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Document 52001XC1120(02)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio — Caso COMP/38.006 — Online Travel Portal (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 323 del 20.11.2001, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001XC1120(02)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio — Caso COMP/38.006 — Online Travel Portal (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 323 del 20/11/2001 pag. 0006 - 0008


Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio

Caso COMP/38.006 - Online Travel Portal

(2001/C 323/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INTRODUZIONE

1. Il 3 novembre 2000 Air France Finance SA (Air France), Aer Lingus Ltd (Aer Lingus), Alitalia - Linee aeree italiane SpA (Alitalia), AUA Beteiligungen GmbH (Austrian Airways), British Airways plc (BA), Lufthansa Commercial Holding GmbH (Lufthansa), Finnair Oyj (Finnair), Iberia Líneas Aéreas de España SA (Iberia), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM) e Online Travel Portal Limited (OTP) hanno notificato alla Commissione l'accordo di costituzione dell'impresa comune Online Travel Portal Limited (OTP), un'impresa a responsabilità limitata di diritto inglese. Il 13 luglio 2001 Online Travel Portal Ltd ha modificato la propria ragione sociale registrata in Opodo Limited.

2. La Commissione ha pubblicato una comunicazione per richiedere eventuali osservazioni su Opodo il 2 febbraio 2001(1).

LE PARTI

3. I nove azionisti di Opodo sono tutti compagnie aeree europee.

- Société Air France è la società madre del gruppo Air France che opera nel settore del trasporto aereo. Air France Finance è una controllata al 100 % di Société Air France che si occupa di acquisizioni strategiche,

- Aer Lingus Ltd fa parte del gruppo Aer Lingus Group plc e la sua attività principale è la fornitura di servizi aerei,

- Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA è la società madre del gruppo Alitalia, la cui principale attività è la fornitura di servizi aerei,

- AUA Beteiligungen GmbH è una controllata al 100 % di Austrian Airlines Österreichische Flugverkehrs AG che opera nel settore del trasporto aereo. AUA Beteiligungen GmbH è una società finanziaria che si occupa di investimenti finanziari strategici per il gruppo Austrian Airlines,

- British Airways plc è la società madre del gruppo British Airways ed opera nel settore del trasporto aereo,

- Lufthansa Commercial Holding GmbH è una società finanziaria per diversi ambiti collegati che completano le attività di Deutsche Lufthansa AG. Si tratta di una controllata al 100 % di Deutsche Lufthansa AG, la cui attività principale è il trasporto aereo,

- Finnair Oyj è la società madre del gruppo Finnair ed opera nel settore del trasporto aereo,

- Iberia Líneas Aéreas de España SA è la società madre del gruppo Iberia ed opera nel settore del trasporto aereo,

- Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV è la società madre del gruppo KLM che opera nel settore del trasporto aereo.

MERCATI RILEVANTI

4. Il mercato del prodotto sul quale opererà Opodo è quello dei servizi di agenzia viaggi che comprende il marketing e la distribuzione di posti aerei e di altri servizi di viaggio e servizi correlati. Opodo offrirà servizi di agenzia viaggi su internet, compresa vendita di biglietti aerei, prenotazioni di albergo, noleggio auto e assicurazione viaggi. In vari casi recenti di concentrazioni, la Commissione ha valutato se il mercato per i servizi di agenzia on-line debba essere considerato distinto rispetto a quello delle agenzie di viaggio nel suo complesso(2). La questione non è stata tuttavia analizzata in questo caso, poiché le preoccupazioni relative alla concorrenza sono le stesse sia che si consideri che Opodo opera solo sul mercato dei servizi di agenzia viaggi on-line, definito in maniera restrittiva, che su quello più ampio dei servizi di agenzia viaggi.

5. Nei casi summenzionati la Commissione ha ritenuto che il mercato geografico delle agenzie di viaggio virtuali avesse una portata nazionale. Tale definizione era dovuta alle barriere linguistiche e alla necessità di realizzare accordi nazionali di distribuzione dei biglietti. La Commissione ritiene che questa definizione del mercato geografico resti valida, anche se potrebbe svilupparsi un mercato delle agenzie viaggi a livello di UE con l'adozione dell'euro e la crescita degli agenti on-line.

6. Gli azionisti di OTP hanno solo attività limitate sul mercato delle agenzie di viaggio in tutti gli Stati membri (ad esempio partecipazioni in agenzie di viaggio esistenti) e anche le vendite dirette via telefono o internet per proprio conto sono relativamente limitate. Tutti gli azionisti detengono tuttavia una quota considerevole di determinati mercati dei trasporti. La Commissione definisce generalmente i mercati del trasporto passeggeri in termini di coppie di città e ciascun servizio tra varie coppie di città viene considerato un mercato separato. La Commissione non ha indagato in dettaglio sulla posizione degli azionisti sui vari mercati dei trasporti, ma ha presunto che alcune delle compagnie aeree azioniste siano dominanti su almeno alcune coppie di città all'interno dell'UE e che esse possano essere gli acquirenti dominanti dei servizi di agenzia viaggi sui propri mercati nazionali(3). Sussiste pertanto la preoccupazione che gli azionisti possono utilizzare la propria forte posizione su tali mercati rilevanti per guadagnare quote sul mercato dei servizi di agenzia viaggi.

