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Asiakirja E2000J0006

Corte EFTA - Parere consultivo della Corte del 14 giugno 2001 nella causa E-6/00 (richiesta di parere consultivo del tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein): Dott. Jürgen Tschannett (Diritto di stabilimento — Regola dello studio professionale unico — Giustificazione per motivi fondamentali d'interesse generale) (Conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, solo i testi in inglese e tedesco fanno fede)

GU C 237 del 23.8.2001, s. 4—4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

E2000J0006

Corte EFTA - Parere consultivo della Corte del 14 giugno 2001 nella causa E-6/00 (richiesta di parere consultivo del tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein): Dott. Jürgen Tschannett (Diritto di stabilimento — Regola dello studio professionale unico — Giustificazione per motivi fondamentali d'interesse generale) (Conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, solo i testi in inglese e tedesco fanno fede)

Gazzetta ufficiale n. C 237 del 23/08/2001 pag. 0004 - 0004


Parere consultivo della Corte

del 14 giugno 2001

nella causa E-6/00 (richiesta di parere consultivo del tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein): Dott. Jürgen Tschannett

Diritto di stabilimento - Regola dello studio professionale unico - Giustificazione per motivi fondamentali d'interesse generale

(Conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, solo i testi in inglese e tedesco fanno fede)

(2001/C 237/05)

Nella causa E-6/00: richiesta presentata alla Corte, ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, dal Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein), di un parere consultivo nella causa pendente davanti a quest'ultimo del dott. Jürgen Tschannett, sull'interpretazione dell'articolo 31 dell'accordo SEE, la Corte, composta da: Thór Vilhjálmsson, presidente, Carl Baudenbacher e Per Tresselt (giudice relatore), giudici; e Gunnar Selvik, cancelliere, ha emesso parere consultivo il 14 giugno 2001, il cui dispositivo recita:

La disposizione normativa nazionale di una parte contraente dell'accordo SEE che prevede che un medico non possa esercitare in più di uno studio professionale, a prescindere dalla sua dislocazione, è incompatibile con l'articolo 31 dell'accordo SEE.

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