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Document 52001XC1023(06)

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

GU C 296 del 23.10.2001, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001XC1023(06)

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

Gazzetta ufficiale n. C 296 del 23/10/2001 pag. 0014 - 0015


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

(2001/C 296/08)

La presente pubblicazione conferisce un diritto d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in causa. Eventuali opposizioni alla suddetta domanda devono essere trasmesse tramite l'autorità competente di uno Stato membro entro un termine di sei mesi dalla presente pubblicazione. Trattandosi di una modifica non secondaria, essa deve essere oggetto di una pubblicazione secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA DI UN DISCIPLINARE: ARTICOLO 9

1. Denominazione registrata: Reblochon o Reblochon de Savoie

2. Servizio competente dello Stato membro Institut national des appellations d'origine 138, Avenue des Champs-Élysées F - 75008 Paris Tel. (33-1) 53 89 80 00 Fax (33-1) 42 25 57 97

3. Modifiche richieste - Sezione del disciplinare:

[square ] nome

[square ] descrizione

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zona geografica

[square ] prova dell'origine

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metodo di ottenimento

[square ] legame

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etichettatura

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condizioni nazionali

- Modifiche:

Zona geografica

Modifiche limitate per quanto riguarda la zona geografica: ritiro di due comuni situati nell'arrondissement di Saint-Jean de Maurienne; inserimento per intero del territorio di un comune fino ad allora compreso solo parzialmente; inserimento di una parte di due comuni e presa d'atto di una modifica formale risultante dalla separazione di antichi comuni che fino ad allora costituivano un solo comune.

Metodo di ottenimento

I punti salienti del metodo di ottenimento del "Reblochon" o "Reblochon de Savoie" sono indicati di seguito:

- l'alimentazione delle vacche è assicurata da foraggi della zona geografica, salvo eccezioni limitate al 25 % del fabbisogno annuale della mandria da latte: erba dei pascoli d'estate e fieno correttamente conservato d'inverno; gli insilati sono vietati nelle aziende che producono latte destinato alla fabbricazione di Reblochon,

- la preparazione del formaggio è effettuata in laboratori adibiti a tale scopo; sono aggiunti parametri tecnici concernenti la raccolta, il magazzinaggio e il ricevimento del latte, l'aggiunta del caglio (entro 24 ore dalla prima mungitura a una temperatura compresa tra 30 e 35 °C) e di fermenti lattici, la cagliatura, la sistemazione in forme (forme perforate con diametro di 14 cm e altezza compresa tra 6 e 8 cm), la pressatura, la salatura, la prestagionatura dopo la rimozione dalle forme (della durata minima di 4 giorni), la lavatura e la stagionatura (a una temperatura compresa tra 12 e 14 °C),

- a titolo eccezionale, la stagionatura può essere effettuata in due comuni limitrofi situati al di fuori della zona geografica fino al 1o gennaio 2015 (anziché: senza limiti),

- il confezionamento in forme intere (obbligatorio per i formaggi fabbricati in azienda) o in mezze forme è effettuato nella zona geografica.

Maggiori precisazioni sono fornite per quanto riguarda la fabbricazione in azienda.

Etichettatura

Una placca di caseina, apposta durante la fabbricazione, reca il numero di identificazione del laboratorio.

La dicitura "fermier" può essere utilizzata a determinate condizioni.

Condizioni nazionali

Anziché:"Decreto del 29 dicembre 1986",

leggi:"Decreto relativo alla denominazione di origine controllata 'Reblochon'".

4. Data di ricevimento del fascicolo integrale: 20 aprile 2001.

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