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Document E2001G0823(01)

Relazione del Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) — Elenco degli enti creditizi autorizzati in Islanda, Liechtenstein e Norvegia a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/12/CE

GU C 237 del 23.8.2001, p. 11–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

E2001G0823(01)

Relazione del Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) — Elenco degli enti creditizi autorizzati in Islanda, Liechtenstein e Norvegia a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/12/CE

Gazzetta ufficiale n. C 237 del 23/08/2001 pag. 0011 - 0016


Relazione del Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA)

Elenco degli enti creditizi autorizzati in Islanda, Liechtenstein e Norvegia a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/12/CE

(2001/C 237/11)

1. A norma dell'articolo 11 e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio(1) la Commissione deve compilare e pubblicare un elenco di tutti gli enti creditizi autorizzati ad esercitare negli Stati membri dell'UE. Il paragrafo 6, lettera b), del Protocollo 1 dell'Accordo SEE dispone che qualora debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fatti, procedure, relazioni e testi analoghi, le informazioni corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA) sono pubblicate in una sezione separata SEE della Gazzetta ufficiale stessa.

2. Con la presente comunicazione, il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) ottempera per la quarta volta al citato obbligo. L'elenco pubblicato in allegato alla presente comunicazione riporta tutti gli enti creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sugli enti creditizi e che svolgevano la loro attività in Islanda, Liechtenstein e Norvegia al 31 dicembre 2000.

3. Il presente elenco è stato elaborato dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) sulla base delle informazioni fornite dagli Stati AELS (EFTA) interessati. L'elenco non ha nessun effetto costitutivo. Se un ente non autorizzato figura nell'elenco per errore, ciò non ha alcuna conseguenza sul suo stato. Parimenti, se un ente debitamente autorizzato non fosse stato ripreso nell'elenco per errore, la validità dell'autorizzazione ricevuta rimane immutata.

(1) Precedentemente prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, articolo 3, paragrafo 7 e articolo 10, paragrafo 2.

ALLEGATO

ABBREVIAZIONI NELLE TABELLE

Nella colonna "Capitale minimo", i simboli hanno il significato seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Nella colonna "Sistema di garanzia dei depositi", i simboli hanno il significato seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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