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Document 52000AR0191

    Parere del Comitato delle regioni sulla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

    GU C 22 del 24.1.2001, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000AR0191

    Parere del Comitato delle regioni sulla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

    Gazzetta ufficiale n. C 022 del 24/01/2001 pag. 0027 - 0029


    Parere del Comitato delle regioni sulla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

    (2001/C 22/08)

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    vista la "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" [COM(2000) 279 def. - 2000/0116 (COD)];

    vista la decisione del Consiglio, del 26 giugno 2000, di consultare il Comitato delle regioni al riguardo, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

    vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 13 giugno 2000, di incaricare la Commissione 4 "Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente" della preparazione di un parere al riguardo;

    viste le conclusioni del Consiglio dell'11 maggio 1999 (8013/99);

    vista la risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 1998 sull'elettricità da fonti energetiche rinnovabili (A4-0199/98);

    vista la risoluzione del Parlamento europeo del 30 marzo 2000 sull'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili e il mercato interno dell'elettricità (A5-0078/2000);

    vista la comunicazione della Commissione "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili. Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità" [COM(97) 599 def.] e il proprio parere in merito a tale documento (CdR 57/98 fin)(1);

    visto il progetto di parere del Comitato delle regioni (CdR 191/2000 riv. 1), adottato dalla Commissione 4 "Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente" il 7 luglio 2000 (Relatore: Maier, D/PES),

    ha adottato il 21 settembre 2000 nel corso della 35a sessione plenaria, il seguente parere.

    Posizione e raccomandazioni del Comitato delle regioni in merito al documento in esame

    Il Comitato delle regioni,

    1. esprime riserve sull'affermazione contenuta nel punto 2.2 della Proposta di direttiva secondo cui sempre più europei sarebbero disposti a pagare di più l'elettricità da fonti rinnovabili. Tale affermazione dovrebbe essere verificata a livello europeo nel quadro di una valutazione imparziale;

    2. si compiace della determinazione della Commissione di creare, con la "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", un quadro che contribuisca ad innalzare considerevolmente la quota delle fonti energetiche rinnovabili (elettricità FER) nell'UE, contribuendo al tempo stesso al raggiungimento degli obiettivi di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra stabiliti a Kyoto nell'ottica di prevenire cambiamenti del clima;

    3. richiama l'attenzione sull'esigenza di compiere sforzi comuni per raggiungere l'obiettivo, indicato nel Libro bianco sulle energie rinnovabili e accolto con favore dal Consiglio, di raddoppiare dal 6 al 12 % entro il 2010 la quota delle FER rispetto al consumo energetico complessivo nell'UE;

    4. sottolinea il fatto che l'elettricità FER, in quanto parte della strategia comunitaria, fornisce un importante contributo alla necessaria prevenzione dei cambiamenti climatici e all'adempimento degli obblighi della comunità in termine di riduzione delle emissioni e che, pertanto, occorre fare in modo che tale potenziale venga sfruttato meglio nel quadro del mercato interno dell'elettricità;

    5. condivide il giudizio della Commissione, secondo cui l'impegno degli Stati membri a stabilire disposizioni sul consumo interno di elettricità che siano coerenti con gli obiettivi del Libro bianco sulle FER e con gli impegni sottoscritti a Kyoto dalla Comunità, può dare un impulso decisivo allo sviluppo del settore dell'energia da fonti rinnovabili;

    6. sottolinea l'esigenza di lasciare agli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, la scelta delle misure atte a permettere, secondo le circostanze, un impiego ottimale delle specifiche potenzialità disponibili;

    7. concorda con la Commissione nel ritenere che le differenti misure adottate sinora dagli Stati membri per promuovere le energie rinnovabili rimangano necessarie a breve termine, fino a quando i prezzi dell'elettricità non rifletteranno per intero i costi e i benefici sociali e ambientali delle rispettive fonti energetiche;

    8. sottolinea che è necessario che la prevista direttiva non si limiti a prescrivere degli obiettivi agli Stati membri, ma serva invece anche a integrare e sostenere efficacemente le misure nazionali;

    9. ricorda che gli sforzi degli Stati membri per un impiego maggiore delle energie rinnovabili saranno più gravosi se non si chiarisce quali misure siano compatibili con il diritto comunitario e se non si garantisce la trasparenza del processo decisionale;

    10. sottolinea che, nel valutare la compatibilità delle misure adottate dagli Stati membri con gli obblighi relativi al mercato interno, occorre tener conto della grande importanza che la tutela dell'ambiente e la prevenzione dei cambiamenti climatici rivestono per la salute e la qualità della vita dei cittadini;

    11. ritiene assolutamente indispensabile che si chiarisca come la Commissione intenda impostare le future interazioni tra la direttiva, la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale e le notifiche; inoltre la direttiva deve contenere criteri trasparenti e basati sulla pratica che permettano di valutare quali misure di promozione delle FER possano essere adottate in conformità con il diritto comunitario;

    12. considera necessario che nella "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente" figurino adeguati criteri di valutazione che tengano conto dell'esigenza di un sostegno pubblico per l'utilizzazione delle FER;

