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Document 52001XC0706(01)
Notice of initiation of an anti-dumping proceeding concerning imports of sulphanilic acid originating in the People's Republic of China and India
Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India
Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India
GU C 190 del 6.7.2001, p. 2–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India
Gazzetta ufficiale n. C 190 del 06/07/2001 pag. 0002 - 0004
Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (2001/C 190/02) La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2) ("regolamento di base"), da cui risulta che le importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India ("paesi interessati") sono oggetto di dumping e causano pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria. 1. Denuncia La denuncia è stata presentata il 22 maggio 2001 dalla Sorochimie Chimie Fine ("denunziante"), che rappresenta una proporzione maggioritaria (oltre il 75 %) della produzione comunitaria totale di acido sulfanilico. 2. Prodotto Il prodotto oggetto della denuncia di dumping è l'acido sulfanilico, un prodotto chimico utilizzato come materia prima per la produzione di sbiancanti ottici, coloranti alimentari, tinture speciali e additivi per calcestruzzo, originario della Repubblica popolare cinese e dell'India ("prodotto in questione"), attualmente classificabile al codice NC ex 2921 42 10. Il codice NC viene fornito a titolo puramente indicativo. 3. Denuncia di dumping La denuncia di dumping nei confronti dell'India si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito in funzione dei prezzi sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante stabilisce il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo in un paese ad economia di mercato menzionato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito secondo il metodo di cui al paragrafo precedente, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione venduto nella Comunità. Il margine di dumping così calcolato è significativo. 4. Denuncia di pregiudizio Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese e dall'India hanno registrato un aumento globale sia in termini assoluti che come quota di mercato. Si afferma che i volumi e i prezzi del prodotto importato hanno avuto, tra l'altro, un impatto negativo sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, compromettendone gravemente i risultati complessivi, nonché la situazione finanziaria e occupazionale. 5. Procedura Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione inizia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base. 5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio L'inchiesta stabilirà se il prodotto in questione, originario della Repubblica popolare cinese e dell'India, sia oggetto di dumping e se tale dumping sia stato fonte di pregiudizio. a) Campionamento Visto il considerevole numero di parti interessate dal procedimento, la Commissione può decidere di effettuare il campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. i) Campionamento per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'India Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso: - ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, nome della persona da contattare, - il fatturato in valuta locale e il volume in kg delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate tra il 1o luglio 2000 e il 30 giugno 2001, - l'eventuale richiesta di un margine individuale o, per le società della Repubblica popolare cinese, del riconoscimento dello status di economia di mercato (entrambi riservati esclusivamente ai produttori), - per tutte le società indiane e per le società della Repubblica popolare cinese che chiedono il riconoscimento dello status di economia di mercato, il fatturato in valuta locale e il volume in kg del prodotto in questione venduto sul mercato interno tra il 1o luglio 2000 e il 30 giugno 2001, - una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in questione, - i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate(3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in questione, - qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione, - la disponibilità o meno delle società ad essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di produttori esportatori. ii) Selezione definitiva del campione Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso. La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte. Le società incluse nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta. Qualora non ottenga una collaborazione sufficiente, la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. b) Questionari Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'India, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati. I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'India che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che, se il campionamento è applicato ai produttori esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero degli esportatori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta. c) Raccolta di informazioni e audizioni Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. d) Selezione del paese ad economia di mercato In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti d'America quale paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della definizione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso. e) Status di economia di mercato Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, soddisfacendo quindi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento stesso. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà moduli di domanda a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che sono stati inclusi nel campione o citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese. 5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, e qualora esistano prove sufficienti del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in questione, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione. 6. Termini a) Termini generali i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario o i moduli di domanda Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario al più presto, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Le società incluse nel campione devono fornire le risposte al questionario entro i termini specificati al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso. iii) Audizioni Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni. b) Termine specifico per il campionamento i) Tutte le informazioni utili per la selezione del campione devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro un periodo di 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. ii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione. c) Termine specifico per la selezione del paese terzo ad economia di mercato Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso, vengono presi in considerazione quale paese a economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. d) Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di economia di mercato Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di economia di mercato di cui al punto 5.1, lettera e), del presente avviso devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di selezione del campione o come indicato dalla Commissione. 7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni: Commissione europea DG Commercio Direzioni B e C TERV - 0/13 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877. 8. Mancata collaborazione Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. 9. Calendario dell'inchiesta A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, i dazi provvisori possono essere imposti entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2. (3) Per eventuali chiarimenti sul significato del termine "società collegate" si rimanda all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).