7

    Garanzie riguardanti l'intervento

    1. Quando è stata adottata una misura in applicazione dell'articolo 6, si tiene nel debito conto la necessità di non mettere a repentaglio la vita in mare, né la sicurezza della nave e del carico, e di non ledere gli interessi commerciali e legali dello Stato di bandiera o gli interessi commerciali di terzi.

    2. In ogni caso, se la misura è stata adottata senza che emergessero elementi sospetti sufficienti per lo svolgimento dell'operazione, lo Stato membro che l'ha svolta è considerato responsabile dei danni e perdite occasionate, a meno che abbia agito su richiesta dello Stato di bandiera.

    3. Il periodo di immobilizzazione della nave è ridotto al minimo indispensabile, e la nave è restituita allo Stato di bandiera o le deve essere consentito di navigare liberamente il più presto possibile.

    4. Le persone detenute godono degli stessi diritti di cui gode il cittadino e in specie il diritto a un interprete e all'assistenza legale.

    5. Il periodo di detenzione è soggetto al controllo giudiziario e ai termini previsti dalla legislazione dello Stato membro che effettua l'intervento.

    Articolo 8

    Rinuncia alla giurisdizione

    1. Ciascuno Stato membro ha giurisdizione prioritaria sulle navi, con facoltà di rinunciarvi a favore dello Stato che effettua l'intervento.

    2. Prima di porre in essere le fasi iniziali lo Stato che effettua l'intervento, trasmette allo Stato di bandiera una sintesi del materiale probatorio raccolto riguardo a tutte le violazioni pertinenti riscontrate, se possibile inviandolo per fax o altro mezzo; lo Stato di bandiera comunica entro un mese se intende esercitare la propria giurisdizione o se vi rinuncia e, se lo ritiene necessario, può anche chiedere informazioni supplementari.

    3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2 senza che sia stata comunicata alcuna decisione, si presume che lo Stato membro di bandiera rinunci all'esercizio della propria giurisdizione.

    4. Lo Stato di bandiera della nave che rinuncia alla giurisdizione prioritaria, invia all'altro Stato membro le informazioni e i documenti in suo possesso. Nel caso in cui decida di esercitare la propria giurisdizione, l'altro Stato trasmette allo Stato che ha giurisdizione prioritaria la documentazione e gli elementi di prova raccolti, il corpo del reato e le persone detenute.

    5. Gli atti giudiziari necessari e urgenti che debbono essere completati, quali la richiesta di rinuncia a esercitare la giurisdizione prioritaria, sono disciplinati dal diritto dello Stato che effettua l'intervento.

    6. La consegna delle persone detenute non comporta un procedimento formale di estradizione, essendo sufficiente un ordine di detenzione relativo alla persona interessata o un documento equivalente, nel rispetto dei principi fondamenali dell'ordinamento giuridico di ciascuna parte. Lo Stato che effettua l'intervento certifica il periodo di detenzione trascorso.

    7. Il periodo di privazione della libertà trascorso in uno degli Stati membri è dedotto dalla pena imposta dallo Stato che ha esercitato la propria giurisdizione.

    8. Fatte salve le competenze generali dei ministeri degli Affari esteri degli Stati membri, le comunicazioni previste nella presente convenzione avvengono di norma tramite i rispettivi ministeri della Giustizia.

    Articolo 9

    Risoluzione delle controversie

    1. Gli Stati membri convengono di risolvere le controversie sull'interpretazione o applicazione della presente convenzione, incluse quelle relative ai danni, mediante trattative dirette tra i rispettivi ministeri della Giustizia e degli Affari esteri.

    2. Se non è possibile raggiungere un accordo nel senso previsto nel paragrafo 1, la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra Stati membri relativa all'interpretazione o applicazione della presente convenzione, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data alla quale esso è stato adito da uno dei suoi membri.

    3. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni definite dai paragrafi da 4 a 7, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione.

    4. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma della presente convenzione o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione, alle condizioni definite al paragrafo 5, lettera a) o lettera b).

    5. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 4 precisa che:

    a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della presente convenzione, se detta giurisdizione reputa necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza; o

    b) ogni giurisidizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della presente convenzione, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.

    6. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della Corte di giustizia.

    7. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 4, ha la facoltà di presentare alla Corte di giustizia memorie o osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 5.

    8. La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dagli organi competenti per l'applicazione della legge nell'ambito della presente convenzione o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

    Articolo 10

    Disposizioni finali

    1. La presente convenzione è soggetta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

    2. Gli Stati membri notificano al despositario il completamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

    3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.

    Articolo 11

    Adesione

    1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventa Stato membro dell'Unione europea.

    2. La presente convenzione entra in vigore per qualsiasi Stato aderente novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione, o alla data di entrata in vigore della convenzione se essa non è ancora entrata in vigore alla scadenza di detto periodo di novanta giorni.

    Articolo 12

    Emendamenti

    1. Ciascuno Stato membro, in quanto parte della presente convenzione, può proporre emendamenti alla stessa. Le proposte di emendamento sono trasmesse al depositario che le comunica al Consiglio e alla Commissione.

    2. Gli emendamenti alla convenzione sono adottati dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

    3. Gli emendamenti adottati in base al paragrafo 2 entrano in vigore a norma dell'articolo 10, paragrafo 3.

    Articolo 13

    Depositario

    1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

    2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, l'attuazione, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alla presente convenzione.

    Naar boven