L'ACCORDO

7. L'accordo notificato è un accordo di joint venture che costituisce Opodo Ltd e che è stato sottoscritto il 18 agosto 2000.

8. Opodo è una società a responsabilità limitata di diritto inglese. Verrà gestita in maniera separata e indipendente dalle linee aeree azioniste e la partecipazione verrà aperta ai non azionisti. Nove amministratori di Opodo verranno nominati dagli azionisti e vi sarà un presidente del consiglio di amministrazione indipendente. L'accordo di joint venture prevede che l'attività si svolga in conformità al piano aziendale e nel migliore interesse dell'impresa su principi sani di redditività, in modo da realizzare il massimo valore a lungo termine dell'impresa. Nell'accordo di joint venture e nel piano aziendale è prevista una serie di disposizioni volte a garantire che Opodo operi come una società indipendente sia nei propri rapporti con le compagnie aeree azioniste che con quelle non azioniste:

- Opodo verrà gestita separatamente dalle compagnie aeree azioniste e nessun membro della direzione o del personale avrà obblighi contrattuali nei confronti degli azionisti,

- gli accordi di marketing sia con le compagnie aeree azioniste che con quelle non azioniste verranno negoziati su base riservata dal personale di Opodo e nessuna informazione relativa al contenuto dei singoli accordi di marketing delle compagnie aeree verrà comunicata agli amministratori o agli azionisti di Opodo,

- il personale e la direzione di Opodo opereranno in una sede separata rispetto a quella delle compagnie madri,

- gli azionisti non avranno accesso ai sistemi di tecnologia delle informazioni di Opodo né a informazioni sensibili dal punto di vista commerciale di proprietà di Opodo o di altri azionisti,

- Opodo garantirà che la propria direzione e il proprio personale vengano pienamente informati dell'importanza di mantenere riservate le informazioni commerciali sensibili relative ai propri azionisti.

Queste garanzie sono simili a quelle accettate dalla Commissione relativamente alla joint venture Volbroker.com(4).

9. Nel piano aziendale originariamente notificato alla Commissione era previsto che le compagnie aeree che desiderassero concludere accordi di marketing con Opodo ( azionisti o non azionisti) avrebbero dovuto come minimo impegnarsi a fornire a Opodo l'accesso alle tariffe pubblicate e non pubblicate mediante canali on-line, nonché le tariffe più basse disponibili per gli altri agenti di viaggio on-line [la cosiddetta clausola della nazione più favorita (Most Favoured Nation clause - MFN)]. La Commissione era preoccupata del fatto che queste disposizioni restringessero la concorrenza sul mercato dei servizi di agenzia di viaggi; Opodo ha dunque accettato di modificare il proprio piano aziendale secondo gli impegni specificati in appresso.

ARGOMENTI PRESENTATI DALLE PARTI

10. Le parti hanno sostenuto che Opodo opererà su un mercato distinto rispetto ai propri azionisti e che l'accordo di joint venture non è dunque un accordo restrittivo. Opodo opererà in maniera indipendente sul mercato dei servizi di agenzia viaggi e, in quanto tale, dovrebbe essere libera di concludere qualsiasi tipo di contratto con le compagnie aeree. Qualsiasi tipo di restrizione a tale libertà renderebbe difficile per Opodo concorrere con agenzie di viaggio on-line già operative. In particolare, le parti hanno presentato prove del fatto che le compagnie aeree concludono contratti MFN con altri agenti di viaggio e che Opodo sarebbe libera di richiedere clausole simili alle compagnie aeree.

11. La Commissione accetta il fatto che Opodo opererà su un mercato distinto rispetto alle proprie società madri; è tuttavia preoccupata del fatto che le partecipazioni delle compagnie aeree in Opodo possano far sì che queste trattino l'impresa in modo più favorevole rispetto alle altre agenzie di viaggio (restringendo potenzialmente la concorrenza sul mercato delle agenzie di viaggio) o che Opodo sia indotta a discriminare le compagnie aeree non azioniste (restringendo potenzialmente la concorrenza sui mercati dei trasporti). Le parti hanno pertanto offerto vari impegni volti a garantire che le compagnie aeree azioniste trattino con Opodo su una base strettamente commerciale e che Opodo operi nello stesso modo con tutte le compagnie aeree.

