Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001XC0913(01)

    Modifica da parte della Francia degli obblighi di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 254 del 13.9.2001, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001XC0913(01)

    Modifica da parte della Francia degli obblighi di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. C 254 del 13/09/2001 pag. 0015 - 0018


    Modifica da parte della Francia degli obblighi di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia

    (2001/C 254/04)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di modificare gli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea tra Cayenne da una parte e Maripasoula, Saint-Georges de l'Oyapock e Saül dall'altra, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 221 del 30 luglio 1996 con il riferimento 96/C 221/06.

    2. Gli obblighi di servizio pubblico modificati sono i seguenti:

    2.1. Relativamente alle frequenze minime

    I servizi devono essere garantiti tutti i giorni per ciascuno dei tre collegamenti con un minimo di un volo giornaliero di andata e ritorno.

    2.2. Relativamente alla capacità offerta

    Per ciascuno dei tre collegamenti deve essere garantita un'offerta minima rispondente alla domanda. E, in ogni caso, la capacità minima non deve essere inferiore a:

    a) Tra Cayenne e Maripasoula:

    - 26900 posti all'anno,

    - 8000 posti nel periodo luglio-agosto-settembre,

    - 2800 posti nel mese di dicembre,

    - 367 tonnellate di merci all'anno;

    b) Tra Cayenne e Saül:

    - 7800 posti all'anno,

    - 2000 posti nel periodo luglio-agosto,

    - 800 posti nel mese di dicembre,

    - 137 tonnellate di merci all'anno;

    c) Tra Cayenne e Saint-Georges de l'Oyapock:

    - 41800 posti all'anno,

    - 9800 posti nel periodo luglio-agosto,

    - 3200 posti nel mese di dicembre,

    - 177 tonnellate di merci all'anno.

    Le capacità sopramenzionate vanno intese come somma dei posti disponibili nei due sensi del collegamento passeggeri e, in partenza da Cayenne, esclusivamente per le merci; le capacità merci sopramenzionate non includono i bagagli accompagnati. Se si dovesse verificare una diminuzione della domanda tale da rendere le capacità minime troppo elevate, la Francia potrà procedere a una riduzione che entrerà in vigore dopo la pubblicazione di tale modifica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Per quanto riguarda il collegamento Dayenne-Saint-Georges de l'Oyapock, le capacità saranno diminuite del 10 % a decorrere dall'apertura della strada nazionale n. 2 in direzione di Saint Georges e del 20 % quando entrerà in funzione il ponte sull'Approuague.

    2.3. Relativamente alle tariffe passeggeri

    Su tutti i voli devono essere proposte una tariffa "di base" e una tariffa "ridotta", senza restrizioni di capacità. La tariffa "ridotta" è applicabile ai passeggeri titolari di una carta di residenza che giustifichi un sogiorno di almeno 6 mesi e 1 giorno all'anno nel comune (Maripasoula, Saül o Saint-Georges de l'Oyapock) per il quale (voli da o a destinazione di) chiedono di beneficiare della riduzione.

    Le tariffe in questione non devono superare gli importi sottoindicati:

    a) Cayenne/Maripasoula:

    - tariffa "di base" per un biglietto di sola andata: 51 EUR,

    - tariffa "ridotta" per un biglietto di sola andata: 32 EUR;

    b) Cayenne/Saül:

    - tariffa "di base" per un biglietto di sola andata: 37 EUR,

    - tariffa "ridotta" per un biglietto di sola andata: 23 EUR;

    c) Cayenne/Saint-Georges de l'Oyapock:

    - tariffa "di base" per un biglietto di sola andata: 37 EUR,

    - tariffa "ridotta" per un biglietto di sola andata: 23 EUR.

    Le tariffe in questione si intendono al netto delle tasse e dei tributi pro capite riscossi dallo Stato, dagli enti locali e dalle autorità aeroportuali, evidenziati come tali sul titolo di trasporto.

    In caso di aumento anormale, imprevedibile e indipendente dalla volontà dei vettori, dei fattori di costo che caratterizzano l'esercizio dei collegamenti aerei, le tariffe massime possono essere aumentate proporzionalmente all'aumento rilevato. Le tariffe massime così modificate saranno notificate ai vettori che effettuano i servizi ed entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2.4. Relativamente alle tariffe merci

    Le tariffe "merci" (espresse in euro per chilogrammo) non potranno essere superiori, a seconda della categoria del prodotto, ai valori riportati nella griglia tariffaria che segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Con generi alimentari di prima necessità si intendono i prodotti riportati nell'elenco (qui allegato) utilizzato dai servizi dello Stato come documento generico di informazione economica.

    Le tariffe massime potranno essere modificate ogni anno sulla base dell'evoluzione, su dodici mesi, dei prezzi al dettaglio. Tale modifica sarà comunicata ai vettori che operano i collegamenti in questione con lettera raccomandata 90 giorni prima della sua entrata in applicazione ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    In caso di aumento anormale, imprevedibile e indipendente dalla volontà dei vettori, dei fattori di costo che caratterizzano l'esercizio dei collegamenti aerei, le tariffe massime possono essere aumentate proporzionalmente all'aumento rilevato. Le tariffe massime così modificate sono notificate ai vettori che effettuano i servizi ed entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2.5. Relativamente alla qualità del servizio

    Il vettore deve essere in grado, mediante un sistema di refrigerazione, di effettuare lo stoccaggio di tutti i prodotti surgelati, congelati e refrigerati.

    2.6. Relativamente alla continuità del servizio

    Salvo i casi di forza maggiore il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % dei voli programmati.

    Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2408/92, i vettori aerei che intendono operare su una di tali rotte garantiscono che opereranno il servizio per almeno 12 mesi consecutivi.

    Il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto dietro un preavviso di sei mesi.

    I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra nell'esercizio di tali rotte può comportare sanzioni amministrative e/o penali.

    3. Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1o gennaio 2002.

    ALLEGATO

    PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ

    FARINA DI FRUMENTO TIPO 45

    PASTA DI QUALITÀ SUPERIORE

    RISO PRETRATTATO

    RISO NON PRETRATTATO

    SEMOLINO DI FRUMENTO

    VERDURE SECCHE (TUTTE)

    CONSERVE DI VERDURE

    CONSERVE DI CARNE

    CONSERVE DI PESCE

    CONSERVE DI PIATTI CUCINATI

    PESCE ESSICCATO O AFFUMICATO

    CARNI IN SALAMOIA

    ZUCCHERO

    SALE FINO

    SALE GROSSO

    TAVOLETTE DI CIOCCOLATO

    CACAO NON ZUCCKERATO

    CONFETTURE

    ACQUA IN BOTTIGLIA

    LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE

    LATTE IN POLVERE

    BURRO

    MARGARINA

    OLI

    CARNE E PESCE CONGELATI E SURGELATI

    Top