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Documento 52001AE1331

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della Direttiva 98/70/CE"

GU C 36 del 8.2.2002, p. 115/116 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AE1331

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della Direttiva 98/70/CE"

Gazzetta ufficiale n. C 036 del 08/02/2002 pag. 0115 - 0116


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della Direttiva 98/70/CE"

(2002/C 36/23)

Il Consiglio, in data 7 giugno 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione "Mercato unico, produzione e consumo", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Gafo Fernández, in data 26 settembre 2001.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 18 ottobre 2001, nel corso della 385a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La modifica della Direttiva 98/70/CE in esame si prefigge un duplice obiettivo: da un lato, cercare di agevolare il rispetto degli obiettivi volontari di aumento dell'efficienza media, fino a raggiungere i 140g/km di CO2 per l'anno 2008 (costruttori europei) e per il 2009 (importazioni dal Giappone e dalla Corea) per le nuove autovetture commercializzate in tali anni nell'UE; dall'altro, intende confermare che le nuove specifiche della benzina e del combustibile diesel si applicano a partire dal 2005.

1.2. Per rispettare questi impegni, era necessario migliorare la qualità dei combustibili (benzina e combustibili diesel) utilizzati attualmente e, più in particolare, ridurne il loro tenore massimo di zolfo fino a 50 ppm (parti per milione) dalle attuali 150 ppm per la benzina e 350 ppm per il combustibile diesel, cosa che consentirà inoltre di ridurre le emissioni delle autovetture immatricolate anteriormente.

1.3. La proposta di direttiva va oltre questi valori massimi di zolfo, necessari affinché il settore automobilistico possa rispettare l'impegno volontario di efficienza di 140g/km di CO2, e stabilisce pertanto per l'anno 2011 tenori di zolfo pari a 10 ppm sia per la benzina che per i combustibili diesel, valori che devono consentire in un secondo momento di stabilire nuovi impegni di efficienza più esigenti per i veicoli a benzina, ma anche per quelli diesel.

1.4. Per conseguire tali obiettivi si è scelto di fissare un riferimento intermedio, consistente nello stabilire che nell'anno 2005 sia la benzina che il combustibile diesel con un ridotto tenore di zolfo siano presenti in maniera equilibrata in tutto il territorio degli Stati membri, in modo che i veicoli di nuova generazione, predisposti specificamente per utilizzare tali combustibili, possano ottimizzare il loro rendimento.

1.5. Si consolida, inoltre, la portata della Direttiva 98/70/CE, poiché si inseriscono nella stessa i carburanti per macchine mobili non stradali e trattori agricoli, che erano stati esclusi dal relativo ambito di applicazione, essendo stata sospesa la legislazione anteriore che vi faceva riferimento. All'entrata in vigore della direttiva, il tenore di zolfo stabilito deve essere inferiore a 2000 ppm, da ridurre entro il 1o gennaio 2008 a 1000 ppm; si lascia inoltre agli Stati membri la facoltà di imporre un limite di 500 ppm o lo stesso tenore massimo di zolfo imposto in quel momento per i combustibili diesel.

1.6. Altri elementi contenuti nella proposta sono la definizione di un sistema di qualità basato su una norma europea, di prossima pubblicazione, o su sistemi nazionali di qualità ad esso equivalenti. Viene inoltre stabilito che gli Stati membri invieranno annualmente alla Commissione i dati relativi alla commercializzazione di tali combustibili.

1.7. Infine, entro il 31 dicembre 2006 la Commissione procederà alla revisione delle specifiche dei carburanti in base agli impegni di riduzione delle emissioni di CO2, all'emissione di gas inquinanti prodotti dai veicoli in relazione alle direttive sulla qualità dell'aria, agli accordi con i produttori di automobili e all'evoluzione delle tecnologie di riduzione delle emissioni inquinanti.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato accoglie con favore, sebbene con alcune riserve che verranno formulate di seguito, la presentazione della modifica alla Direttiva 98/70/CE in esame, che mira a stimolare un salto notevole nella qualità dei combustibili e intende permettere il rispetto degli obiettivi volontari di efficienza definiti dagli stessi costruttori e importatori di autovetture. Il Comitato intende richiamare l'attenzione sugli sforzi compiuti negli ultimi vent'anni quanto al tenore massimo di zolfo, in particolar modo nei combustibili diesel, sforzi che hanno consentito di passare dalle 6000 parti per milione (ppm) alle attuali 350 ppm o alle 50 previste tra dieci anni.

2.2. Il Comitato accoglie positivamente le indicazioni della Commissione europea sull'effetto positivo netto della riduzione globale di emissioni di CO2, ma avrebbe apprezzato che essa approfondisse maggiormente, nell'ambito dei suoi studi, l'impatto specifico per ogni Stato membro.

2.3. Tuttavia, il Comitato esprime una certa perplessità in merito alla stima dei costi che l'applicazione di questa direttiva avrà sul prezzo finale di tali prodotti. Effettivamente i costi aggiuntivi, calcolati a 0,25 centesimi di euro per la benzina e a circa 0,60 centesimi di euro per i combustibili diesel, sono molto inferiori rispetto allo sgravio fiscale di 1,53 centesimi di euro al litro su tali prodotti che, con una recente decisione del Consiglio, su proposta della Commissione europea, uno Stato membro è stato autorizzato a praticare al fine di favorire una penetrazione più rapida dei combustibili con un tenore di zolfo più basso. Il Comitato invita pertanto la Commissione a procedere alla revisione delle cifre di costo indicate nella relazione della direttiva, poiché in caso contrario la riduzione fiscale approvata dal Consiglio potrebbe rivestire il carattere di aiuto di Stato.

2.4. Il Comitato, al fine di evitare confusioni, vuole eliminare il riferimento, di cui all'articolo 3, ad un tenore di zolfo "... inferiore a 10 mg/kg (ppm)", sostituendovi sempre l'espressione tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg (ppm), in quanto esso non è corretto dal punto di vista tecnico, non esistendo metodi affidabili per misurare i decimilionesimi, come nel caso di un contenuto di 9,99 ppm, e come esige la redazione attuale della direttiva; inoltre, tale riferimento non coincide con la definizione fornita negli allegati dall'I al IV.

2.5. In termini di disponibilità dei carburanti, la proposta della Commissione indica che dal 2005 gli Stati membri dovranno garantire "su base geografica adeguata" la disponibilità dei carburanti a tenore zero di zolfo.

2.5.1. Il Comitato considera che il concetto di disponibilità andrebbe precisato introducendo nella direttiva un parametro quantificabile. A tal fine il Comitato chiede che tale carburante vada reso obbligatoriamente disponibile in almeno il 25 % delle stazioni di rifornimento dei Paesi membri situate sulla viabilità ordinaria e nel 50 % delle stazioni di rifornimento situate sulle autostrade ed alle frontiere esterne dell'Unione europea.

2.6. Il Comitato avrebbe preferito che limiti nazionali, non armonizzati per il tenore di zolfo del combustibile diesel impiegato nelle macchine mobili non stradali e nei trattori agricoli fossero applicati a livello nazionale solo dopo il completamento della procedura fissata nell'articolo 95, paragrafo 4, del Trattato CE.

2.7. Infine, a parere del Comitato, alla fine di un periodo prudenziale successivo all'introduzione della norma comunitaria per il controllo di questi combustibili, gli Stati membri dovranno applicare tale norma, abbandonando i sistemi nazionali tradizionali, anche se possono dare risultati equivalenti.

Bruxelles, 18 ottobre 2001.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

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