IMPEGNI OFFERTI DALLE PARTI

12. Ciascuna compagnia aerea azionista di Opodo Ltd assume i seguenti impegni:

- non concludere alcun accordo esclusivo con Opodo per quanto riguarda tariffe e servizi connessi al prodotto(5), tranne gli accordi che possono essere stati negoziati individualmente tra l'azionista e Opodo e sono giustificabili dal punto di vista commerciale,

- non concludere accordi con Opodo relativamente a particolari categorie di prodotti, servizi o mercati geografici per concedere a Opodo condizioni quali, tra l'altro, le condizioni relative alle tariffe, all'accesso al catalogo e ai servizi connessi al prodotto, su una base almeno altrettanto favorevole rispetto a quella offerta a qualsiasi altro agente di viaggio on-line per quanto riguarda tali categorie di prodotti, servizi o mercati geografici ("status MFN"), a meno che lo status MFN non sia giustificato dal punto di vista commerciale da vantaggi quali, tra l'altro, i vantaggi finanziari o tecnici o di penetrazione del mercato, accordati a tale azionista da parte di Opodo,

- non evitare di offrire tariffe, accesso al catalogo e servizi connessi al prodotto a qualsiasi altro agente di viaggio on-line su una base più favorevole rispetto ad uno status MFN concesso a Opodo qualora un altro agente di viaggio on-line sia in grado di offrire all'azionista vantaggi paragonabili o maggiori rispetto a quello offerti da Opodo,

- annotare i vantaggi in base ai quali è stata valutata la giustificazione commerciale per concedere a Opodo lo status MFN per quanto riguarda particolari categorie di prodotti, servizi o mercati geografici. Qualora un azionista che concede a Opodo lo status MFN respinga la richiesta di detto status avanzata da un agente on-line del quale non detiene partecipazioni per motivi diversi dall'incapacità da parte di tale agente di offrire o di fornire all'azionista i medesimi vantaggi registrati come giustificazione commerciale per concedere a Opodo lo status MFN, l'azionista annoterà anche i motivi della disparità di trattamento tra Opodo e tale agente on-line. Le annotazioni possono essere presentate alla Commissione, dietro sua richiesta,

- non offrire lo status MFN relativamente alle tariffe accessibili solo ai clienti sui siti web delle compagnie aeree azioniste.

13. Opodo Ltd assume i seguenti impegni:

- non è necessario essere un azionista di Opodo per partecipare in Opodo come partner di marketing; Opodo non discriminerà tra azionisti e non azionisti ma offrirà un accesso equo ed aperto a condizioni identiche ed obiettive a tutti i possibili partner di marketing, sia azionisti che non azionisti,

- gli azionisti non sono tenuti a conferire a Opodo lo status MFN; accordi di questo genere non rappresenteranno una condizione preliminare per gli azionisti o per le altre compagnie aeree che intendano concludere con Opodo accordi standard di agenzia,

- manterrà una serie di precauzioni contro lo scambio tra gli azionisti di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale (cfr. punto 8 supra),

- applicherà volontariamente le parti del codice di condotta CRS ("Computerised reservation system") attualmente in vigore(6) ("il codice") per quanto riguarda il carattere non discriminatorio, la trasparenza e la comunicazione imparziale delle informazioni, tranne le disposizioni del codice che non sono pertinenti per Opodo in quanto agente di viaggio on-line e fatti salvi gli eventuali cambiamenti del campo di applicazione del codice che potrebbero verificarsi in futuro,

- quando diventerà membro accreditato IATA, applicherà per quanto possibile le disposizioni dell'accordo standard IATA per le vendite ai passeggeri e non si aspetterà né cercherà di ottenere dai propri azionisti un trattamento più favorevole rispetto a qualsiasi altra agenzia di viaggi on-line né utilizzerà principi diversi da quelli applicati dai siti web degli agenti off-line,

- richiederà ad Amadeus solo la fornitura di servizi CRS a tariffe e a condizioni di mercato e su una base non esclusiva.

INTENZIONI DELLA COMMISSIONE

14. In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione intende adottare una posizione favorevole relativamente a Opodo. Prima di adottare tale decisione, invita i terzi a presentare le proprie osservazioni non oltre un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le osservazioni devono essere presentate, indicando come riferimento il caso COMP/38.006 - Online Travel Portal, per posta al seguente indirizzo: Commissione delle Comunità europee Direzione generale Concorrenza

Protocollo antitrust

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles o per fax al numero (32-2) 295 01 28

(1) GU L 35 del 2.2.2001, pag. 6.

(2) Caso COMP/M.1812 - Telefónica Terra/Amadeus, decisione del 27.4.2000. Caso COMP/M.2149 - T-Online/TUI/C & N international (ritirato il 13.6.2001). Comunicato stampa IP/01/670.

(3) Caso IV/34.780 - Virgin/BA. Comunicato stampa della Commissione IP/99/504. È stato accertato che BA è l'acquirente dominante dei servizi di agenzia viaggi nel Regno Unito.

(4) Comunicato stampa della Commissione IP/00/896.

(5) Ossia compresa la funzionalità on-line (ad esempio biglietteria elettronica, check-in on-line).

(6) Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.

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