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Document 52001XC0706(02)
Notice of initiation of an anti-subsidy proceeding concerning imports of sulphanilic acid originating in India
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India
GU C 190 del 6.7.2001, p. 5–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India
Gazzetta ufficiale n. C 190 del 06/07/2001 pag. 0005 - 0007
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India (2001/C 190/03) La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio(1) ("regolamento di base"), da cui risulta che le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India sono oggetto di sovvenzioni e causano pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria. 1. Denuncia La denuncia è stata presentata il 22 maggio 2001 dalla Sorochimie Chimie Fine ("denunziante"), che rappresenta una proporzione maggioritaria (oltre il 75 %) della produzione comunitaria totale di acido sulfanilico. 2. Prodotto Il prodotto oggetto della denuncia di sovvenzioni è l'acido sulfanilico, un prodotto chimico utilizzato come materia prima per la produzione di sbiancanti ottici, coloranti alimentari, tinture speciali e additivi per calcestruzzo, originario dell'India ("prodotto in questione"), attualmente classificabile al codice NC ex 2921 42 10. Il codice NC viene fornito a titolo puramente indicativo. 3. Denuncia di sovvenzioni È stato affermato che i produttori indiani del prodotto in questione hanno beneficiato di numerose sovvenzioni concesse dal loro governo. Tali sovvenzioni consistono in un credito di dazi d'importazione e nel suo predecessore, il libretto crediti, in sovvenzioni alle industrie situate in zone di trasformazione per l'esportazione o ad unità orientate all'esportazione, in un'esenzione dall'imposta sul reddito e in un'esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali. È stato affermato che tali regimi sono sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo indiano e pertanto conferiscono un vantaggio ai beneficiari, vale a dire i produttori esportatori di acido sulfanilico. Dette sovvenzioni sarebbero specifiche e quindi compensabili. Si calcola che questi regimi diano luogo complessivamente a sovvenzioni significative. 4. Denuncia di pregiudizio Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in questione dall'India hanno registrato un aumento globale sia in termini assoluti che come quota di mercato. Si afferma che i volumi e i prezzi del prodotto importato hanno avuto, tra l'altro, un impatto negativo sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, compromettendone gravemente i risultati complessivi, nonché la situazione finanziaria e occupazionale. 5. Procedura Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione inizia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di base. 5.1. Procedura di determinazione delle sovvenzioni e del pregiudizio L'inchiesta stabilirà se il prodotto di cui al paragrafo 2, originario dell'India, sia oggetto di sovvenzioni e se tali sovvenzioni siano state fonte di pregiudizio. a) Campionamento Visto il considerevole numero di parti interessate dal procedimento, la Commissione può decidere di effettuare il campionamento a norma dell'articolo 27 del regolamento di base. i) Campionamento per i produttori esportatori dell'India Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso: - ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, nome della persona da contattare, - il fatturato in valuta locale e il volume in kg delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate tra il 1o luglio 2000 e il 30 giugno 2001, - l'eventuale richiesta di un tasso di sovvenzione individuale (riservato esclusivamente ai produttori), - il fatturato in valuta locale e il volume in kg del prodotto in questione venduto sul mercato interno tra il 1o luglio 2000 e il 30 giugno 2001, - una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in questione, - i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate(2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in questione, - qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione, anche nel caso di imprese situate in zone di trasformazione per l'esportazione o di unità orientate all'esportazione, - la disponibilità o meno delle società ad essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori. ii) Selezione definitiva del campione Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso. La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte. Le società incluse nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta. Qualora non ottenga una collaborazione sufficiente, la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 28 del regolamento di base. b) Questionari Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori dell'India, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato. I produttori esportatori dell'India che chiedono un tasso di sovvenzione individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3 e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che, se il campionamento è applicato ai produttori esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un tasso di sovvenzione individuale qualora il numero degli esportatori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta. c) Raccolta di informazioni e audizioni Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. 5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità In conformità dell'articolo 31 del regolamento di base, e qualora esistano prove sufficienti delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà se l'adozione di misure antisovvenzioni non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in questione, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione. 6. Termini a) Termini generali i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario o i moduli di domanda Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario al più presto, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Le società incluse nel campione devono fornire le risposte al questionario entro i termini specificati al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso. iii) Audizioni Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni. b) Termine specifico per il campionamento i) Tutte le informazioni utili per la selezione del campione devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro un periodo di 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. ii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione. 7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzioni B e C TERV - 0/13 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax: (32-2) 295 65 05 Telex: COMEU B 21877. 8. Mancata collaborazione Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. 9. Calendario dell'inchiesta A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, i dazi provvisori possono essere imposti entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. (2) Per eventuali chiarimenti sul significato del termine "società collegate" si rimanda all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).