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Document 52001XC1023(01)

    Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

    GU C 296 del 23.10.2001, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001XC1023(01)

    Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

    Gazzetta ufficiale n. C 296 del 23/10/2001 pag. 0007 - 0008


    Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

    (2001/C 296/03)

    La presente pubblicazione conferisce un diritto d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in causa. Eventuali opposizioni alla suddetta domanda devono essere trasmesse tramite l'autorità competente di uno Stato membro entro un termine di sei mesi dalla presente pubblicazione. Trattandosi di una modifica non secondaria, essa deve essere oggetto di una pubblicazione secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

    DOMANDA DI MODIFICA DI UN DISCIPLINARE: ARTICOLO 9

    1. Denominazione registrata: Brocciu Corse o Brocciu

    2. Servizio competente dello Stato membro Institut national des appellations d'origine 138, Avenue des Champs-Élysées F - 75008 Paris Tél. (33-1) 53 89 80 00 Fax (33-1) 42 25 57 97

    3. Modifiche richieste - sezione del disciplinare:

    [square ] nome

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    descrizione

    [square ] zona geografica

    [square ] prova dell'origine

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    metodo di ottenimento

    [square ] legame

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    etichettatura

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    condizioni nazionali

    - modifiche:

    Descrizione:

    Il peso del "Brocciu corse" o "Brocciu" varia da 250 grammi a 3 chilogrammi (anziché: da 500 grammi a 1500 grammi), a seconda dell'impiego di uno dei quattro tipi di forme (da 3 kg, 1 kg, 500 g e 250 g).

    Il tipo "passu" contiene minimo 35 grammi di materia secca per 100 grammi di formaggio.

    Metodo di ottenimento:

    I punti salienti del metodo di ottenimento del "Brocciu corse" o "Brocciu" sono descritti di seguito:

    - a partire dal luglio 2006 sono autorizzate unicamente la razza ovina corsa e la razza caprina corsa,

    - il siero fresco risultante dalla coagulazione presamica del latte è utilizzato entro due ore dall'ottenimento. Nella fase di riscaldamento il siero viene addizionato di latte fresco intero crudo nella proporzione massima del 25 % del volume del siero (anziché: del 35 %) e di acqua potabile nella proporzione massima del 15 % (anziché: senza limite); è vietato l'impiego di latte e di siero congelati, in polvere o conservati in qualunque altra forma,

    - la cagliata ottenuta è sistemata a mano e delicatamente, in diverse riprese, in fasciere di forma troncoconica dalle dimensioni adeguate,

    - il "Brocciu corse" o "Brocciu" di tipo "passu" è salato a secco e fatto stagionare per almeno 21 giorni (anziché: 15 giorni).

    Etichettatura:

    L'etichettatura comprende il nome della denominazione, la dicitura "Appellation d'origine contrôlée" o "AOP" in caratteri pari almeno ai due terzi di quelli più grandi che figurano sull'etichetta stessa.

    Il formaggio fresco deve recare la dicitura "frais". La data di fabbricazione va obbligatoriamente indicata.

    Il formaggio stagionato deve recare la dicitura "passu" (anziché: "sec" o "passu").

    Condizioni nazionali:

    anziché:"Decreto 10 giugno 1983",

    leggi:"Decreto relativo alla denominazione di origine controllata 'Brocciu Corse ou Brocciu'".

    4. Data di ricevimento del fascicolo integrale: 20 aprile 2001

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