    13. ritiene che il Trattato CE limiti il concetto di aiuti di Stato ai benefici che provengono direttamente o indirettamente da risorse statali; pertanto le disposizioni giuridiche relative ai prezzi e all'obbligo di acquisto possono non essere assoggettate al divieto relativo ai suddetti aiuti;

    14. constata che si possono concedere agevolazioni fiscali, stabilite da ciscuno Stato membro, alla produzione di elettricità FER, per aumentarne la quota sulla produzione totale. Inoltre le agevolazioni fiscali sul trasporto e la distribuzione dell'elettricità dovrebbero favorire l'accesso al mercato dell'elettricità FER;

    15. fa osservare che l'obbligo di acquistare per ragioni ambientali una quota di energia proveniente da fonti rinnovabili non costituisce una misura di sostegno diretto o indiretto dei prezzi;

    16. accoglie favorevolmente il proposito della Commissione secondo cui gli Stati membri, ai fini di un commercio efficiente di elettricità FER, devono introdurre un sistema di garanzia di origine che garantisca anche una completa trasparenza ai fini della scelta dei consumatori;

    17. invita la Commissione a inserire nella direttiva indicazioni precise ai fini di una prassi omogenea degli Stati membri per quanto riguarda la garanzia di origine e la definizione delle fonti energetiche rinnovabili;

    18. ritiene che l'energia idroelettrica come sostegno importante per la rapida introduzione delle fonti di energia rinnovabile in una strategia comunitaria a prescindere dal loro rendimento sia da classificare chiaramente come fonte di energia rinnovabile;

    19. fa presente che ai fini della trasparenza e dell'informazione dei consumatori occorrerebbe estendere a tutta l'energia elettrica l'obbligo di fornire una garanzia di origine, con riserva, da un lato, del fatto che non sia violato il principio di sussidiarietà e, d'altro lato, che l'introduzione di tale misura positiva sia più agevole per il consumatore;

    20. riconosce che non vi sono ancora le condizioni per una decisione relativa a una regolamentazione comunitaria degli strumenti di sostegno;

    21. ritiene opportuno e doveroso che la Commissione, nell'ambito delle sue riflessioni attuali e future in merito a un sistema armonizzato di sostegno come fondamento del commercio di energie rinnovabili, verifichi e prenda in considerazione in maniera esauriente tutte le opzioni disponibili, quali i regimi di determinazione dei prezzi o di quote;

    22. sottolinea che è necessario evitare che, in caso di mancata armonizzazione, le disposizioni nazionali di sostegno vengano sfruttate eccessivamente attraverso il commercio tra gli Stati membri;

    23. ritiene indispensabile che le disposizioni nazionali in materia di commercio tra Stati membri vengano introdotte solo quando vi sia un sistema che impedisca lo sfruttamento abusivo di prezzi vantaggiosi dovuti alle differenze tra le normative nazionali di sostegno;

    24. osserva che le nuove regolamentazioni su scala comunitaria, grazie a disposizioni transitorie adeguate, dovrebbero garantire che gli investimenti effettuati siano tutelati e che vengano evitati costi irrecuperabili (Stranded Costs);

    25. ribadisce che gli Stati membri devono far sì che siano elaborate e pubblicate norme tecniche che determinino requisiti tecnici minimi obiettivi e non discriminatori di progettazione e di funzionamento per la connessione alle reti di trasmissione e di distribuzione;

    26. chiede alla Commissione di verificare tutte le possibilità amministrative, giuridiche e regolamentari affinché venga limitato al minimo indispensabile l'onere relativo all'attuazione della direttiva e ai conseguenti controlli;

    27. fa presente che l'obiettivo di ampliare l'uso delle fonti energetiche rinnovabili non può essere raggiunto se le fonti energetiche compatibili con l'ambiente continuano a trovarsi in situazione di svantaggio sul piano della concorrenza in quanto non si tiene conto dei costi esterni della generazione tradizionale;

    28. sottolinea che, al fine di raggiungere più facilmente gli obiettivi nazionali di politica ambientale ed energetica, occorre accelerare l'adozione della "proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici", presentata dalla Commissione nel 1997(2).

    29. invita fermamente la Commissione a sviluppare un'autentica visione globale dell'evoluzione del settore energetico al fine di far fronte alle esigenze energetiche relative ed allo sviluppo sostenibile del pianeta in un ambiente pulito;

    30. sottolinea l'esigenza di seguire con precisione gli sviluppi e i progressi ottenuti dopo l'adozione della direttiva e di adottare le misure necessarie qualora non vi fossero risultati;

    31. fa presente che l'adozione tempestiva della direttiva avvierebbe una dinamica di sviluppo della quota di energia da fonti rinnovabili nell'Unione europea, che non soltanto comporterebbe dei vantaggi per i cittadini e per l'economia, ma fornirebbe anche un importante impulso all'industria degli Stati membri nel settore degli impianti e delle attrezzature per la generazione di energia da fonti rinnovabili, con ricadute positive sulla situazione occupazionale.

    Bruxelles, 21 settembre 2000.

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Jos Chabert

    (1) GU C 315 del 13.10.1998, pag. 5.

    (2) COM(97) 30 def. del 12.3.1997.

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